Regolamento (UE) 2025/500
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/500 della Commissione, del 13 marzo 2025, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione conclude un’inchiesta antisovvenzioni sulle ruote di alluminio marocchine, accertando sovvenzioni compensabili, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale con le importazioni dal Marocco. Il cuore della decisione riguarda non solo sovvenzioni marocchine tradizionali, ma anche finanziamenti e agevolazioni riconducibili alla cooperazione Marocco-Cina e attribuiti al Marocco sulla base dell’articolo 28 del regolamento di base e della giurisprudenza recente della Corte di giustizia. Viene quindi istituito un dazio compensativo definitivo del 31,4 % per DMA e del 5,6 % per Hands 8 e per tutte le altre importazioni marocchine. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di applicazione, la documentazione richiesta e il coordinamento con i dazi antidumping già vigenti.
Istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni nell’UE di determinate ruote di alluminio per autoveicoli originarie del Marocco.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di ruote di alluminio per autoveicoli di cui alle voci SA 8701-8705, con o senza accessori e pneumatici, classificate ai codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC 8708 70 10 15, 8708 70 10 50, 8708 70 50 15 e 8708 70 50 50), originarie del Marocco. Incide sugli importatori dell’UE e, in modo specifico, sui produttori esportatori marocchini Dika Morocco Africa S.A. e Hands 8 S.A., oltre che su tutte le altre importazioni del medesimo prodotto dal Marocco. Le misure si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri; per le aliquote individuali è richiesta una fattura commerciale conforme. Il regolamento chiarisce inoltre che, in caso di variazione del nome della società, può essere chiesta la modifica dell’aliquota, e prevede controlli doganali e misure anti-elusione. Non sono state introdotte misure provvisorie e non risultano oggetto di compensazione alcuni regimi esaminati (assicurazione crediti all’esportazione, esenzione IVA sui beni strumentali importati, sostegno alla formazione professionale).
Dazi compensativi definitivi sulle ruote di alluminio originarie del Marocco
Il regolamento dà esito definitivo all’inchiesta antisovvenzioni aperta dalla Commissione il 16 febbraio 2024 sulle importazioni nell’Unione di determinate ruote di alluminio per autoveicoli originarie del Marocco. La Commissione ritiene provati sia l’esistenza di sovvenzioni compensabili sia il pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, con nesso causale tra le importazioni marocchine e il deterioramento della situazione economica dei produttori europei.
La motivazione è particolarmente articolata perché la Commissione collega parte del sostegno finanziario a un quadro di cooperazione economica tra Marocco e Cina, attribuendo al governo marocchino finanziamenti e vantaggi ottenuti da CITIC Dicastal e da società collegate. Il provvedimento si colloca nel contesto di una precedente misura antidumping sullo stesso prodotto, già in vigore dal 2023.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il prodotto in esame è costituito da ruote di alluminio per autoveicoli delle voci SA 8701-8705, con o senza accessori e pneumatici, classificate ai codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50. Le esportazioni marocchine interessate sono quelle di Dika Morocco Africa S.A. e Hands 8 S.A.; per le altre imprese marocchine si applica un’aliquota residuale.
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione europea e obbliga gli operatori doganali ad applicare i dazi compensativi al momento dell’immissione in libera pratica. Per beneficiare dell’aliquota individuale, l’importatore deve presentare una fattura commerciale valida con la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3.
Procedura e quadro normativo
L’inchiesta è stata aperta sulla base del regolamento (UE) 2016/1037, in particolare degli articoli 10, 12, 15, 16, 24 e 27. La Commissione descrive un procedimento ampio, con campionamento dei produttori dell’Unione, questionari, visite di verifica, divulgazione finale e osservazioni successive delle parti interessate.
È stato anche affrontato il tema della mancata istituzione di misure provvisorie: la Commissione ha escluso l’adozione di dazi provvisori e ha respinto la richiesta di retroattività avanzata dal denunciante, richiamando la mancanza dei presupposti dell’articolo 16 del regolamento di base.
