Circolare numero 134 del 15-6-1999
Termine per l'invio della comunicazione di avvenuta trasformazione del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 8, co.2, della legge n. 223/1991.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, per i contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 8, co. 2, della legge n. 223/1991, entro quale termine vada inviata la comunicazione di trasformazione in contratto a tempo indeterminato ai fini del mantenimento del beneficio contributivo per ulteriori 12 mesi. Richiamando la disciplina della legge n. 196/1997 in tema di prosecuzione del rapporto oltre la scadenza del termine, si stabilisce che la comunicazione resta valida anche se inviata oltre i 5 giorni, purché entro i limiti di 20 o 30 giorni dalla scadenza a seconda della durata originaria del contratto. Restano ferme la durata massima di 12 mesi del contratto a termine e la decorrenza del beneficio dalla data di trasformazione.
Termine per la comunicazione di trasformazione dei contratti a termine dei lavoratori in mobilità e decorrenza delle agevolazioni contributive
Contratti a termine per lavoratori in mobilità e termine di comunicazione della trasformazione
La circolare interviene sulla disciplina dei contratti a termine stipulati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’art. 8, co. 2, della legge n. 223/1991, con particolare riguardo al termine entro cui comunicare la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato al fine di conservare il beneficio contributivo per ulteriori 12 mesi. Il documento coordina la disciplina speciale dei lavoratori in mobilità con le regole introdotte dalla legge n. 196/1997 in materia di prosecuzione del rapporto oltre la scadenza del termine.
Disciplina speciale dei lavoratori in mobilità
L’art. 8, co. 2, della legge n. 223/1991 prevede che i lavoratori in mobilità possano essere assunti con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi. Per tali assunzioni, la contribuzione datoriale è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.
La medesima disposizione stabilisce che, qualora il contratto venga trasformato in rapporto a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento, il beneficio contributivo continui a spettare per ulteriori 12 mesi.
Chiarimenti già forniti dalla circolare n. 50/1997
La circolare richiama i chiarimenti già resi con la circolare n. 50 del 5 marzo 1997, secondo i quali:
- il contratto a termine non può eccedere la durata di dodici mesi;
- la trasformazione deve intervenire prima della scadenza pattuita tra le parti;
- la comunicazione di avvenuta trasformazione, ai fini del riconoscimento del beneficio per ulteriori dodici mesi, può essere inviata entro 5 giorni, in base alle indicazioni del Ministero del Lavoro richiamando il D.L. 14 giugno 1995, n. 232, art. 2, co. 2 e 5.
Natura della fattispecie e rapporto con la legge n. 230/1962
La circolare ribadisce che l’art. 8, co. 2, della legge n. 223/1991 ha introdotto una specifica fattispecie di contratto a termine, distinta da quelle tassativamente previste dalla legge n. 230/1962 sulla disciplina generale del lavoro a tempo determinato. A questa particolare ipotesi non si applicano direttamente le disposizioni della legge n. 230/1962; tuttavia, la sua autonomia non esclude il ricorso analogico alla normativa generale sul lavoro a termine, ove compatibile.
Rilievo dell’art. 2 della legge n. 230/1962 come modificato dalla legge n. 196/1997
Nel nuovo assetto introdotto dall’art. 12 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la prosecuzione del rapporto oltre il termine inizialmente pattuito non determina più automaticamente la conversione fin dalla data della prima assunzione. La disciplina ora prevede un margine di tolleranza entro il quale il rapporto può continuare senza conversione, con sola maggiorazione retributiva a carico del datore di lavoro.
In particolare:
- se il contratto ha durata inferiore a sei mesi, la prosecuzione oltre il ventesimo giorno dalla scadenza comporta la conversione in contratto a tempo indeterminato;
- se il contratto ha durata superiore a sei mesi, la prosecuzione oltre il trentesimo giorno comporta la conversione;
- fino a tali limiti, il datore di lavoro deve corrispondere una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto.
La conversione opera quindi soltanto dalla scadenza del ventunesimo o del trentunesimo giorno successivo al termine originariamente previsto.
