Regolamento (UE) 2025/512
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/512 della Commissione, del 13 marzo 2025, sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all’utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo organico il quadro tecnico dei sistemi informatici doganali dell’Unione previsti dal CDU, sostituendo il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070. Definisce struttura, componenti, utilizzo, accesso e interoperabilità di numerosi sistemi centrali e decentralizzati, tra cui CDS, UUM&DS, EBTI, EORI, AEO, ICS2, AES, NCTS, INF SP, CRMS, CCI, REX, PoUS, Surveillance e GUM. Stabilisce inoltre regole sulla continuità operativa in caso di guasti, sulla protezione dei dati personali, sui ruoli di titolare e contitolare del trattamento, sui periodi di conservazione e sulla sicurezza dei sistemi.
Disposizioni tecniche per lo sviluppo, la manutenzione, l’utilizzo, la sicurezza e la protezione dei dati dei sistemi elettronici doganali previsti dal codice doganale dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica ai sistemi elettronici doganali centrali e decentralizzati sviluppati o aggiornati nell’ambito del programma di lavoro di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, nonché ai portali e ai sistemi collegati per operatori e autorità doganali. Riguarda Commissione, autorità doganali degli Stati membri, operatori economici e altre persone, con specifiche previsioni anche per Svizzera, Norvegia, San Marino, Andorra, Turchia e, per alcuni profili, paesi terzi nel quadro di regimi preferenziali. Include regole su accesso, autenticazione, trattamento dati, continuità operativa, conservazione e sicurezza; sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070.
Disposizioni tecniche relative ai sistemi elettronici doganali dell’Unione
Il regolamento definisce il quadro tecnico e organizzativo per lo sviluppo, la manutenzione, l’utilizzo e la sicurezza dei sistemi elettronici doganali previsti dal codice doganale dell’Unione. Esso aggiorna e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070, tenendo conto dell’entrata in operatività di nuovi sistemi e dell’evoluzione dei progetti informatici previsti dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879.
Ambito di applicazione e impostazione generale
Il regolamento si applica a un insieme ampio di sistemi centrali e decentralizzati, tra cui CDS, UUM&DS, EBTI, EORI, AEO, ICS2, AES, NCTS, INF SP, CRMS, CCI, REX, PoUS, Surveillance e GUM, oltre al portale EUCTP. L’impianto normativo distingue sistematicamente tra componenti comuni, sviluppati a livello unionale e accessibili a tutti gli Stati membri, e componenti nazionali, sviluppati dagli Stati membri per le rispettive esigenze operative.
Portali, autenticazione e accesso
Il regolamento attribuisce un ruolo centrale all’EUCTP, inteso come punto unico di accesso per operatori economici e altre persone verso i portali specifici dei diversi sistemi. L’autenticazione e la verifica dell’accesso avvengono, in via generale, tramite UUM&DS per operatori e Commissione, mentre per le autorità doganali si ricorre ai servizi di rete forniti dalla Commissione. Per i rappresentanti doganali, la delega deve risultare registrata in UUM&DS o nel sistema nazionale di identità e accesso, salvo specifiche eccezioni previste per l’ICS2.
Sistemi per autorizzazioni, dati tariffari e identificazione degli operatori
Il CDS è il nucleo per la gestione elettronica delle domande e delle decisioni relative a numerose autorizzazioni doganali, comprese garanzie globali, sdoganamento centralizzato, regimi speciali, transito e altre autorizzazioni elencate all’articolo 8. L’EBTI gestisce le informazioni tariffarie vincolanti, incluse le domande, le decisioni, gli eventi successivi e il monitoraggio dell’uso obbligatorio o esteso. L’EORI assicura l’identificazione univoca a livello unionale degli operatori economici e di altre persone, con accesso della Commissione alla componente centrale anche per finalità di analisi e incrocio dati.
Sicurezza, controlli e flussi in entrata e in uscita
L’ICS2 rafforza la sicurezza delle merci in entrata attraverso la raccolta e l’analisi delle dichiarazioni sommarie di entrata, delle notifiche di arrivo e delle informazioni su analisi dei rischi e controlli. L’AES disciplina le esportazioni e riesportazioni, compresi i flussi connessi allo sdoganamento centralizzato all’esportazione, mentre l’NCTS copre il transito unionale e comune. Il CRMS e il sistema Surveillance supportano, rispettivamente, lo scambio di informazioni sui rischi e la sorveglianza doganale basata su dati estratti dalle dichiarazioni doganali.
