Circolare numero 138 del 18-6-1999
Si riconosce il diritto all'assegno per il nucleo familiare sull'indennità di maternità in favore di lavoratrici già beneficiarie del sussidio per lavori socialmente utili che facciano valere una qualunque copertura assicurativa e di lavoratrici sprovviste di detta copertura che siano state impiegate per almeno una settimana negli LSU.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce se l'assegno per il nucleo familiare possa continuare a essere corrisposto sull'indennità di maternità alle lavoratrici impegnate nei lavori socialmente utili. Viene precisato che il beneficio spetta alle lavoratrici che possano far valere una copertura assicurativa pregressa, in quanto si considerano integrati gli articoli 14 e 17 del D.P.R. 797/1955. Per le lavoratrici prive di qualsiasi precedente copertura assicurativa, il diritto è riconosciuto solo se abbiano svolto almeno una settimana di attività nei lavori socialmente utili.
Assegno per il nucleo familiare sull'indennità di maternità per lavoratrici impegnate nei lavori socialmente utili
Assegno per il nucleo familiare sull'indennità di maternità per lavoratrici in lavori socialmente utili
La circolare interviene per chiarire il trattamento dell'assegno per il nucleo familiare in favore delle lavoratrici impegnate nei lavori socialmente utili, con riferimento all'indennità di maternità per astensione obbligatoria. Il tema riguarda in particolare la possibilità di mantenere il beneficio anche nei casi in cui non sia presente il requisito della dipendenza da un datore di lavoro per almeno una settimana previsto dall'art. 14 del D.P.R. 797/1955 (T.U.A.F.).
Quesito e finalità del chiarimento
Alcune Sedi periferiche hanno chiesto se l'assegno per il nucleo familiare potesse essere corrisposto sull'indennità di maternità alle lavoratrici già beneficiarie della prestazione sul relativo sussidio, pur in assenza del requisito temporale previsto dalla normativa richiamata. Il chiarimento viene reso anche in conformità al parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Lavoratrici con copertura assicurativa pregressa
La circolare stabilisce che, nei casi di lavoratrici che facciano valere una copertura assicurativa, in qualunque tempo conseguita, devono ritenersi realizzati gli articoli 14 e 17 del D.P.R. 797/1955. Di conseguenza, a tali lavoratrici può essere concesso l'assegno per il nucleo familiare sull'indennità di maternità.
Lavoratrici impiegate nei lavori socialmente utili senza precedente copertura
Per le lavoratrici impiegate in lavori socialmente utili che non possano vantare alcuna precedente copertura assicurativa, il diritto all'assegno per il nucleo familiare sull'indennità di maternità viene riconosciuto solo se le interessate siano state impiegate per almeno una settimana nei lavori in questione.
La motivazione sottesa è ricondotta alla volontà del legislatore di assicurare a tali lavoratrici una fonte di reddito, valorizzando quindi la funzione di tutela della prestazione anche in assenza di una posizione assicurativa pregressa.
Conclusione operativa
In sintesi, la circolare distingue due ipotesi: da un lato, le lavoratrici con copertura assicurativa pregressa, per le quali il beneficio è concedibile; dall'altro, le lavoratrici prive di precedente copertura, per le quali è necessario almeno il requisito di una settimana di impiego nei lavori socialmente utili.
Punti principali
Quesito delle Sedi periferiche
Le Sedi periferiche hanno chiesto se fosse possibile continuare a corrispondere l'assegno per il nucleo familiare sull'indennità di maternità per astensione obbligatoria alle lavoratrici impegnate nei lavori socialmente utili, anche senza il requisito della dipendenza da un datore di lavoro per almeno una settimana previsto dall'art. 14 del D.P.R. 797/1955 (T.U.A.F.).
Chiarimento conforme al parere ministeriale
Il chiarimento viene fornito anche in conformità al parere espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con l'obiettivo di uniformare il trattamento applicativo del beneficio.
Lavoratrici con copertura assicurativa pregressa
Per le lavoratrici che facciano valere una copertura assicurativa, comunque e in qualunque tempo conseguita, si ritiene realizzata la disciplina degli articoli 14 e 17 del D.P.R. 797/1955. In tali casi può essere concesso l'assegno per il nucleo familiare sull'indennità di maternità.
Lavoratrici impiegate in LSU prive di precedente copertura assicurativa
Per le lavoratrici impiegate nei lavori socialmente utili che non possano far valere alcuna precedente copertura assicurativa, il diritto all'assegno per il nucleo familiare sull'indennità di maternità è riconosciuto a condizione che abbiano prestato attività per almeno una settimana nei lavori in questione. La previsione è giustificata dalla volontà del legislatore di assicurare a tali lavoratrici questa fonte di reddito.
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