Circolare numero 131 del 14-6-1999
Chiarimenti in ordine alla compilazione del quadro "RR", alla compensazione dei crediti e al pagamento delle somme risultanti a debito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come compilare il quadro RR del modello UNICO 99 persone fisiche per il 1998, con riferimento ai contributi dovuti da artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS. Vengono illustrate le regole di base imponibile, aliquote, agevolazioni, modalità di indicazione dei dati nei righi del quadro, nonché il calcolo del saldo a debito o a credito e il raccordo con i versamenti/compensazioni nel modello F24.
Istruzioni per la compilazione del quadro RR di UNICO 99 per artigiani, commercianti e professionisti in gestione separata
Compilazione del quadro RR di UNICO 99 per i contributi INPS dovuti per il 1998
La circolare fornisce istruzioni operative per la compilazione del quadro "RR" del modello UNICO 99 persone fisiche, con riferimento ai contributi previdenziali dovuti all’INPS da artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata. Le indicazioni riguardano sia l’individuazione dei soggetti obbligati sia le modalità di calcolo, esposizione e raccordo dei dati con i versamenti eseguiti tramite modello F24.
Ambito soggettivo e periodo di riferimento
Il quadro RR deve essere compilato:
- dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti;
- dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335.
La compilazione riguarda esclusivamente i redditi conseguiti nell’anno 1998 e i relativi contributi previdenziali.
Sezione I: contributi dovuti da artigiani e commercianti
La sezione I è destinata ai titolari di imprese artigiane e commerciali e ai soci titolari di una propria posizione assicurativa, tenuti al versamento dei contributi per sé e per i familiari collaboratori, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
La circolare distingue due ipotesi operative:
- i soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione all’INPS ma non hanno ancora ricevuto la comunicazione di iscrizione con attribuzione del "codice azienda" sono esonerati dalla compilazione del quadro;
- i soggetti che hanno già ricevuto la comunicazione di iscrizione e il relativo codice azienda devono invece compilare il quadro RR anche se non hanno ancora ricevuto i modelli di pagamento; in tale caso l’intero importo dei contributi dovuti va riportato nel rigo RR11.
In caso di passaggio nel corso dell’anno dalla gestione commercianti alla gestione artigiani, o viceversa, devono essere compilati due distinti quadri RR, ciascuno riferito alla singola gestione. Lo stesso vale se cambia il codice azienda.
Base imponibile, minimi, massimali e aliquote
La base imponibile per i contributi è costituita dalla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini Irpef per il 1998, con i seguenti limiti:
- minimale di reddito pari a L. 21.979.984;
- massimale pari a L. 106.876.667.
Entrambi i limiti sono rapportabili ai mesi di attività quando l’attività non copre l’intero anno, sia per gli artigiani sia per i commercianti.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, il massimale è pari a L. 139.480.000. Tale massimale non è rapportabile ai mesi di attività.
Le aliquote contributive ordinarie indicate sono:
- Gestione Artigiani: 15,80% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra L. 21.979.985 e L. 64.126.000; 16,80% sui redditi compresi tra L. 64.126.001 e L. 106.876.667, ovvero fino a L. 139.480.000 per i soggetti senza anzianità contributiva al 31.12.1995;
- Gestione Commercianti: 16,19% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra L. 21.979.985 e L. 64.126.000; 17,19% sui redditi compresi tra L. 64.126.001 e L. 106.876.667, ovvero fino a L. 139.480.000 per i soggetti senza anzianità contributiva al 31.12.1995.
Per i familiari collaboratori di età non superiore a 21 anni, le aliquote sono ridotte:
- Artigiani: 12,80% e 13,80%;
- Commercianti: 13,19% e 14,19%.
Sono inoltre dovuti, per ciascun iscritto, i contributi per la tutela della maternità e per l’assistenza agli orfani dei lavoratori, fissati mensilmente in:
- L. 1.578 per maternità;
- L. 45,40 per ex ENAOLI.
Ai fini della compilazione, il titolare deve determinare separatamente, per ciascun soggetto iscritto, imponibile e contributi. Gli importi vanno arrotondati alle mille lire inferiori o superiori secondo le regole della dichiarazione.
Compilazione dei righi della sezione I
Nel rigo RR1 va indicato il codice azienda attribuito dall’INPS, composto da 8 caratteri numerici e 2 alfabetici, riportato nella lettera di accompagnamento dei modelli F24 alla voce "COD. azienda". Se il contribuente svolge attività di affittacamere, deve barrare la relativa casella.
Il rigo RR2 è riservato ai dati contributivi del titolare dell’impresa.