Sovvenzioni accertate
La Commissione individua diverse categorie di sostegno economico:
- trasferimenti diretti di fondi attraverso il Fondo per lo sviluppo e gli investimenti industriali, il Fondo Hassan II e il sostegno alla formazione professionale;
- finanziamenti agevolati concessi dal governo marocchino e nel quadro della cooperazione Marocco-Cina;
- assicurazione dei crediti all’esportazione nell’ambito della stessa cooperazione;
- rinuncia a entrate pubbliche sotto forma di esenzioni da dazi all’importazione, IVA e altre imposte nelle zone di accelerazione industriale;
- fornitura di terreni a un prezzo inferiore a quello adeguato.
Non tutti i regimi denunciati sono stati compensati: la Commissione afferma di non aver riscontrato elementi sufficienti, tra l’altro, per l’assicurazione dei crediti all’esportazione, l’esenzione IVA sui beni strumentali importati e il sostegno alla formazione professionale.
Cooperazione Marocco-Cina e attribuzione delle sovvenzioni
Uno dei punti più innovativi del regolamento riguarda la cooperazione tra il Marocco e la RPC. La Commissione ricostruisce un insieme di accordi, protocolli e piani di attuazione, tra cui il protocollo d’intesa sulla nuova via della seta del 2017 e il piano di attuazione del 5 gennaio 2022, per sostenere che il governo marocchino ha creato un contesto favorevole all’investimento cinese nel settore automobilistico.
Secondo la Commissione, CITIC Dicastal ha agito per conto del governo della RPC nel progetto marocchino, convogliando finanziamenti tramite più entità collegate. Sulla base della sentenza della Corte di giustizia del 28 novembre 2024 nelle cause riunite C-269/23 P e C-272/23 P, la Commissione ritiene che il contributo finanziario di un governo terzo possa essere attribuito al governo del paese di esportazione quando il suo comportamento consente di considerare tali fondi come concessi o consentiti in fatto. Di conseguenza, i finanziamenti cinesi a favore del progetto marocchino sono trattati come contributi finanziari attribuibili al Marocco.
Entità pubblica, controllo statale e dati disponibili
La Commissione qualifica CITIC Dicastal, e taluni istituti finanziari cinesi del gruppo CITIC, come enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base. La valutazione si fonda su:
- proprietà e controllo statale;
- presenza e influenza del PCC nella governance societaria;
- allineamento alle politiche industriali e di internazionalizzazione cinesi;
- ruolo di CITIC Dicastal nell’attuazione della nuova via della seta.
In più punti la Commissione applica l’articolo 28 del regolamento di base per l’omessa collaborazione del governo marocchino, di DMA, di Wisdom e di altre entità, utilizzando i dati disponibili per colmare le lacune probatorie.
Prejudizio notevole e nesso causale
La Commissione accerta un grave deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione: aumento dei costi di produzione, riduzione della redditività, calo del flusso di cassa, perdita di quota di mercato e contrazione dei margini di profitto. Le importazioni marocchine crescono da 878 mila unità nel 2020 a 5,93 milioni nel periodo dell’inchiesta, con quota di mercato dal 2 % al 9 %.
Il prezzo medio delle importazioni marocchine risulta significativamente inferiore a quello dell’industria dell’Unione e determina undercutting e contrazione dei prezzi. La Commissione respinge i fattori alternativi invocati dalle parti, come pandemia, importazioni da paesi terzi, contratti pluriennali o costi dell’alluminio, ritenendoli non idonei a interrompere il nesso causale con le importazioni sovvenzionate dal Marocco.
