Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 132 del 14-6-1999

Modalità operative, a cura delle Sedi, per l'esatta individuazione delle aziende con procedura di mobilità in atto.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare integra le istruzioni già emanate sulla riscossione del contributo dovuto dalle imprese nei casi di licenziamenti per riduzione di personale e mobilità da cassa integrazione. Per migliorare i controlli sulle sedi, viene istituito il nuovo codice di autorizzazione "6K", da attribuire alle aziende obbligate al versamento del contributo ex art. 5, comma 4, L. 223/1991. Il codice va gestito tramite scadenzario di sede e comporta l’obbligo di indicare nei modelli DM10/2 i codici importo "M000" o "M001" per il pagamento rateale o in unica soluzione, secondo le procedure già previste dalle circolari precedenti.

Istituzione del codice di autorizzazione "6K" per il versamento del contributo ex art. 5, comma 4, L. 223/1991

Istituzione del codice di autorizzazione "6K" per il contributo ex art. 5, comma 4, L. 223/1991

La circolare interviene a integrazione delle precedenti istruzioni sulla riscossione del contributo dovuto dalle imprese nei casi di licenziamenti per riduzione di personale e di mobilità da cassa integrazione. L’obiettivo dichiarato è rafforzare il controllo delle Sedi sulla regolarità dei versamenti e individuare con maggiore efficacia le aziende che, dopo aver collocato in mobilità i lavoratori, omettano di corrispondere le somme dovute.

Quadro normativo e misura del contributo

L’atto richiama l’art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991, che prevede a carico delle imprese interessate l’obbligo di versare, per ogni lavoratore posto in mobilità, una somma pari a sei volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Il pagamento avviene in trenta rate mensili. La somma è ridotta della metà nel caso in cui intervenga un accordo sindacale.

Istruzioni precedenti richiamate dalla circolare

Per la disciplina procedurale e contabile della riscossione, la circolare rinvia alle istruzioni già impartite con:

  • circolare n. 197 del 30.7.1992;
  • circolare n. 93 del 20.4.1993;
  • circolare n. 130/94;
  • circolare n. 238 del 1.8.1994;
  • circolare n. 101 del 11.4.1995. Tali disposizioni restano valide e vengono richiamate integralmente per gli adempimenti operativi.

Attribuzione del codice di autorizzazione "6K"

Viene istituito il nuovo codice di autorizzazione "6K", con la seguente significazione: "Azienda tenuta al versamento del contributo ex art. 5, c. 4, L. 223/91". L’Area Aziende di Sede, ricevuta la dichiarazione aziendale prevista dall’allegato 1 della circolare n. 238/1994, deve attribuire il codice all’impresa interessata, oltre a svolgere gli adempimenti già previsti dalle circolari richiamate.

Casi di riclassificazione aziendale

Il codice deve essere attribuito anche nel caso in cui, mantenendo invariata l’identità ovvero l’assetto proprietario dell’azienda, durante il periodo di rateizzazione intervenga un provvedimento di riclassificazione che comporti l’inquadramento in un settore di attività diverso da quello esistente al momento dell’attivazione della procedura.

Gestione del codice e obblighi nei modelli DM10/2

La presenza del codice di autorizzazione "6K" deve essere gestita tramite l’apposito scadenzario di Sede. In tal caso, nei quadri "B-C" dei modelli DM10/2 relativi alle aziende contraddistinte dallo stesso codice, diventa obbligatoria l’indicazione dei codici importo:

  • "M000" per il versamento del contributo rateale;
  • "M001" per il versamento dell’importo dovuto in unica soluzione. Le modalità operative sono quelle già divulgate con la circolare n. 197 del 30.7.1992.

Punti principali

Quadro normativo del contributo di mobilità

La circolare richiama l’art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991, che pone a carico delle imprese interessate alla procedura l’obbligo di versare, per ciascun lavoratore collocato in mobilità, una somma pari a sei volte il trattamento iniziale di mobilità, da corrispondere in trenta rate mensili; l’importo è ridotto della metà in presenza di accordo sindacale.

Richiamo alle istruzioni già emanate

Viene precisato che le disposizioni procedurali e contabili per la riscossione del contributo erano già state disciplinate con le circolari n. 197 del 30.7.1992, n. 93 del 20.4.1993, n. 130/94, n. 238 del 1.8.1994 e n. 101 del 11.4.1995, alle quali si rinvia integralmente per gli adempimenti operativi.

Istituzione del codice di autorizzazione "6K"

Per rafforzare l’attività di controllo delle Sedi, viene istituito il nuovo codice di autorizzazione "6K", con significato di "Azienda tenuta al versamento del contributo ex art. 5, c. 4, L. 223/91". L’Area Aziende di Sede, ricevuta la dichiarazione aziendale prevista dall’allegato 1 della circolare n. 238/1994, deve attribuire tale codice all’impresa obbligata.

Estensione del codice in caso di riclassificazione

Il codice "6K" deve essere attribuito anche quando, a parità di identità o assetto proprietario dell’azienda, durante il periodo di rateizzazione intervenga un provvedimento di riclassificazione che inquadri l’impresa in un settore di attività diverso da quello esistente al momento dell’attivazione della procedura.

Gestione contabile e compilazione DM10/2

La presenza del codice "6K" deve essere gestita tramite l’apposito scadenzario di Sede. Inoltre, nei quadri "B-C" dei modelli DM10/2 relativi alle aziende contraddistinte dallo stesso codice di autorizzazione, è resa obbligatoria l’indicazione dei codici importo "M000" o "M001", rispettivamente per il versamento del contributo rateale o dell’importo dovuto in unica soluzione, secondo le modalità operative già divulgate con la circolare n. 197 del 30.7.1992.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.