Nei righi da RR2 a RR8 devono essere riportati:
- in colonna 1, il codice fiscale di ciascun componente del nucleo aziendale, escluso quello del titolare;
- in colonne 2 e 3, il periodo di contribuzione per il 1998, con indicazione di inizio e fine (ad esempio 01-12 per l’intero anno, 05-12 se l’iscrizione decorre da maggio);
- in colonna 4, il codice delle eventuali agevolazioni contributive riconosciute dall’INPS:
- A: art. 59, comma 15, L. 449/1997, riduzione del 50% dei contributi IVS per pensionati ultrasessantacinquenni;
- B: art. 4, comma 16, L. 449/1997, sospensione del pagamento del 50% dei contributi per soggetti di età inferiore a 32 anni, iscritti per la prima volta nel 1998;
- C: art. 1, comma 7, L. 233/1990, riduzione di tre punti dell’aliquota IVS per collaboratori di età inferiore a 21 anni;
- D: spettanza contemporanea delle riduzioni B e C.
- in colonne 5 e 6, il periodo di validità delle riduzioni;
- in colonna 7, i redditi d’impresa 1998 attribuiti ai singoli iscritti e assoggettabili a contribuzione ai sensi dell’art. 3-bis della L. 14 novembre 1992, n. 438; se il reddito è inferiore al minimale, va comunque indicato il minimale, eventualmente rapportato ai mesi, salvo il caso dell’affittacamere; se supera il massimale, va indicato il massimale, eventualmente rapportato ai mesi, con la precisazione che il massimale dei soggetti senza anzianità contributiva al 31.12.1995 non è rapportabile ai mesi;
- in colonna 8, l’importo complessivo dei contributi IVS dovuti per il 1998, al netto di eventuali riduzioni;
- in colonna 9, le altre somme dovute, diverse dai contributi IVS, desumibili dai bollettini o dalla lettera di accompagnamento F24, incluse maternità, assistenza orfani e, solo per il rigo RR2, l’eventuale quota associativa;
- in colonna 10, il totale dei contributi dovuti, dato dalla somma delle colonne 8 e 9.
Nei righi da RR9 a RR14 devono essere indicati i dati utili a determinare il saldo complessivo:
- RR9: totale dei contributi, dato dalla somma di tutti gli importi della colonna 10;
- RR10: ammontare complessivo di tutti i versamenti effettuati per il 1998, inclusi contributi a scadenza trimestrale e primo e secondo acconto 1998, al netto di eventuali oneri accessori relativi al 1998;
- RR11: importo delle rate trimestrali per contributi sul minimale di reddito del 1998 non ancora scadute al momento della presentazione di UNICO 99, riferite a nuove iscrizioni successive ad aprile 1998, al netto degli eventuali oneri accessori;
- RR12: eventuale credito contributivo maturato per il 1997 e già portato in diminuzione dei contributi 1998 secondo le previgenti regole di autoconguaglio.
Per il saldo finale si deve calcolare la differenza tra RR9 e la somma di RR10, RR11 e RR12:
- se la differenza è pari o positiva, l’importo va indicato nel rigo RR13;
- se la differenza è negativa, l’importo va indicato nel rigo RR14.
Gli importi di RR13 e RR14 sono complessivi per tutti i soggetti del quadro RR e possono non coincidere con quanto esposto nei modelli F24. I versamenti e le compensazioni tramite F24 devono essere effettuati con riferimento a ciascun soggetto indicato nel quadro, per gestire correttamente le singole posizioni assicurative. Devono essere utilizzate distinte righe nel modello F24 anche per saldo 1998 e primo acconto 1999.
La circolare precisa inoltre che i crediti risultanti dal quadro RR possono essere utilizzati in compensazione di qualsiasi versamento da effettuare con F24 entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Qualora i righi della sezione I non siano sufficienti per tutti i collaboratori, deve essere utilizzato un ulteriore quadro RR, compilando i righi da RR9 a RR14 soltanto nel primo quadro.
Sezione II: contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata
La sezione II riguarda i lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR e che sono tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata INPS ex art. 2, comma 26, L. 335/1995.
Non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata, e quindi non devono compilare il quadro:
- i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, limitatamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso tali casse;
- coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l’attività professionale ad altre forme assicurative, come ad esempio ostetriche iscritte alla gestione commercianti o lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS.
La base imponibile è costituita dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef relativo all’anno cui si riferisce la contribuzione. Per il 1998 il contributo va calcolato entro il massimale di L. 139.480.000 applicando le seguenti aliquote:
- 12% per i professionisti iscritti esclusivamente alla gestione separata;
- 10% per i professionisti pensionati o per quelli con un diverso rapporto assicurativo-contributivo in atto, ad esempio un rapporto di lavoro subordinato.
Compilazione dei righi della sezione II
Nel rigo RR15 vanno indicati:
- in colonna 1, il reddito imponibile su cui è stato calcolato il contributo;
- in colonne 2 e 3, il periodo di produzione del reddito, in formato dal mese/al mese;
- in colonna 4, l’aliquota applicata;
- in colonna 5, il contributo dovuto;
- in colonna 6, il contributo versato.
