Cassazione Civile, Ordinanza n. 15141/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il soggetto ricorrente aveva appreso dell'esistenza di una cartella di pagamento, recante crediti per sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada, tramite estratto di ruolo acquisito in seguito. Ha agito nei confronti dell'agente della riscossione e dell'ente impositore per ottenere l'accertamento della prescrizione del credito, maturata dopo la notificazione della cartella. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello il Tribunale ha riformato la decisione respingendo la domanda. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, in via preliminare, che non vi fosse giudicato interno sulla questione dell'ammissibilità dell'azione; ha inoltre contestato la decisione di merito, sostenendo di avere un interesse qualificato ad agire perché percettore di pensione INPS e quindi esposto al pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che la sola titolarità di una pensione non basti a integrare l'interesse ad agire richiesto dalla disciplina sopravvenuta, in assenza di un pregiudizio attuale o comunque di una concreta allegazione della lesione, come sospensione o minaccia di sospensione dell'erogazione. Ha quindi considerato irrilevanti le ulteriori censure di merito, poiché l'azione difettava in radice della condizione dell'azione.
La decisione
La Corte ha rilevato che il Tribunale non si era pronunciato sull'ammissibilità dell'azione, sicché non vi era giudicato interno su tale punto. Ha poi applicato l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, come interpretato dalle Sezioni Unite, affermando che la diretta impugnazione della cartella o del ruolo asseritamente invalidamente notificati è ammissibile solo se il debitore dimostra un pregiudizio concreto e attuale nelle ipotesi tipizzate dalla norma. Nel caso di specie, la mera percezione di una pensione INPS non integra di per sé tale interesse qualificato, mancando l'allegazione e la prova di un pregiudizio attuale, come la sospensione o la concreta minaccia di sospensione del trattamento. Perciò la domanda non poteva essere proposta né proseguita; di conseguenza la Corte ha cassato senza rinvio le decisioni di merito ai sensi dell'art. 382 c.p.c. e ha compensato integralmente le spese per lo ius superveniens e la successiva interpretazione nomofilattica della norma.
Norme richiamate
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
la riserva del deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni
norma processuale richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
"Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio"
la diretta impugnazione di ruolo e cartella asseritamente invalidamente notificata è consentita solo in presenza di un interesse ad agire qualificato, concreto e attuale, nei casi tipizzati dalla norma; l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio previste dalla norma
è uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto e quindi legittimare l'azione diretta.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato in relazione alle verifiche sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni
è una delle ipotesi legali in cui l'iscrizione a ruolo può incidere sulla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, integrando il pregiudizio richiesto.
art. 100 c.p.c.
"L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., ... deve avere necessariamente carattere attuale"
l'interesse ad agire deve consistere in una lesione concreta e attuale, non in un mero interesse astratto o ipotetico.
art. 382 c.p.c.
"consegue ... la cassazione senza rinvio delle decisioni di merito"
quando l'azione non poteva essere proposta o proseguita per difetto originario della condizione dell'azione, la Corte può cassare senza rinvio.
Massime di principio
- La diretta impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente invalidamente notificata è ammissibile soltanto se il debitore allega e dimostra un interesse ad agire qualificato, concreto e attuale, riconducibile ai pregiudizi specificamente considerati dalla legge.
- La mera conoscenza del debito tramite estratto di ruolo, o la sola qualità di percettore di un trattamento pensionistico, non bastano a fondare di per sé l'interesse ad agire; occorre indicare un pregiudizio effettivo o almeno attuale, come la sospensione o la concreta minaccia di sospensione del pagamento.
- L'azione di accertamento negativo non può essere proposta come mero interpello giudiziale o per la soluzione astratta di una questione di diritto: deve essere supportata da uno stato di incertezza oggettivo e da una seria manifestazione di lesione del diritto altrui.
- Se difetta originariamente la condizione dell'azione per carenza di interesse ad agire, la Corte può cassare senza rinvio le decisioni di merito, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori censure.
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