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Legge

L.R. FVG 14/2021

Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale.

Normativa regionaleL.R. FVG 14/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia riordina, dal 1° gennaio 2022, le funzioni di viabilità già delle ex province e di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., trasferendole agli EDR, con passaggi di beni, rapporti e personale e disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2022. Modifica inoltre la normativa su strade e mobilità ciclistica. Contiene specifiche disposizioni finanziarie per il biennio 2022-2023.

Riordino delle funzioni di viabilità agli EDR e modifiche alla mobilità ciclistica

Riordino delle funzioni di viabilità e mobilità ciclistica in Friuli Venezia Giulia

La legge disciplina il trasferimento agli Enti di decentramento regionale (EDR) delle funzioni in materia di viabilità già esercitate nell’area delle ex province, nell’ambito del riassetto seguito all’istituzione degli EDR. Interviene inoltre sulla normativa regionale relativa alle strade e alla mobilità ciclistica, con effetti principalmente dal 1° gennaio 2022.

Finalità e ambito del riordino

Il provvedimento mira a realizzare un sistema di gestione della viabilità improntato a efficienza, efficacia, razionalizzazione e coerente allocazione delle funzioni. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e si coordina con la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, che ha istituito gli EDR.

Trasferimento delle funzioni di viabilità agli EDR

Dal 1° gennaio 2022 le funzioni in materia di viabilità di competenza delle ex province, già esercitate da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi della legge regionale 32/2017, sono esercitate dagli EDR. Il trasferimento riguarda in particolare:

  • progettazione;
  • realizzazione;
  • espropriazione;
  • manutenzione;
  • gestione;
  • vigilanza.

Resta invece delegata a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. l’attività di rilascio delle autorizzazioni per la circolazione di trasporti e veicoli eccezionali ex articolo 66 della legge regionale 41/1986, secondo criteri e modalità da definirsi con convenzione con la Regione.

Regime transitorio e continuità operativa

Per assicurare la continuità dei servizi, in prima attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, gli EDR possono stipulare apposite convenzioni con Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. per lo svolgimento delle funzioni trasferite. Si tratta di una disciplina transitoria limitata nel tempo, destinata a superarsi entro fine 2022.

Trasferimento di beni, rapporti giuridici e contenzioso

Dal 1° gennaio 2022 Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. trasferisce in proprietà agli EDR i beni patrimoniali necessari all’esercizio delle funzioni viabilistiche trasferite.

Il trasferimento dei veicoli è esente:

  • dai diritti di motorizzazione di cui alla legge 870/1986;
  • dall’imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel P.R.A. (IRT).

Per consentire l’esercizio delle nuove funzioni, sono revocate alla società le concessioni d’uso stipulate ai sensi della legge regionale 32/2017.

Gli EDR subentrano, sempre dal 1° gennaio 2022, nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso al 31 dicembre 2021 relativi alle funzioni trasferite, salvo quanto previsto in materia di personale. Restano invece in capo alla società i contenziosi giudiziali e stragiudiziali in materia di viabilità provinciale riferiti a fatti o eventi occorsi dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021.

Personale e rapporti di lavoro

Dal 1° gennaio 2022 cessa la messa a disposizione presso Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. del personale regionale già prevista dalla legge regionale 32/2017. Tale personale è assegnato agli EDR con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di personale, d’intesa con i Commissari straordinari degli Enti.

La Regione subentra inoltre, sino a naturale scadenza e senza possibilità di rinnovi o proroghe, nei contratti di lavoro flessibile in essere al 31 dicembre 2021 presso la società e stipulati con applicazione del contratto collettivo del comparto unico regionale e locale, se riferiti alle attività attribuite agli EDR.

La società deve inoltre concordare con le parti sindacali, entro il 31 dicembre 2021, la disciplina contrattuale applicabile al proprio personale, in luogo di quella già prevista dal previgente comma 2-bis dell’articolo 68 della legge regionale 23/2007.

