L.R. FVG 12/2021
Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Friuli Venezia Giulia istituisce un sistema organico di prevenzione, protezione e reinserimento per donne vittime di violenza, minori e orfani per crimini domestici, nonché interventi per autori di violenza e vittime di discriminazione. Prevede strutture antiviolenza, un piano triennale, un organismo consultivo, un fondo dedicato e norme transitorie sui contributi fino al regolamento attuativo.
Interventi regionali contro la violenza sulle donne e le discriminazioni in Friuli Venezia Giulia
Interventi regionali contro la violenza sulle donne e le discriminazioni
La legge disciplina in Friuli Venezia Giulia un insieme coordinato di misure di prevenzione, protezione, presa in carico e reinserimento rivolte alle donne vittime di violenza, ai minori coinvolti e agli autori di violenza, estendendo il perimetro anche alle persone vittime di discriminazione o violenza. Il sistema è fondato su reti territoriali, strutture specializzate, programmazione triennale e finanziamenti regionali dedicati.
Principi, finalità e impostazione generale
La Regione afferma la propria contrarietà a ogni forma di discriminazione e violenza legata a origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità e condizioni di vulnerabilità, nonché contro ogni forma di violenza sulle donne. La violenza, in tutte le sue forme, è qualificata come violazione dei diritti umani fondamentali e come ostacolo alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e alla salute.
La legge persegue più obiettivi: tutela e recupero di una vita libera per le vittime, rafforzamento e valorizzazione delle strutture antiviolenza, sostegno temporaneo e di lungo periodo alle donne e ai loro figli e figlie, prevenzione culturale e scolastica, e costruzione di reti territoriali tra soggetti pubblici, privati ed enti del Terzo settore.
Definizioni rilevanti
Ai fini della disciplina regionale vengono definiti i concetti di violenza, violenza contro le donne, violenza domestica, violenza basata sul genere, vittima, atti persecutori e violenza assistita. La violenza assistita ricomprende la condizione dei minori esposti, in ambito familiare, a comportamenti vessatori o atti violenti tra figure di riferimento, in un clima di paura e tensione continua.
Prevenzione, comunicazione, sensibilizzazione e monitoraggio
La Regione promuove interventi di prevenzione del fenomeno attraverso iniziative culturali, educative e territoriali. Sostiene attività degli enti locali e delle associazioni, progetti nelle scuole di ogni ordine e grado rivolti a dirigenti, docenti, studenti e genitori, e campagne di comunicazione anche multilingue sul linguaggio, sul rispetto e sul contrasto degli stereotipi.
Sono previste anche iniziative di prevenzione e sensibilizzazione rivolte agli autori di violenza, oltre ad attività di studio, monitoraggio e proposta per individuare misure efficaci di contrasto. Il focus è sia sul cambiamento culturale sia sulla raccolta di dati e sull’analisi del fenomeno.
Formazione degli operatori
La Regione sostiene percorsi formativi e di aggiornamento per operatori sanitari, sociali, giudiziari, forze dell’ordine, mediatori linguistici e culturali e, più in generale, per tutti i soggetti impegnati nel contrasto alla violenza. La formazione mira a riconoscere tempestivamente i casi, gestire la presa in carico, accompagnare nella denuncia e nel reinserimento, e sviluppare competenze per l’individuazione di violenze o maltrattamenti.
Sono inoltre previsti protocolli con scuole e altri soggetti per programmi educativi centrati su rispetto, superamento degli stereotipi di genere e mediazione non violenta dei conflitti.
Protezione, sostegno e reinserimento delle donne vittime di violenza
La legge prevede servizi e interventi a favore delle donne vittime di violenza, sole o con figli e figlie minori, orientati a percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, al recupero dell’autonomia e all’inclusione sociale. Sono contemplate forme di accoglienza e ospitalità in strutture sicure, anche con ospitalità autonoma basata sulla solidarietà tra donne, nonché alloggi temporanei per il passaggio verso il rientro a casa o verso l’autonomia abitativa.
Sono sostenuti interventi per l’autonomia economica e psicologica, compresi accompagnamento al lavoro, formazione professionale, tirocini extracurriculari, misure di politica attiva e iniziative imprenditoriali.
La Regione può costituirsi parte civile nei procedimenti per femminicidio e violenza contro donne e minori, destinando l’eventuale risarcimento al sostegno delle azioni di prevenzione.
Interventi a favore dei minori e degli orfani
Per i minori vittime di violenza assistita, i servizi socio-assistenziali e sanitari competenti assicurano protezione prioritaria, coinvolgimento dell’autorità giudiziaria ove necessario, cura del trauma, sostegno alla madre, percorsi di assistenza nella fase di uscita da strutture residenziali e reinserimento in ambienti tutelanti. È valorizzata la collaborazione con scuola e servizi educativi, anche mediante protocolli operativi.