Continuità operativa, sicurezza e protezione dei dati
Il regolamento prevede specifiche misure per i guasti temporanei dei sistemi, con ricorso a mezzi alternativi e piani di continuità operativa, in particolare per ICS2, AES, CRMS, PoUS, CCI e NCTS. Sul piano della protezione dei dati, viene ribadita l’applicazione del GDPR agli Stati membri e del regolamento (UE) 2018/1725 alla Commissione, con ruoli di titolare o contitolare del trattamento differenziati a seconda del sistema. Sono fissati periodi di conservazione, in linea generale, di 10 anni per ICS2, CRMS, Surveillance e per specifiche registrazioni REX, salve le ipotesi di contenzioso o ricorso.
Effetti finali
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Con l’entrata in vigore viene abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070, cui i riferimenti devono ora intendersi fatti al nuovo testo.
Disposizioni principali
Ambito di applicazione e definizioni
L’articolo 1 individua i sistemi interessati: sistemi centrali, sistemi decentralizzati e ulteriori sistemi centrali come EUCTP e CRMS. L’articolo 2 definisce nozioni chiave quali componente comune, componente nazionale, sistema transeuropeo, sistema centrale, sistema decentralizzato, EU Login, estrazione di dati e rappresentanti dell’Unione. L’articolo 3 impone a Commissione e Stati membri di designare punti di contatto per ciascun sistema.
EUCTP come punto unico di accesso
Gli articoli 4-6 disciplinano il portale delle dogane dell’UE per gli operatori (EUCTP), che funge da punto di accesso unico ai portali specifici di EBTI, AEO, INF, REX, PoUS e all’interfaccia ICS2. L’accesso degli operatori e dei rappresentanti doganali avviene tramite UUM&DS; per le autorità doganali si usano i servizi di rete della Commissione.
Sistema di decisioni doganali (CDS)
Gli articoli 7-15 descrivono il CDS, composto da portale UE per gli operatori, CDMS centrale e CRS, con eventuali componenti nazionali. Il sistema serve per domande e decisioni relative a numerose autorizzazioni doganali, tra cui garanzie globali, sdoganamento centralizzato, deposito temporaneo, regimi speciali, transito e altri titoli elencati all’articolo 8. È prevista la consultazione tra autorità doganali tramite CDMS e l’archiviazione centrale di dati anche per REX, EORI, EBTI, AEO e GUM tramite i CRS.
Sistema UUM&DS e gestione delle identità
Gli articoli 16-20 disciplinano UUM&DS, che collega Commissione e sistemi nazionali di identità e accesso degli Stati membri per l’autenticazione sicura di operatori, altre persone e personale della Commissione. Il sistema comprende un sistema di gestione dell’accesso e uno di gestione amministrativa a livello Commissione, mentre gli Stati membri istituiscono sistemi nazionali di gestione dell’identità e dell’accesso.
EBTI e monitoraggio delle informazioni tariffarie vincolanti
Gli articoli 21-29 regolano il sistema EBTI per la presentazione, gestione e archiviazione delle domande e decisioni ITV, oltre al monitoraggio dell’uso obbligatorio e dell’uso esteso delle decisioni. Sono previsti portale UE specifico, sistema EBTI centrale, funzione di monitoraggio e, facoltativamente, sistemi ITV nazionali e portali nazionali. Il sistema supporta anche la comunicazione sulle soglie dell’uso esteso, con accessi e funzioni di consultazione condivisi tra Commissione e Stati membri.
EORI e identificazione univoca degli operatori
Gli articoli 30-34 disciplinano il sistema EORI centrale e i sistemi nazionali, finalizzati alla registrazione e identificazione univoca degli operatori economici e di altre persone. Il sistema riceve, archivia e mette a disposizione i dati EORI, garantisce applicazione uniforme dei controlli e riduzione dei rischi, e consente alla Commissione di accedere alla componente centrale anche ai fini del trattamento dati per l’identificazione dei rischi.