Modifiche alla disciplina regionale sulle strade

La legge modifica la legge regionale 23/2007, ridefinendo in particolare le competenze e le procedure in materia di viabilità. Tra gli effetti principali:

  • il catasto delle strade regionali e di quelle incluse nella tabella B del decreto legislativo 111/2004 rientra tra le funzioni regionali;
  • si specifica che la competenza include anche la declassificazione amministrativa;
  • viene abrogata una previgente lettera dell’articolo 60;
  • si aggiorna la disciplina dei canoni per autorizzazioni e concessioni sulle strade regionali;
  • la classificazione delle strade regionali, comunali e vicinali è attribuita al Presidente della Regione su proposta dell’Assessore competente, con i diversi passaggi procedurali previsti;
  • vengono soppressi riferimenti alla viabilità provinciale e alla viabilità regionale definita dalla legge regionale 32/2017, coerentemente con il nuovo assetto delle competenze.

Modifiche alla disciplina della mobilità ciclistica

La legge aggiorna anche la legge regionale 8/2018, sostituendo le Unioni territoriali intercomunali con gli EDR e adeguando l’assetto della rete ciclabile sovracomunale.

La Rete sovracomunale (RSC):

  • è parte integrante del sistema stradale di competenza degli EDR;
  • comprende itinerari ciclabili tra Comuni diversi del territorio di competenza degli EDR e collegamenti con reti di EDR confinanti non compresi nella RECIR;
  • è individuata dal Piano di cui all’articolo 8;
  • è realizzata dagli EDR o dai Comuni, anche in forma associata;
  • è gestita e manutenzionata dagli EDR per i tratti di proprietà regionale, con possibilità di convenzioni con i Comuni per i tratti comunali, anche assumendone parte degli oneri.

Il Biciplan sovracomunale (Biciplan - SC):

  • è costituito dai piani già elaborati dalle soppresse Unioni territoriali intercomunali, approvati dalla Giunta regionale e recepiti nei Biciplan comunali per gli aspetti sovracomunali;
  • in assenza di tali piani, è elaborato dalla Regione;
  • integra le previsioni degli strumenti di programmazione comunale e intercomunale già disponibili;
  • contiene un’analisi della domanda potenziale, un’analisi dell’incidentalità ciclistica, una parte infrastrutturale e una parte programmatica.

La parte infrastrutturale include, tra l’altro, il grafo della RSC, i centri attrattori, i poli intermodali, le aree di sosta, i punti di monitoraggio e gli itinerari principali. La parte programmatica indica costi, fonti di finanziamento, soggetti coinvolti, tempi di realizzazione e interventi di manutenzione.

Le nuove disposizioni sulla mobilità ciclistica si applicano dall’1 gennaio 2022.

Trasferimenti di risorse e copertura finanziaria

L’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire agli EDR le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni trasferite.

La legge quantifica e copre gli oneri connessi alle varie misure, prevedendo tra l’altro:

  • minori entrate per il 2022 connesse all’esenzione sui veicoli trasferiti;
  • spese per il subentro nei contratti di lavoro flessibile e per il personale;
  • spese per gli interventi sulla mobilità ciclistica;
  • spese rilevanti per le funzioni viabilistiche trasferite agli EDR;
  • coperture mediante minori spese, storni, rimodulazioni e prelievi da fondi di bilancio.

È inoltre allegato il prospetto di variazione di bilancio previsto dalla contabilità armonizzata.

Decorrenza ed efficacia temporale

Le funzioni viabilistiche trasferite agli EDR decorrono dal 1° gennaio 2022. Anche le modifiche alla legge regionale 8/2018 si applicano dal 1° gennaio 2022. Alcune misure sono espressamente limitate al periodo di prima attuazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2022, mentre i contratti di lavoro flessibile proseguono fino alla loro naturale scadenza senza rinnovi o proroghe.

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