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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/482

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/482 della Commissione, del 14 marzo 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell'India

Normativa europea32025R0482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione dispone la registrazione delle importazioni di carbonato di bario proveniente da Cina e India nell’ambito di un’inchiesta antidumping avviata su denuncia dell’industria dell’Unione. La misura serve a preservare la possibilità di applicare eventuali dazi antidumping con effetto retroattivo, se in seguito ne ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di base. Il regolamento non anticipa l’esito dell’inchiesta né quantifica i futuri dazi, che dipenderanno dalle risultanze istruttorie.

Registrazione per nove mesi delle importazioni nell’Unione di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell’India ai fini di un procedimento antidumping.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle autorità doganali degli Stati membri, che devono registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame: carbonato di bario con tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e tenore di zolfo superiore allo 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, attualmente classificato al codice NC ex 2836 60 00 (codice TARIC 2836 60 00 10), originario della Repubblica popolare cinese o dell’India. La registrazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento e dura nove mesi. Il provvedimento si inserisce in un procedimento antidumping già aperto il 20 dicembre 2024; non istituisce dazi definitivi, né ne determina l’ammontare.

Registrazione delle importazioni di carbonato di bario originario della Cina e dell’India

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/482 della Commissione dispone la registrazione delle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell’India nell’ambito di un procedimento antidumping già aperto. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e mira a preservare la possibilità di applicare eventuali dazi antidumping con effetto retroattivo, se in seguito ne ricorreranno i presupposti.

Contesto del procedimento antidumping

La Commissione richiama l’avviso di apertura del procedimento pubblicato il 20 dicembre 2024. L’inchiesta origina da una denuncia depositata il 5 novembre 2024 da Kandelium Group GmbH per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di carbonato di bario dell’Unione.

Prodotto interessato

Il prodotto oggetto di registrazione è definito in modo tecnico come carbonato di bario con tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e tenore di zolfo superiore allo 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare. Il prodotto è attualmente classificato al codice NC ex 2836 60 00 e al codice TARIC 2836 60 00 10. Il regolamento precisa che tali codici hanno valore meramente informativo e possono essere modificati in futuro senza incidere sulla sostanza della misura.

Registrazione delle importazioni e finalità retroattiva

Le autorità doganali degli Stati membri devono adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario di Cina o India. La registrazione è funzionale alla eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping definitivi sulle importazioni registrate, ma solo se le condizioni giuridiche applicabili saranno soddisfatte nel regolamento finale che, se del caso, istituirà i dazi.

Durata della misura

La registrazione ha durata limitata: essa scade dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Indicazioni sui possibili dazi futuri

La Commissione chiarisce che l’importo di eventuali futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta e non può essere anticipato in questa fase. La denuncia conteneva stime informative dei margini di dumping tra 170 % e 180 % per la Cina e tra 30 % e 40 % per l’India, nonché di un livello di eliminazione del pregiudizio tra 145 % e 155 % per entrambi i paesi nel periodo luglio 2023-giugno 2024. In via generale, il dazio può essere fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base; la Commissione ricorda inoltre l’eventuale applicazione delle regole speciali di cui all’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, in presenza di distorsioni relative alle materie prime.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725, richiamato espressamente nel testo.

Natura ed efficacia del regolamento

Il provvedimento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, come per ogni regolamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Avvio del contesto istruttorio antidumping

Il regolamento richiama l’apertura, avvenuta il 20 dicembre 2024, di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell’India, avviato a seguito di denuncia presentata il 5 novembre 2024 da Kandelium Group GmbH per conto di produttori dell’Unione rappresentativi di oltre il 25 % della produzione totale.

Definizione del prodotto soggetto a registrazione

Il prodotto in esame è definito come carbonato di bario con tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e tenore di zolfo superiore allo 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, originario di Cina o India, classificato al codice NC ex 2836 60 00 e al codice TARIC 2836 60 00 10, con indicazione che i codici hanno valore puramente informativo e possono essere modificati.

Registrazione delle importazioni e finalità

In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ordina alle autorità doganali di registrare le importazioni del prodotto in esame al fine di consentire, se del caso, la riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping definitivi sulle importazioni registrate, purché ne ricorrano le condizioni giuridiche.

Durata della registrazione

La registrazione scade dopo nove mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Prospettive sui futuri dazi antidumping

La Commissione chiarisce che l’eventuale dazio futuro dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta. In via informativa, la denuncia indicava margini di dumping stimati tra 170 % e 180 % per la Cina e tra 30 % e 40 % per l’India, nonché un livello di eliminazione del pregiudizio compreso tra 145 % e 155 % per entrambi i paesi nel periodo luglio 2023-giugno 2024; in linea generale, il dazio sarebbe fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, salvo l’eventuale applicazione del meccanismo di cui all’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, in presenza di distorsioni relative alle materie prime.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore e efficacia nell’ordinamento

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalimisure di difesa commerciale

Testo integrale

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