Interesse dell’Unione e livelli dei dazi
La Commissione conclude che l’istituzione delle misure è nell’interesse dell’Unione, poiché l’industria europea impiega oltre 16 500 lavoratori e senza protezione continuerebbe a subire un pregiudizio notevole. Anche gli utilizzatori, in particolare i produttori di autoveicoli, vengono ritenuti sufficientemente tutelati perché dispongono di fonti alternative di approvvigionamento e le ruote incidono solo marginalmente sui costi di produzione.
Il regolamento istituisce il dazio compensativo definitivo al livello dell’importo della sovvenzione accertata, senza applicare la regola del dazio inferiore, richiamando l’articolo 15 del regolamento di base. L’aliquota finale è del 31,4 % per DMA, del 5,6 % per Hands 8 e del 5,6 % per tutte le altre importazioni marocchine.
Applicazione pratica e misure anti-elusione
Per le aliquote individuali è richiesta una fattura commerciale con dichiarazione di origine e produzione conforme al testo imposto dall’articolo 1, paragrafo 3. Le autorità doganali devono verificare la dichiarazione, effettuare i normali controlli e possono richiedere ulteriore documentazione di supporto.
Il regolamento segnala inoltre che un incremento significativo delle esportazioni dopo l’adozione delle misure può costituire una modificazione della configurazione degli scambi ai fini dell’articolo 23 del regolamento di base e giustificare un’eventuale inchiesta antielusione. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione dei dazi compensativi definitivi
È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di ruote di alluminio degli autoveicoli originarie del Marocco. Le aliquote sono pari al 31,4 % per Dika Morocco Africa S.A. (codice addizionale TARIC C897), al 5,6 % per Hands 8 S.A. (codice addizionale TARIC C873) e al 5,6 % per tutte le altre importazioni originarie del Marocco (codice TARIC C999).
Campo di applicazione merceologico e doganale
Il prodotto interessato comprende ruote di alluminio per autoveicoli delle voci SA 8701-8705, con o senza accessori, munite o meno di pneumatici, classificate nei codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50. Il regolamento precisa anche l’obbligo, in dichiarazione di immissione in libera pratica, di indicare il numero di unità importate.
Condizioni per beneficiare dell’aliquota individuale
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica firmata da un responsabile dell’emittente, con l’identificazione del volume esportato, del produttore e del codice addizionale TARIC. In assenza di tale fattura, si applica il dazio residuale del 5,6 %.
Accertamento di sovvenzioni compensabili e loro struttura
La Commissione ha individuato sovvenzioni sotto forma di trasferimenti diretti di fondi, finanziamenti agevolati, rinuncia a entrate pubbliche e fornitura di terreni a corrispettivo inferiore a quello adeguato. Ha esaminato anche regimi specifici marocchini, tra cui Fondo per lo sviluppo e gli investimenti industriali, Fondo Hassan II, zone di accelerazione industriale e accordi con il sistema bancario marocchino.
Cooperazione Marocco-Cina e attribuzione dei contributi finanziari
Una parte decisiva dell’analisi riguarda i finanziamenti e le agevolazioni collegati alla cooperazione tra il governo del Marocco e il governo della RPC. La Commissione conclude che il governo marocchino ha consentito a CITIC Dicastal di beneficiare di finanziamenti agevolati cinesi, attribuendo tali contributi al Marocco ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera b).
Prejudizio, causalità e interesse dell’Unione
La Commissione conclude che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, a causa dell’aumento delle importazioni marocchine a prezzi inferiori e della conseguente pressione sui prezzi, con perdita di quota di mercato, redditività, flussi di cassa e capacità di investimento. Rileva inoltre che l’istituzione delle misure è nell’interesse dell’Unione.
Coordinamento con i dazi antidumping e livello finale delle misure
Il dazio compensativo definitivo è applicato in aggiunta al dazio antidumping già vigente sul medesimo prodotto, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/99. La Commissione precisa di non aver compensato regimi condizionati all’andamento delle esportazioni e quindi di non aver dovuto operare deduzioni dal margine di dumping ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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