La Regione, inoltre, promuove e sostiene misure a favore degli orfani per crimini domestici e delle loro famiglie affidatarie, in coerenza con la normativa statale di riferimento.
Interventi per gli autori di violenza
La Regione promuove interventi di presa in carico e rieducazione degli autori di violenza di genere, soprattutto domestica, per far cessare i comportamenti violenti, ridurre la recidiva e favorire relazioni non violente e rispettose. I percorsi sono svolti tramite i Centri per autori di violenza, in stretto coordinamento con i Centri antiviolenza, senza mediazione tra autore e vittima e con separatezza dei percorsi.
Gli interventi sono di natura sociosanitaria, basati su adesione volontaria del soggetto e attivabili sia su richiesta diretta sia su invio concordato da parte delle istituzioni competenti, dei servizi sanitari e sociali, del sistema giudiziario o dell’amministrazione penitenziaria.
Interventi a favore di persone vittime di discriminazione o violenza
La legge prevede anche progetti e iniziative di accoglienza, soccorso, protezione e sostegno per persone vittime di discriminazione o di violenza, nel rispetto della normativa statale richiamata. La Regione può stipulare protocolli d’intesa e convenzioni con enti pubblici ed enti del Terzo settore. In tali attività devono essere garantiti anonimato, dignità e libertà di realizzazione della persona.
Organismo tecnico-consultivo regionale
È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali l’Organismo tecnico-consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, con funzioni tecniche, consultive e di monitoraggio.
L’Organismo:
- collabora alla predisposizione e formula osservazioni sul piano triennale;
- formula proposte sugli interventi regionali previsti dalla legge;
- collabora al monitoraggio e all’analisi dei dati sui fenomeni di violenza nel territorio regionale;
- svolge ulteriori funzioni consultive e propositive.
La composizione comprende rappresentanti della Direzione, dei Servizi sociali dei Comuni, del Servizio sanitario regionale, dei Centri antiviolenza, dei Centri per autori di violenza e degli enti del Terzo settore. La durata è triennale, con principio di rotazione, e il rinnovo avviene con cadenza triennale.
Sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari
La Regione promuove il coinvolgimento stabile e coordinato di tutti gli attori istituzionali e sociali impegnati nel contrasto alla violenza di genere, nel rispetto delle competenze di ciascuno. I Servizi sociali dei Comuni e gli enti del Terzo settore partecipano alla programmazione e attuazione degli interventi.
I servizi sociali, in sinergia con il Terzo settore, assicurano la presa in carico delle vittime con percorsi personalizzati orientati all’uscita dalla violenza e al recupero dell’autonomia. Gli enti del Servizio sanitario regionale garantiscono percorsi assistenziali integrati per le donne vittime di violenza, in raccordo con la programmazione territoriale e con la normativa nazionale.
Piano triennale regionale
La Giunta regionale approva, sentite la Commissione consiliare competente e la Commissione regionale per le pari opportunità, un piano triennale attuativo degli interventi e delle misure contro la violenza sulle donne e ogni forma di discriminazione.
Il piano definisce:
- linee programmatiche e obiettivi specifici;
- modalità e tempi di realizzazione;
- risorse dedicate;
- attività, indicatori e strumenti di monitoraggio, verifica e valutazione.
Strutture antiviolenza e loro tipologie
Le strutture antiviolenza sono gli strumenti operativi del sistema regionale. Esse forniscono ascolto, prima accoglienza, sostegno psicologico, presa in carico, protezione, eventuale accoglienza residenziale e avvio all’autonomia per donne vittime di violenza o a rischio, nonché interventi di recupero per gli uomini autori di violenza o potenzialmente tali.
Le strutture comprendono:
- Centri antiviolenza;
- Case rifugio;
- Case di semiautonomia;
- Centri per autori di violenza.
Le strutture possono essere gestite da enti locali, enti del Terzo settore o mediante forme collaborative e di coprogettazione; i Centri per autori di violenza possono essere gestiti anche da enti del Servizio sanitario regionale. Se l’inserimento in struttura comporta l’intervento del Servizio sociale del Comune di residenza, quest’ultimo deve essere informato tempestivamente.
Centri antiviolenza
I Centri antiviolenza devono rispettare la Convenzione di Istanbul, i requisiti minimi dell’Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014 e il regolamento regionale attuativo. Devono garantire risposte integrate, protezione, prevenzione, empowerment e cura socioassistenziale.
Devono offrire gratuitamente e in forma anonima almeno:
- colloqui preliminari e informazione;
- valutazione del rischio di recidiva con strumenti scientificamente validati;
- percorsi personalizzati di uscita dalla violenza;
- consulenza legale;
- sostegno psicologico medio-lungo periodo;
- supporto ai minori e ai figli e figlie minori delle donne accolte;
- accompagnamento all’orientamento e all’inclusione lavorativa;
- ospitalità in strutture antiviolenza;
- ospitalità temporanea in emergenza.