Se nel corso dell’anno cambia l’aliquota applicabile, ad esempio per l’inizio di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere da maggio, devono essere compilati sia RR15 sia RR16. Nell’esempio fornito dalla circolare, il reddito annuo va ripartito tra i due periodi in misura proporzionale ai mesi: 4/12 nel primo periodo e 8/12 nel secondo. Se il reddito complessivo supera L. 139.480.000, il limite va ripartito per mesi e moltiplicato per i mesi di ciascun periodo.
La circolare evidenzia che, anche in caso di attività non protratta per l’intero anno, i contributi sono comunque dovuti entro il massimale di L. 139.480.000.
Nel rigo RR17 va indicato l’eventuale credito relativo al 1997 portato in diminuzione del contributo dovuto per il 1998, purché non sia stato chiesto il rimborso all’INPS.
Per determinare il saldo:
- si sommano gli importi della colonna 5 dei righi RR15 e RR16;
- si sottraggono gli importi della colonna 6 dei righi RR15, RR16 e RR17.
Se la differenza è positiva, va indicata nel rigo RR18; se è negativa, nel rigo RR19. Se i righi della sezione II non sono sufficienti per tutti i periodi con aliquota diversa, deve essere utilizzato un secondo quadro RR, compilando i righi da RR17 a RR19 soltanto nel primo quadro.
Punti principali
Ambito soggettivo e periodo di riferimento
Il quadro RR deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995. Il quadro si riferisce esclusivamente ai redditi conseguiti nel 1998 e ai contributi relativi a tale anno.
Sezione I: artigiani e commercianti
La sezione I riguarda titolari di imprese artigiane e commerciali e soci con posizione assicurativa propria, tenuti al versamento dei contributi per sé e per i familiari collaboratori. Sono esonerati i soggetti che hanno chiesto l’iscrizione ma non hanno ancora ricevuto la comunicazione di iscrizione con attribuzione del codice azienda; invece, chi ha già il codice azienda deve compilare il quadro anche se non ha ricevuto i modelli di pagamento, indicando l’intero importo nel rigo RR11 quando i versamenti non sono ancora scaduti.
Base imponibile, minimi, massimali e aliquote
La base imponibile è costituita dai redditi d’impresa Irpef 1998, con minimale di L. 21.979.984 e massimale di L. 106.876.667, entrambi rapportabili ai mesi di attività. Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e iscritti dal 1° gennaio 1996, il massimale è L. 139.480.000 e non è rapportabile ai mesi. Le aliquote ordinarie sono differenziate tra gestione artigiani e commercianti, con riduzioni per familiari collaboratori fino a 21 anni e contribuzioni aggiuntive per maternità e assistenza orfani.
Compilazione dei righi della sezione I
Nei righi RR2-RR8 vanno indicati codice fiscale dei componenti, periodo di contribuzione, eventuali agevolazioni (codici A, B, C, D), reddito imponibile, contributi IVS, altre somme dovute e totale contributi. I righi RR9-RR14 servono a determinare il saldo complessivo, sommando i contributi, i versamenti effettuati, le rate non ancora scadute e gli eventuali crediti 1997 già utilizzati in diminuzione. Il saldo finale va esposto nei righi RR13 o RR14 a seconda che emerga un debito o un credito.
Compensazioni e rapporti con il modello F24
I crediti del quadro RR possono essere compensati nel modello F24 oppure chiesti a rimborso; non è più previsto l’autoconguaglio con comunicazione alla sede INPS. I versamenti e le compensazioni devono essere effettuati per ciascun soggetto indicato nel quadro RR, anche con distinte righe nel F24 per saldo 1998 e primo acconto 1999. I crediti possono essere usati in compensazione di qualsiasi versamento F24 entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.
Sezione II: professionisti in gestione separata
La sezione II si riferisce ai lavoratori autonomi di cui all’art. 49, comma 1, TUIR, soggetti alla gestione separata INPS. Non devono iscriversi i professionisti già assicurati ad altre casse per i redditi assoggettati a tali casse, né chi è coperto da altre forme assicurative per l’attività svolta. Per il 1998 il contributo si calcola entro il massimale di L. 139.480.000 applicando il 12% ai professionisti iscritti esclusivamente alla gestione separata e il 10% a pensionati o soggetti con altro rapporto assicurativo-contributivo.
Compilazione dei righi della sezione II
Nel rigo RR15 vanno indicati reddito imponibile, periodo di produzione, aliquota, contributo dovuto e versato; se in corso d’anno cambia l’aliquota, si compila anche il rigo RR16 con i dati del secondo periodo. Il rigo RR17 accoglie l’eventuale credito 1997 non chiesto a rimborso. Il saldo complessivo va indicato nei righi RR18 o RR19 a seconda che emerga un debito o un credito; se i righi non bastano per più periodi con aliquote diverse, si usa un secondo quadro RR.
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