Cassazione Civile, Sentenza n. 23389/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche che ha accolto l'appello dell'Agenzia e confermato l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2003 per effetto di indagini bancarie. I motivi di cassazione contestavano: (i) la mancata valutazione della carenza del contraddittorio preventivo (art. 12 l. 212/2000); (ii) omissioni di motivazione sulla valutazione della documentazione prodotta e sull'inidoneità dei prospetti riepilogativi a costituire prova liberatoria; (iii) violazione delle norme sul calcolo del reddito/ricavi e sulla deduzione dei costi (art. 41 DPR 600/1973); (iv) errata applicazione della presunzione derivante dalle indagini bancarie e dell'onere della prova a carico del contribuente (art. 32 DPR 600/1973 e art. 2697 c.c.); (v) omesso esame di fatti documentali rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondata la censura sul contraddittorio, confermando che non è obbligatorio per le indagini "a tavolino" e che, comunque, in concreto era stato esperito un contraddittorio in sede di accertamento con adesione. Ha dichiarato la motivazione della CTR adeguata e non affetta da vizi manifesti; ha statuìto che l'accertamento derivava da indagini bancarie (accertamento analitico/analitico-presuntivo) e quindi grava sul contribuente l'onere di fornire una prova analitica e specifica delle movimentazioni bancarie per vincere la presunzione dell'Ufficio, non essendo sufficiente documentazione generica o prospetti riepilogativi. Ha altresì confermato che in caso di accertamento analitico-induttivo non è dovuta una deduzione forfettaria dei costi da parte dell'Ufficio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 12, comma 7
Protezione del contribuente mediante contraddittorio preventivo; la Corte ha ritenuto che l'obbligo non sussiste per indagini "a tavolino" e che l'accertamento con adesione, pur facoltativo, ha svolto funzione di contraddittorio nel caso concreto
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6
Disposizioni relative alla procedura di accertamento con adesione; la sentenza rileva che incontri ai sensi di tale normativa attestano il contraddittorio avuto dal contribuente
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5
Prevede che l'accertamento con adesione sia facoltativo per l'Amministrazione; la Corte richiama che la facoltà esercitata ha comunque garantito trasparenza e conoscibilità della vertenza
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41
Norma sul procedimento in caso di mancanza di dichiarazione; la Corte osserva che, sebbene l'atto sia stato emesso ai sensi dell'art. 41, esso è sorto in realtà da indagini bancarie con regime probatorio di accertamento analitico-induttivo
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
Disciplina l'accertamento basato su indagini bancarie; la Corte conferma che dall'analisi dei conti deriva inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire prova analitica dell'estraneità delle movimentazioni
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 109, comma 4
Richiamato in relazione all'onere di documentare i costi deducibili: in accertamento analitico/induttivo è il contribuente che deve provare l'esistenza dei costi
codice civile, art. 2697
Regola l'onere della prova; applicato per stabilire che in presenza di indagini bancarie il contribuente ha l'onere di provare l'estraneità delle movimentazioni
codice di procedura civile, art. 360, primo comma (parametri di cassazione)
Norma invocata nei vari motivi di cassazione (vizi di diritto e motivazione, omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi attinenti a valutazioni di merito e alla presunta carenza motivazionale
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con l. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23
Richiamato in ordine alla celebrazione dell'udienza pubblica e agli adempimenti processuali straordinari; utilizzato per la discussione in udienza e per le conclusioni del PG
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di ulteriore importo relativo al contributo unificato da parte dei ricorrenti
Massime di principio
- Per le "indagini a tavolino" (senza accesso) non vige un obbligo generale di contraddittorio preventivo: l'assenza di tale fase non invalida automaticamente l'accertamento, specie se vi è stato contraddittorio in altra sede (es. tentativo di accertamento con adesione).
- Se l'accertamento trae origine da indagini bancarie (art. 32 DPR 600/1973) si determina inversione dell'onere della prova: il contribuente deve dimostrare, con prova analitica e specifica, che ciascuna movimentazione non è riconducibile a fatti imponibili; prove generiche o prospetti riepilogativi spesso risultano insufficienti.
- In accertamenti analitico-presuntivi non è dovuta dalla P.A. una deduzione forfettaria dei costi: il contribuente ha l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare dei costi deducibili riferibili ai maggiori ricavi.
- Le censure in cassazione che chiedono una rivalutazione dei fatti o della valutazione della prova fatta dal giudice di merito sono inammissibili: la Corte di legittimità verifica vizi di diritto e di motivazione logico-giuridica, non il merito fattuale.
- L'omesso esame di documenti rileva in cassazione solo se quei documenti costituiscono un fatto storico decisivo tale da poter condurre a diversa pronuncia; altrimenti la censura è inammissibile.
- Per difendersi efficacemente in indagini bancarie, il contribuente deve documentare analiticamente la provenienza e la destinazione di ogni singola operazione contestata (mandati, ricevute, contratti, giustificativi specifici), e non limitarsi a riepiloghi o dichiarazioni generiche.
- La condanna alle spese di lite alla parte soccombente è la prassi: valutare il rapporto costo/beneficio prima di proseguire con impugnative dilatorie quando la prova bancaria è documentata dall'Ufficio.
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