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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14597/2026 del 17/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un istituto associativo aveva impugnato il provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti ammessi al riparto del 5 per mille, sostenendo che il proprio statuto rispettasse i requisiti richiesti dalla normativa: in caso di scioglimento, il patrimonio residuo doveva essere devoluto a un'università pubblica, la quale lo avrebbe destinato a finalità analoghe a quelle dell'ente. Il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte la domanda, mentre la corte territoriale aveva accolto l'appello dell'Amministrazione ritenendo che la clausola statutaria fosse troppo generica e che mancasse l'indicazione di uno specifico vincolo di destinazione del patrimonio devoluto. Con il ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sul 5 per mille e sulle ONLUS, sostenendo che la devoluzione a favore di un'università fosse sufficiente e che la clausola statutaria, letta unitamente alla normativa e ai decreti attuativi, fosse idonea a soddisfare il requisito di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l'interpretazione della clausola statutaria e l'apprezzamento di fatto compiuto dalla corte di merito. Ha inoltre osservato che il motivo non indicava quali canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c. sarebbero stati violati. Nel merito ha condiviso l'impostazione secondo cui, per il mantenimento dei requisiti richiesti dall'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, non basta la devoluzione del patrimonio a un soggetto istituzionalmente investito di finalità pubblica, ma occorre anche la previsione statutaria di uno specifico vincolo di destinazione del patrimonio devoluto. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 63-bis d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133

    la norma individua le finalità e i soggetti beneficiari del 5 per mille, rinviando ai criteri e alle modalità stabiliti dalla disciplina attuativa

  • art. 10 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

    per le ONLUS è necessario che lo statuto preveda espressamente la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità; tale requisito è di stretta interpretazione e richiede uno specifico vincolo di destinazione

  • art. 2 d.P.C.M. 3 aprile 2009

    chiarisce che tra i soggetti ammessi al riparto ai sensi dell'art. 63-bis rientrano anche università e istituti universitari

  • art. 3 d.P.C.M. 23 aprile 2010

    conferma la ricomprensione delle università tra i soggetti destinatari della quota del 5 per mille per la finalità di finanziamento della ricerca scientifica e dell'università

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    l'interpretazione dello statuto, quale atto di autonomia privata, va compiuta secondo i canoni ermeneutici civilistici; in cassazione è censurabile solo per violazione di tali canoni nei limiti di legge

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge non consente di trasformare in doglianza di diritto una critica all'accertamento di fatto o all'interpretazione della clausola effettuata dal giudice di merito

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sull'interpretazione dell'atto negoziale è limitato nei termini consentiti per il vizio motivazionale

Massime di principio

  • Le clausole statutarie che condizionano l'accesso a benefici fiscali o parafiscali devono essere interpretate restrittivamente quando la legge richiede requisiti espressi e specifici.
  • Ai fini della conservazione dello status richiesto dalla disciplina del 5 per mille per le ONLUS, non è sufficiente devolvere il patrimonio residuo a un ente pubblico o a un soggetto di per sé portatore di finalità pubbliche: lo statuto deve individuare in modo chiaro e specifico la destinazione sociale del patrimonio devoluto.
  • La contestazione in cassazione dell'interpretazione di uno statuto o di una clausola negoziale non può essere proposta come semplice violazione di legge se, in realtà, si critica l'apprezzamento di fatto del giudice di merito; è necessario indicare puntualmente i canoni ermeneutici violati e il modo della loro violazione.
  • L'interpretazione degli statuti di enti di diritto privato segue i criteri degli artt. 1362 e ss. c.c. e costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo entro i limiti previsti dall'art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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