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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23389/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche che ha accolto l'appello dell'Agenzia e confermato l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2003 per effetto di indagini bancarie. I motivi di cassazione contestavano: (i) la mancata valutazione della carenza del contraddittorio preventivo (art. 12 l. 212/2000); (ii) omissioni di motivazione sulla valutazione della documentazione prodotta e sull'inidoneità dei prospetti riepilogativi a costituire prova liberatoria; (iii) violazione delle norme sul calcolo del reddito/ricavi e sulla deduzione dei costi (art. 41 DPR 600/1973); (iv) errata applicazione della presunzione derivante dalle indagini bancarie e dell'onere della prova a carico del contribuente (art. 32 DPR 600/1973 e art. 2697 c.c.); (v) omesso esame di fatti documentali rilevanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondata la censura sul contraddittorio, confermando che non è obbligatorio per le indagini "a tavolino" e che, comunque, in concreto era stato esperito un contraddittorio in sede di accertamento con adesione. Ha dichiarato la motivazione della CTR adeguata e non affetta da vizi manifesti; ha statuìto che l'accertamento derivava da indagini bancarie (accertamento analitico/analitico-presuntivo) e quindi grava sul contribuente l'onere di fornire una prova analitica e specifica delle movimentazioni bancarie per vincere la presunzione dell'Ufficio, non essendo sufficiente documentazione generica o prospetti riepilogativi. Ha altresì confermato che in caso di accertamento analitico-induttivo non è dovuta una deduzione forfettaria dei costi da parte dell'Ufficio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 12, comma 7

    Protezione del contribuente mediante contraddittorio preventivo; la Corte ha ritenuto che l'obbligo non sussiste per indagini "a tavolino" e che l'accertamento con adesione, pur facoltativo, ha svolto funzione di contraddittorio nel caso concreto

  • d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6

    Disposizioni relative alla procedura di accertamento con adesione; la sentenza rileva che incontri ai sensi di tale normativa attestano il contraddittorio avuto dal contribuente

  • d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5

    Prevede che l'accertamento con adesione sia facoltativo per l'Amministrazione; la Corte richiama che la facoltà esercitata ha comunque garantito trasparenza e conoscibilità della vertenza

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41

    Norma sul procedimento in caso di mancanza di dichiarazione; la Corte osserva che, sebbene l'atto sia stato emesso ai sensi dell'art. 41, esso è sorto in realtà da indagini bancarie con regime probatorio di accertamento analitico-induttivo

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32

    Disciplina l'accertamento basato su indagini bancarie; la Corte conferma che dall'analisi dei conti deriva inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire prova analitica dell'estraneità delle movimentazioni

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 109, comma 4

    Richiamato in relazione all'onere di documentare i costi deducibili: in accertamento analitico/induttivo è il contribuente che deve provare l'esistenza dei costi

  • codice civile, art. 2697

    Regola l'onere della prova; applicato per stabilire che in presenza di indagini bancarie il contribuente ha l'onere di provare l'estraneità delle movimentazioni

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma (parametri di cassazione)

    Norma invocata nei vari motivi di cassazione (vizi di diritto e motivazione, omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi attinenti a valutazioni di merito e alla presunta carenza motivazionale

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con l. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23

    Richiamato in ordine alla celebrazione dell'udienza pubblica e agli adempimenti processuali straordinari; utilizzato per la discussione in udienza e per le conclusioni del PG

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di ulteriore importo relativo al contributo unificato da parte dei ricorrenti

Massime di principio

  • Per le "indagini a tavolino" (senza accesso) non vige un obbligo generale di contraddittorio preventivo: l'assenza di tale fase non invalida automaticamente l'accertamento, specie se vi è stato contraddittorio in altra sede (es. tentativo di accertamento con adesione).
  • Se l'accertamento trae origine da indagini bancarie (art. 32 DPR 600/1973) si determina inversione dell'onere della prova: il contribuente deve dimostrare, con prova analitica e specifica, che ciascuna movimentazione non è riconducibile a fatti imponibili; prove generiche o prospetti riepilogativi spesso risultano insufficienti.
  • In accertamenti analitico-presuntivi non è dovuta dalla P.A. una deduzione forfettaria dei costi: il contribuente ha l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare dei costi deducibili riferibili ai maggiori ricavi.
  • Le censure in cassazione che chiedono una rivalutazione dei fatti o della valutazione della prova fatta dal giudice di merito sono inammissibili: la Corte di legittimità verifica vizi di diritto e di motivazione logico-giuridica, non il merito fattuale.
  • L'omesso esame di documenti rileva in cassazione solo se quei documenti costituiscono un fatto storico decisivo tale da poter condurre a diversa pronuncia; altrimenti la censura è inammissibile.
  • Per difendersi efficacemente in indagini bancarie, il contribuente deve documentare analiticamente la provenienza e la destinazione di ogni singola operazione contestata (mandati, ricevute, contratti, giustificativi specifici), e non limitarsi a riepiloghi o dichiarazioni generiche.
  • La condanna alle spese di lite alla parte soccombente è la prassi: valutare il rapporto costo/beneficio prima di proseguire con impugnative dilatorie quando la prova bancaria è documentata dall'Ufficio.

Testo integrale

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