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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/474

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/474 della Commissione, del 13 marzo 2025, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo Büfa-Oxy WS conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R0474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/474 concede un’autorizzazione dell’Unione al biocida singolo "Büfa-Oxy WS", sulla base della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 e della valutazione positiva dell’ECHA. L’autorizzazione è rilasciata alla società BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG per specifici usi professionali nei tipi di prodotto 2 e 4, con validità dal 6 aprile 2025 al 31 ottobre 2033. Il testo approva anche il sommario delle caratteristiche del prodotto, che definisce composizione, classificazione, misure di mitigazione del rischio, modalità d’uso e condizioni di stoccaggio.

Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Büfa-Oxy WS" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.

Ambito di applicazione

Si applica al biocida singolo "Büfa-Oxy WS", commercializzato da BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG, per la messa a disposizione sul mercato e l’uso nell’Unione europea, nei tipi di prodotto 2 e 4 ai sensi dell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. L’autorizzazione riguarda usi professionali in ambito indoor, in particolare per decontaminazione di bucato, sistemi di erogazione dell’acqua potabile, superfici dure non porose, apparecchiature per immersione e superfici interne a contatto con alimenti, con esclusione degli usi non previsti nel sommario delle caratteristiche del prodotto.

Autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Büfa-Oxy WS"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/474 della Commissione rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Büfa-Oxy WS" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Il provvedimento si colloca nell’ambito della procedura per lo "stesso biocida singolo" e recepisce il parere favorevole dell’ECHA, che ha ritenuto le differenze rispetto al prodotto di riferimento meramente amministrative.

Base giuridica e contesto procedurale

La domanda è stata presentata il 29 aprile 2024 da BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, in conformità all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. Il prodotto richiesto è lo stesso biocida singolo di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, denominato "Büfa-Oxy WS", per i tipi di prodotto 2 e 4. La domanda richiama il biocida singolo "CLARMARIN® 350" e la famiglia di biocidi di riferimento "Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family", già autorizzata con regolamento di esecuzione (UE) 2023/2183.

L’ECHA ha trasmesso il proprio parere il 29 luglio 2024, insieme al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 e dell’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha condiviso tale valutazione, ritenendo che il prodotto soddisfi le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Principio attivo, classificazione e formulazione

Il principio attivo del prodotto è il perossido di idrogeno, incluso nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati per i tipi di prodotto 2 e 4. Il prodotto è una formulazione SL, ossia un concentrato solubile, con contenuto di perossido di idrogeno pari al 35% p/p.

Il sommario delle caratteristiche riporta le principali indicazioni di pericolo: H302, H315, H318, H335, H412 e H272. Sono inoltre elencati i consigli di prudenza relativi a prevenzione dell’esposizione, uso di DPI, igiene, primo soccorso, conservazione e smaltimento.

Ambito di applicazione e usi autorizzati

L’autorizzazione riguarda l’immissione in commercio e l’uso professionale del biocida singolo nell’Unione, per usi interni, nell’ambito dei tipi di prodotto 2 e 4. Gli impieghi autorizzati sono quattro:

  • decontaminazione del bucato in lavatrici chiuse mediante dosaggio automatico;
  • decontaminazione del sistema di erogazione dell’acqua potabile con processo CIP;
  • decontaminazione di superfici dure non porose e apparecchiature per immersione nell’industria alimentare e delle bevande, cucine di catering su larga scala e mense;
  • decontaminazione delle superfici interne a contatto con alimenti, tubi e sistemi di contenimento mediante CIP nell’industria alimentare e dei mangimi.

I microrganismi bersaglio indicati sono batteri, lieviti, funghi e virus, a seconda dell’uso specifico.

Parametri di impiego per i singoli usi

Per la decontaminazione del bucato in lavatrici chiuse, il prodotto viene dosato automaticamente nel ciclo di lavaggio. La concentrazione in uso va dallo 0,019% allo 0,029% p/p di perossido di idrogeno; per batteri, lieviti e funghi si usa 0,019% p/p a 70 °C per 10 minuti, mentre per i virus 0,029% p/p a 80 °C per 10 minuti. L’uso è professionale e può essere quotidiano o “se necessario”.

Per la decontaminazione del sistema di erogazione dell’acqua potabile con CIP, il prodotto deve essere diluito al 4,7% p/p di perossido di idrogeno, con durata di contatto di almeno 3 ore, a temperatura ambiente, con utilizzo quotidiano o se necessario.

Per la decontaminazione di superfici dure non porose e apparecchiature per immersione, la concentrazione in uso è dell’8,1% p/p di perossido di idrogeno, con contatto di almeno 60 minuti, a temperatura ambiente. L’immersione può essere manuale in celle aperte o automatizzata in celle chiuse.

Per la decontaminazione CIP di superfici interne a contatto con alimenti, tubi e sistemi di contenimento, la concentrazione è del 4,7% p/p, con contatto di almeno 3 ore e temperatura ambiente.

Istruzioni operative specifiche

Per l’uso in lavatrici chiuse, il prodotto e l’agente tampone alcalino devono essere dosati automaticamente attraverso due tubi separati e stazioni di dosaggio; non devono essere miscelati prima del dosaggio nell’impianto di lavaggio.

Per gli impianti CIP, è richiesta una pre-pulizia per rimuovere depositi e sporco, seguita dalla circolazione della soluzione lungo il sistema in condizioni di turbolenza e velocità di flusso elevate; al termine del contatto, tubi e serbatoi devono essere risciacquati con acqua.

