Cassazione Civile, Ordinanza n. 23370/2021 del 24/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di ottenere contributi dovuti alla Gestione separata per l'attività libero-professionale svolta da un avvocato in relazione all'anno 2006. La Corte d'appello, confermando il primo giudice, aveva escluso il credito contributivo ritenendo, da un lato, che il reddito prodotto non superasse la soglia di euro 5.000 e quindi non sorgesse l'obbligo di iscrizione/contribuzione; dall'altro, che in ogni caso il credito fosse prescritto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione di varie disposizioni in materia di Gestione separata e prescrizione, sostenendo: 1) che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare l'abitualità dell'attività professionale e non fermarsi al dato del reddito, indicato dall'Istituto come superiore alla soglia; 2) che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integrava occultamento doloso del debito contributivo, con conseguente sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., rilevabile anche d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla sospensione della prescrizione per difetto di specificità, osservando che il rilievo officioso presuppone che i fatti impeditivi o sospensivi siano ritualmente acquisiti e provati nel processo; inoltre l'INPS non ha dimostrato di avere prodotto in giudizio la dichiarazione dei redditi né ha trascritto il documento nel ricorso. La Corte ha aggiunto che la tesi dell'occultamento doloso non poteva essere prospettata come mera violazione di legge, trattandosi di accertamento di fatto. Ha quindi escluso l'interesse concreto a censurare anche l'altra ratio decidendi, relativa all'insussistenza dell'obbligo contributivo per mancato superamento della soglia reddituale, poiché la statuizione sulla prescrizione costituiva autonoma e sufficiente ragione della decisione e non risultava utilmente scalfita. Nessuna pronuncia sulle spese per difetto di attività difensiva dell'intimato; disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335 del 1995
richiamato come disciplina della Gestione separata e dell'obbligo contributivo del professionista
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011
richiamato dall'INPS quale fonte normativa invocata per l'obbligo contributivo
art. 21, comma 8, L. n. 247 del 2010
richiamato in relazione al regime previdenziale dell'avvocato
art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003
richiamato per la soglia reddituale di euro 5.000 invocata come parametro per escludere o meno l'obbligo contributivo
art. 2935 c.c.
richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione
art. 2941 n. 8 c.c.
richiamato per la sospensione della prescrizione in caso di dolo del debitore/occultamento del debito
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma posta a base del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore
art. 378 c.p.c.
richiamato per delimitare il contenuto delle memorie in cassazione
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione, anche quando rilevabile d'ufficio, può essere valorizzata solo se i fatti costitutivi del relativo effetto risultano ritualmente acquisiti al processo e provati; il giudice non può fondarsi su mere allegazioni non documentate.
- Nel ricorso per cassazione, il principio di specificità impone di indicare e trascrivere gli elementi documentali e fattuali necessari a sorreggere la censura, senza rinvio a fonti esterne al ricorso stesso.
- L'eventuale occultamento doloso del debito contributivo non può essere presunto in via automatica dalla sola mancata compilazione di un quadro della dichiarazione reddituale, ma richiede un accertamento in fatto.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a giustificare il decisum, il ricorso che non scalfisca tutte le rationes è inammissibile o comunque inidoneo a ottenere la cassazione.
- La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per sovvertire un accertamento di fatto, come la sussistenza di un comportamento occulto o doloso, che richiede invece specifica contestazione sul piano fattuale.
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