AEO e certificazioni degli operatori autorizzati
Gli articoli 35-41 regolano il sistema AEO, che gestisce domande, autorizzazioni ed eventi successivi relativi allo status di operatore economico autorizzato. Il sistema comprende un portale UE specifico, un sistema AEO centrale e, facoltativamente, portali e sistemi nazionali. Le autorità doganali gestiscono le consultazioni e le registrazioni delle decisioni; il portale UE è integrato con EUCTP.
ICS2 e sicurezza delle merci in entrata
Gli articoli 42-49 disciplinano ICS2, dedicato alla dichiarazione sommaria di entrata, all’analisi dei rischi per la sicurezza, allo scambio di informazioni tra autorità e operatori e al monitoraggio dei criteri di rischio. Il sistema comprende interfaccia condivisa per gli operatori e repertorio comune, oltre a sistemi nazionali di entrata e, facoltativamente, interfacce nazionali. Sono previste funzioni di notifica, modifiche, invalidamento, analisi e scambio dei risultati dei controlli.
AES e regime transitorio fino al 14 dicembre 2025
Gli articoli 50-56 disciplinano l’AES per esportazioni e riesportazioni, con rete comune di comunicazione e servizi centrali, più componenti nazionali e interfacce con NCTS ed EMCS. L’articolo 56 consente misure transitorie, compreso il convertitore centrale, fino al 14 dicembre 2025 per garantire continuità operativa e interoperabilità con gli Stati membri che non abbiano ancora migrato.
NCTS e transizione informatica
Gli articoli 57-64 regolano il nuovo sistema di transito informatizzato, con rete comune di comunicazione e servizi centrali, portali nazionali e interfaccia con AES. Il sistema copre le dichiarazioni di transito, incluse quelle con dati di sicurezza e quelle sostitutive della dichiarazione sommaria di entrata. Anche qui sono previste misure transitorie e un convertitore centrale durante il periodo stabilito nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879.
INF SP, CRMS, CCI e REX
Gli articoli 65-92 disciplinano INF SP per i dati INF relativi ai regimi speciali, CRMS per lo scambio di informazioni sui rischi con Svizzera, Norvegia e Commissione, CCI per lo sdoganamento centralizzato all’importazione e REX sia per gli Stati membri sia per alcuni paesi terzi con regimi preferenziali. Per REX sono previste due architetture distinte: una per gli Stati membri e una per i paesi terzi, con regole specifiche di autenticazione, accesso, trattamento dati e conservazione.
PoUS, Surveillance e GUM
Gli articoli 93-109 disciplinano il sistema PoUS per la prova della posizione unionale delle merci, il sistema Surveillance per la sorveglianza doganale e il sistema GUM per la gestione delle garanzie globali e di altre garanzie. Sono previsti portali UE, sistemi centrali, sistemi nazionali, accessi distinti per operatori e autorità e interconnessioni con CDS, CRMS, EBTI, EORI, NCTS e altri sistemi pertinenti.
Funzionamento, manutenzione, continuità operativa e formazione
Gli articoli 110-113 stabiliscono che la Commissione sviluppa, prova, utilizza e gestisce i componenti comuni, mentre gli Stati membri fanno lo stesso per i componenti nazionali, assicurandone compatibilità e manutenzione. In caso di guasto temporaneo, gli operatori possono usare mezzi alternativi e si applicano piani o procedure di continuità operativa specifici per ICS2, AES, CRMS, PoUS, CCI e NCTS. La Commissione fornisce anche assistenza formativa agli Stati membri.
Protezione dei dati, accesso ai dati e ruoli di trattamento
Gli articoli 114-120 disciplinano il trattamento dei dati personali, l’aggiornamento dei dati, la limitazione dell’accesso, la proprietà dei sistemi, la sicurezza, i ruoli di titolare e contitolare del trattamento e i periodi di conservazione. Gli Stati membri sono in linea generale titolari del trattamento ai sensi del GDPR, mentre la Commissione agisce come responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, con contitolarità specifiche per ICS2, CRMS, REX e Surveillance. Sono fissati periodi di conservazione di 10 anni per ICS2, CRMS, Surveillance e per alcune registrazioni REX revocate.
Abrogazione ed entrata in vigore
L’articolo 122 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070. L’articolo 123 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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