Termine della comunicazione di trasformazione e conseguenze
Sulla base di tale disciplina, la circolare ritiene che gli stessi criteri possano essere utilizzati anche per individuare il termine di invio della comunicazione di trasformazione del contratto a termine stipulato ai sensi dell’art. 8, co. 2, della legge n. 223/1991. L’obiettivo è consentire una gestione meno rigida della fase di trasformazione, in funzione di favorire il reimpiego dei lavoratori in mobilità.
Ne consegue che:
- la comunicazione agli organi del collocamento deve essere inviata entro 5 giorni dalla trasformazione, pena l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dal D.L. n. 232/1995;
- le agevolazioni contributive possono essere riconosciute per ulteriori 12 mesi anche se la comunicazione alla sezione circoscrizionale è effettuata oltre i 5 giorni, purché non oltre i limiti di slittamento dell’art. 12 della legge n. 196/1997, cioè entro il ventesimo giorno o il trentesimo giorno a seconda della durata originaria del contratto.
Decorrenza dell’agevolazione e ambito di applicazione
La circolare precisa che le indicazioni fornite riguardano esclusivamente il termine di invio della comunicazione. Resta fermo che i 12 mesi di beneficio aggiuntivo decorrono dalla data di trasformazione del rapporto, secondo quanto già chiarito con la circolare n. 50/1997.
Le nuove indicazioni si applicano a tutte le trasformazioni verificatesi dopo l’entrata in vigore della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Punti principali
Disciplina dei lavoratori in mobilità ex art. 8, co. 2, l. n. 223/1991
La norma consente l’assunzione dei lavoratori in mobilità con contratto a termine non superiore a 12 mesi, con contribuzione datoriale pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge n. 25/1955. Se il contratto viene trasformato in tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi.
Chiarimenti della circolare n. 50/1997
La circolare n. 50 del 5 marzo 1997 ha precisato che il contratto a termine non può superare i 12 mesi, che la trasformazione deve avvenire prima della scadenza pattuita tra le parti e che la comunicazione di avvenuta trasformazione, necessaria per ottenere il beneficio per altri 12 mesi, può essere inviata entro 5 giorni secondo il termine previsto dal D.L. n. 232/1995 per le assunzioni.
Autonomia della fattispecie rispetto alla legge n. 230/1962
La fattispecie introdotta dall’art. 8, co. 2, della legge n. 223/1991 è qualificata come un nuovo tipo di contratto a termine, finalizzato al reimpiego dei lavoratori in mobilità. A essa non si applicano direttamente le disposizioni della legge n. 230/1962, ma è possibile un ricorso analogico alla disciplina generale del lavoro a termine.
Rilevanza dell’art. 2 della legge n. 230/1962 come modificato dalla l. n. 196/1997
La circolare richiama la nuova formulazione dell’art. 2, che ha sostituito il meccanismo automatico di conversione immediata con una disciplina più flessibile: la prosecuzione del rapporto oltre il ventesimo giorno, se il contratto dura meno di sei mesi, o oltre il trentesimo giorno, se dura più di sei mesi, comporta la conversione in tempo indeterminato; entro tali limiti opera solo una maggiorazione retributiva.
Termine per la comunicazione di trasformazione
In applicazione analogica dei criteri della l. n. 196/1997, la comunicazione agli organi del collocamento deve essere effettuata entro 5 giorni dalla trasformazione, a pena della sanzione amministrativa prevista dal D.L. n. 232/1995. Tuttavia, il beneficio contributivo per ulteriori 12 mesi può essere riconosciuto anche se la comunicazione avviene oltre i 5 giorni, purché entro i limiti di slittamento previsti dall’art. 12 della l. n. 196/1997.
Decorrenza del beneficio e ambito temporale di applicazione
Gli ulteriori 12 mesi di agevolazione decorrono comunque dalla data di trasformazione del rapporto. La circolare precisa inoltre che le indicazioni fornite riguardano solo il termine di invio della comunicazione e si applicano a tutte le trasformazioni avvenute dopo l’entrata in vigore della legge 24 giugno 1997, n. 196.
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