Circolare numero 135 del 17-6-1999
In caso di variazione del tasso degli interessi legali, la rideterminazione degli interessi di dilazione degli oneri da riscatto è applicabile – previa richiesta da parte degli interessati – indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare estende, a domanda, la riduzione degli interessi di dilazione per il pagamento rateale degli oneri di riscatto calcolati con il meccanismo della riserva matematica ex art. 13 della legge n. 1338/1962. La nuova disciplina si applica anche alle domande presentate prima del 1° ottobre 1997 e riguarda tutti i fondi pensionistici gestiti dall’Istituto, con esclusione dei versamenti rateali disciplinati dalle leggi n. 29/1979 e n. 45/1990. Per le domande successive al 1° giugno 1999, il ricalcolo decorre dal primo giorno del mese successivo alla richiesta; per quelle già presentate, la decorrenza è dal 1° giugno 1999. Le pratiche definite dopo l’11 maggio 1999 con criteri previgenti devono essere riesaminate.
Rideterminazione degli interessi di dilazione per il pagamento rateale degli oneri di riscatto ex art. 13 legge n. 1338/1962
Rideterminazione degli interessi di dilazione per il pagamento rateale degli oneri di riscatto ex art. 13 legge n. 1338/1962
La circolare interviene sulla misura degli interessi da addebitare nei piani di ammortamento degli oneri di riscatto calcolati con il meccanismo della riserva matematica previsto dall’art. 13 della legge n. 1338/1962. L’obiettivo è uniformare la disciplina applicabile, estendendo la riduzione degli interessi di dilazione anche alle domande presentate anteriormente al 1° ottobre 1997, in coerenza con la delibera n. 134 dell’11 maggio 1999.
Quadro normativo e superamento dei limiti precedenti
La circolare richiama la precedente n. 234 del 20 novembre 1997, che aveva limitato la portata della variazione degli interessi alle domande presentate dal 1° ottobre 1997. Con la delibera n. 134/1999, il Consiglio di Amministrazione ha invece integrato la precedente deliberazione n. 1333 del 30 settembre 1997, stabilendo che la riduzione degli interessi di dilazione si applichi, a domanda, indipendentemente dalla data della domanda originaria.
La scelta è motivata anche dal richiamo al tasso legale:
- il decreto ministeriale 10 dicembre 1998 ha fissato il saggio degli interessi legali al 2,5% annuo, con decorrenza 1° gennaio 1999;
- la delibera considera equa, in via generale, la rideterminazione degli interessi di dilazione commisurata a tale saggio.
Ambito di applicazione
La nuova disciplina si applica a tutti i fondi pensionistici gestiti dall’Istituto e a tutti gli oneri di riscatto calcolati con il meccanismo della riserva matematica ex art. 13 della legge n. 1338/1962.
Restano esclusi i versamenti rateali degli oneri connessi all’applicazione delle leggi:
- n. 29/1979;
- n. 45/1990.
Per tali ipotesi continua a valere la specifica disciplina di legge già prevista.
Modalità operative per le sedi
In caso di domanda di ricalcolo degli interessi di dilazione presentata dall’assicurato, le sedi devono:
- accertare la regolarità dei versamenti effettuati;
- determinare il capitale residuo;
- applicare sul capitale residuo l’interesse di dilazione del 2,50% annuo;
- definire la nuova rateazione, mantenendo un numero di rate pari a quelle non versate.
La circolare precisa inoltre che la variazione degli interessi di dilazione non si applica alle domande di riscatto già definite con il pagamento integrale dell’onere.
Decorrenza della nuova disciplina
La decorrenza del ricalcolo varia in base al momento della richiesta:
- per le domande presentate successivamente al 1° giugno 1999, il ricalcolo decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della richiesta;
- per gli assicurati che avevano già inoltrato specifica domanda, il ricalcolo decorre dal 1° giugno 1999.
Inoltre, per le domande di riscatto che alla data della deliberazione n. 134 non risultavano ancora definite, si applica il tasso di interesse legale vigente al momento della definizione.
Pratiche pregresse e aggiornamento delle procedure
Le pratiche definite dopo l’11 maggio 1999 con applicazione dei criteri previgenti devono essere riesaminate e adeguate alle nuove disposizioni.
Infine, la circolare informa che le procedure automatizzate sono già state aggiornate in base ai nuovi criteri deliberati.
Punti principali
Estensione della riduzione degli interessi di dilazione
La delibera n. 134 dell’11 maggio 1999 autorizza, su domanda dell’interessato, l’applicazione degli interessi di dilazione al tasso legale per il pagamento rateale di tutti gli oneri di riscatto determinati con il meccanismo della riserva matematica ex art. 13 della legge n. 1338/1962, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda originaria.
Ambito di applicazione e esclusioni
I nuovi criteri valgono per tutti i fondi pensionistici gestiti dall’Istituto e per tutti gli oneri di riscatto calcolati ex art. 13 della legge n. 1338/1962. Non si applicano invece ai versamenti rateali degli oneri connessi alle leggi n. 29/1979 e n. 45/1990, per i quali resta ferma la disciplina speciale prevista dalla legge.
Modalità di ricalcolo e misura del tasso
In presenza di domanda di ricalcolo, le sedi devono verificare la regolarità dei versamenti, determinare il capitale residuo e applicare su di esso l’interesse di dilazione del 2,50% annuo, corrispondente al tasso legale fissato dal decreto ministeriale 10 dicembre 1998 con decorrenza 1° gennaio 1999. Il numero delle rate deve essere pari a quelle non ancora versate.
Decorrenza del ricalcolo
Per le domande presentate dopo il 1° giugno 1999, la decorrenza del ricalcolo è fissata al primo giorno del mese successivo alla data della richiesta. Per le domande già inoltrate da alcuni assicurati, il ricalcolo decorre dal 1° giugno 1999.
Casi già definiti e pratiche da riesaminare
La nuova disciplina non si applica alle domande di riscatto definite con l’intero versamento dell’onere. Restano invece da assoggettare al tasso legale le domande non ancora definite alla data della deliberazione n. 134. Eventuali pratiche definite dopo l’11 maggio 1999 con i criteri previgenti devono essere riesaminate secondo le nuove disposizioni.
Aggiornamento delle procedure
Le procedure automatizzate risultano già aggiornate sulla base dei nuovi criteri deliberati.
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