Cassazione Civile, Ordinanza n. 14264/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della CTR Toscana e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, ha rigettato l'originario ricorso della parrocchia contro l'avviso di accertamento catastale. Ha inoltre condannato la parte resistente al pagamento delle spese dei giudizi di merito e di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato il classamento di una unità immobiliare sita in Vicchio, attribuendole la categoria C/2, classe 5, con rendita inferiore a quella proposta dalla contribuente tramite DOCFA e negando la categoria E/7 richiesta dalla parrocchia. In primo e secondo grado i giudici tributari avevano accolto il ricorso della contribuente ritenendo decisivo che l'edificio fosse vincolato a scopi esclusivamente pastorali in forza di una scrittura privata trascritta con la CEI e quindi dovesse essere considerato pertinenza della chiesa, da classificare in E/7. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) violazione degli artt. 6, 61 e 62 del d.P.R. 1142/1949 e dell'art. 11, comma 2, D.L. 14 marzo 1988, sostenendo che il classamento catastale dipende dalle caratteristiche oggettive dell'immobile e non dal soggetto intestatario o dall'utilizzo concreto, e che l'immobile, per conformazione, era assimilabile a locali per funzioni ricreative, quindi da ricondurre a categoria C/4 o, in mancanza nel Comune, a C/2 per comparazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, poiché la CTR non avrebbe considerato che altri fabbricati con medesimo utilizzo e conformazione nel medesimo Comune o in comuni limitrofi erano censiti in C/2 o C/4.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Rileva come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Rileva come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 6 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato quale norma sul classamento delle unità immobiliari in base alle caratteristiche oggettive e alla destinazione ordinaria.
art. 61 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
"Il classamento consiste nel riscontrare, con sopraluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento"
Il classamento ha natura reale e si fonda sulle caratteristiche oggettive del bene e sulla destinazione ordinaria riscontrata al momento del classamento.
art. 62 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
"La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare"
La destinazione ordinaria si determina secondo consuetudini locali e caratteristiche costruttive dell'immobile, non secondo l'uso soggettivo concreto.
art. 11, comma 2, D.L. 14 marzo 1988
Richiamato dall'Ufficio per il criterio comparativo di classamento in assenza della specifica categoria nel Comune.
Massime di principio
- Il classamento catastale di un immobile ha natura reale e va determinato in base alle caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche del bene, non in funzione del soggetto proprietario o dell'utilizzazione concreta impressa dal detentore.
- Ai fini catastali, la categoria va individuata confrontando l'immobile con unità tipo aventi caratteristiche analoghe e applicando la destinazione ordinaria secondo le prevalenti consuetudini locali.
- La mera destinazione pattizia o l'impiego di fatto come pertinenza di un ente religioso non è sufficiente, da sola, a giustificare la categoria E/7 se le caratteristiche intrinseche dell'unità la rendono assimilabile ad altra tipologia catastale.
- Quando il giudice di merito omette di conformarsi al criterio oggettivo di classamento e fonda la decisione sull'uso concreto o su elementi non decisivi, la sentenza è censurabile per violazione di legge.
- Se la Corte di cassazione ritiene corretto il classamento operato dall'Ufficio e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente.
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