Per l’immersione di apparecchiature, la soluzione deve essere diluita nelle cisterne, l’apparecchiatura immersa per almeno 60 minuti e quindi risciacquata con acqua; la soluzione del bagno di immersione deve essere sostituita dopo ogni ciclo.

Misure di mitigazione del rischio e sicurezza sul lavoro

In tutti gli usi autorizzati la manipolazione e il carico richiedono DPI specifici: occhiali protettivi a norma EN 16321 o equivalenti, oppure schermo facciale, indumenti protettivi chimicamente resistenti, guanti conformi a EN 374 o equivalenti e protezione delle vie respiratorie con APF = 10. Il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti e della tuta nelle informazioni di prodotto.

Le misure sono richiamate senza pregiudizio per l’applicazione della direttiva 98/24/CE e di altra normativa UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sono inoltre prescritte misure tecniche di ventilazione: estrazione locale al 50% e ventilazione generale di buon livello pari a 3 ACH.

Per il bagno di immersione, il testo impone che esso sia collocato in una stanza separata, che l’area sia inaccessibile al pubblico e che gli utilizzatori professionali privi di DPI e RPE non vi accedano durante la disinfezione.

Primo soccorso, rilascio accidentale e smaltimento

Il sommario delle caratteristiche riporta istruzioni di primo soccorso per ingestione, contatto con la pelle, contatto con gli occhi e inalazione. In caso di fuoriuscita accidentale, il prodotto deve essere raccolto in contenitori idonei, evitando il riutilizzo del liquido fuoriuscito; per piccole perdite è prevista diluizione con molta acqua o assorbimento con materiale legante.

Per lo smaltimento, il prodotto non utilizzato e l’imballaggio devono essere eliminati secondo la normativa locale. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale, a seconda delle esigenze locali.

Stoccaggio e durata di conservazione

Il prodotto deve essere tenuto lontano da luce solare diretta, calore, fonti di ignizione, sostanze infiammabili e incompatibili. Deve essere conservato in luogo pulito, asciutto e ben ventilato, a temperatura massima di 40 °C e protetto dal gelo, con contenitore in posizione verticale e ben chiuso dopo l’uso.

Non deve essere stoccato insieme ad alcali, riducenti, sali metallici o solventi organici. La durata di conservazione è di 24 mesi.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione

Alla società BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo "Büfa-Oxy WS", con numero di autorizzazione EU-0033025-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida riportato nell’allegato.

Durata dell’autorizzazione

L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 6 aprile 2025 al 31 ottobre 2033. La data di scadenza è allineata a quella della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento "Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family".

Base giuridica e valutazione tecnica

Il rilascio avviene ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, sulla base del parere favorevole dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche del 29 luglio 2024. L’Agenzia ha ritenuto che le differenze rispetto al biocida singolo di riferimento siano solo di natura amministrativa e che il prodotto soddisfi le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Principio attivo e famiglia di riferimento

Il principio attivo è il perossido di idrogeno, incluso nell’elenco dei principi attivi approvati per i tipi di prodotto 2 e 4. La domanda richiama il biocida singolo "CLARMARIN® 350" e la famiglia di biocidi di riferimento "Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family", già autorizzata con regolamento di esecuzione (UE) 2023/2183.

Ambiti di utilizzo autorizzati

L’allegato autorizza quattro usi: decontaminazione del bucato in lavatrici chiuse mediante dosaggio automatico (PT2); decontaminazione di sistemi di erogazione dell’acqua potabile con processo CIP (PT4); decontaminazione di superfici dure non porose e apparecchiature per immersione nel settore alimentare e dei mangimi (PT4); decontaminazione di superfici interne a contatto con alimenti e mangimi, tubi e sistemi di contenimento con processo CIP (PT4).

Composizione, formulazione e classificazione di pericolo

Il prodotto è una formulazione SL (concentrato solubile) con perossido di idrogeno al 35% p/p. Sono indicate le principali frasi di pericolo H302, H315, H318, H335, H412 e H272, nonché numerosi consigli di prudenza relativi a protezione individuale, prevenzione, primo soccorso, stoccaggio e smaltimento.

Misure di mitigazione del rischio

Per gli usi autorizzati sono prescritti DPI specifici: occhiali protettivi conformi a EN 16321 o equivalente, indumenti protettivi chimicamente resistenti, guanti conformi a EN 374 o equivalente e RPE con APF = 10 durante miscelazione e carico. Sono inoltre previste misure tecniche, tra cui ventilazione di scarico locale al 50% e ventilazione generale pari a 3 ACH, con ulteriori prescrizioni per il bagno di immersione (locale separato, accesso vietato al pubblico, chiusura durante la disinfezione).

Condizioni operative e parametri di trattamento

Il regolamento specifica concentrazioni d’uso, tempi di contatto, temperature, frequenza e modalità di applicazione per ciascun uso autorizzato. Tra i principali parametri: 0,019-0,029% p/p di perossido di idrogeno per il bucato in lavatrici chiuse; 4,7% p/p per i trattamenti CIP su sistemi di acqua potabile e superfici interne a contatto con alimenti; 8,1% p/p per l’immersione di apparecchiature. I tempi di contatto variano da 10 minuti a 3 ore, con uso quotidiano o se necessario.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisicurezza chimicaalimentazionesalute e sicurezza sul lavoro

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