Possono articolarsi in sportelli territoriali e devono svolgere anche attività di formazione e sensibilizzazione.
Case rifugio
Le Case rifugio sono strutture segrete o comunque sicure, di ospitalità temporanea, gratuite, per donne sole o con figli e figlie minori in situazione di necessità o emergenza, indipendentemente dallo status giuridico, dalla cittadinanza o dal luogo di residenza. L’accesso avviene solo tramite il Centro antiviolenza di riferimento, sulla base delle valutazioni delle operatrici e in raccordo con i Servizi sociali dei Comuni.
Case di semiautonomia
Le Case di semiautonomia ospitano donne vittime di violenza e figli e figlie minori che non sono più in pericolo immediato ma non hanno ancora raggiunto piena autonomia. L’accesso avviene solo tramite Centro antiviolenza. La permanenza può prevedere una compartecipazione alle spese di vitto e utenze, in relazione alla capacità economica e patrimoniale dell’ospite.
Queste strutture devono garantire protezione, ospitalità, servizi educativi e di sostegno scolastico per i minori, presa in carico condivisa, supporto all’autonomia personale e abitativa e figure professionali qualificate.
Centri per autori di violenza
I Centri per autori di violenza devono offrire prima accoglienza, valutazione del rischio, programmi individuali o di gruppo per la consapevolezza della violenza agita e per la modifica dei comportamenti, formazione continua degli operatori e attività di sensibilizzazione.
È richiesto che ogni interazione con la vittima sia effettuata da personale femminile specializzato e formato. I Centri devono inoltre mantenere rapporti di rete con Centri antiviolenza, Servizi sociali, strutture sanitarie, forze dell’ordine, tribunali, servizi abitativi e scuole, assicurando continuità e coerenza del percorso.
Elenco regionale delle strutture antiviolenza
Presso la Direzione centrale competente è istituito l’elenco regionale delle strutture antiviolenza, articolato in quattro sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di strutture.
L’iscrizione è condizione per accedere ai contributi regionali e statali previsti dalla normativa di settore. L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, con modalità che impediscano la localizzazione delle Case rifugio.
Rapporti di rete e coordinamento con le strutture pubbliche
Le strutture antiviolenza devono mantenere rapporti costanti e funzionali con le strutture pubbliche competenti in materia di assistenza, prevenzione, repressione dei reati, inclusione lavorativa e politiche abitative, tra cui servizi sociali, ospedali, forze dell’ordine, tribunali, servizi per l’impiego e scuole. Il coordinamento serve a garantire unitarietà del percorso assistenziale e continuità degli interventi.
Fondo regionale e finanziamenti
È istituito il Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni, destinato a finanziare gli interventi di prevenzione, formazione, protezione, sostegno, rieducazione e accoglienza previsti dalla legge. Il Fondo è alimentato da risorse regionali, statali, dell’Unione europea e da altre eventuali entrate, comprese donazioni e lasciti.
Le quote annuali del Fondo sono determinate con la legge di bilancio. I finanziamenti concessi dalla legge sono cumulabili con altri contributi comunitari, statali o regionali, salvo diversa disposizione.
Regolamento attuativo
Un regolamento regionale disciplina:
- requisiti strutturali e organizzativi delle strutture antiviolenza;
- requisiti e modalità di iscrizione e aggiornamento dell’elenco regionale;
- criteri e modalità di assegnazione delle risorse del Fondo.
Il regolamento è adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro trenta giorni.
Clausola valutativa
Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. La Giunta presenta una relazione triennale sull’andamento del fenomeno, sulle attività realizzate, sullo stato di attuazione degli interventi e sulle modalità di finanziamento e distribuzione delle risorse. In prima applicazione, la relazione è dovuta entro il 30 giugno 2025.
Abrogazioni e norme transitorie
La legge regionale 16 agosto 2000, n. 17, è abrogata. Tuttavia, per garantire continuità, la precedente disciplina e il relativo regolamento continuano ad applicarsi fino all’emanazione del nuovo regolamento attuativo.
In via transitoria, fino all’istituzione dell’elenco regionale, per l’Organismo tecnico-consultivo si fa riferimento ai Centri antiviolenza in possesso dei requisiti minimi dell’Intesa del 27 novembre 2014; per i Centri per autori di violenza si fa riferimento agli enti del Terzo settore con sede operativa in regione che abbiano come scopo primario il recupero e trattamento degli autori di violenza contro le donne e aderiscano all’associazione RELIVE.
Norme finanziarie e decorrenza
La legge autorizza spese specifiche per l’Organismo tecnico-consultivo e per il Fondo regionale, con copertura mediante storni e rimodulazioni interne al bilancio regionale 2021-2023. Le previsioni di spesa sono limitate agli esercizi indicati.
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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