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Regolamento

Regolamento (UE) 2014/833

Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014 , concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Normativa europea32014R0833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce divieti e obblighi di autorizzazione riguardanti beni e tecnologie a duplice uso, tecnologie destinate a specifici progetti petroliferi in Russia, assistenza tecnica e finanziaria e operazioni sul mercato dei capitali. Prevede inoltre obblighi di cooperazione amministrativa, designazione delle autorità competenti, sanzioni nazionali, divieto di elusione e una limitazione dei diritti derivanti da contratti colpiti dalle misure. Il regolamento è direttamente applicabile ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Misure restrittive economiche e finanziarie dell’Unione nei confronti della Russia in risposta alle azioni destabilizzanti in Ucraina.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nel territorio dell’Unione, a bordo di aeromobili e natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini degli Stati membri anche fuori dall’Unione, alle persone giuridiche, entità e organismi costituiti secondo il diritto di uno Stato membro anche fuori dall’Unione e alle attività economiche esercitate, in tutto o in parte, nell’Unione. Disciplina esportazioni e servizi relativi a beni a duplice uso, tecnologie per il settore petrolifero, assistenza tecnica e finanziaria, servizi di intermediazione e operazioni su determinati valori mobiliari e strumenti del mercato monetario. Sono previste deroghe, tra l’altro, per obblighi contrattuali sorti prima del 1° agosto 2014 e per determinati usi non militari; il testo fornito non include ulteriori modifiche o deroghe successive.

Misure restrittive nei confronti della Russia connesse alla crisi ucraina

Il regolamento introduce misure restrittive economiche e finanziarie per aumentare i costi delle azioni russe ritenute idonee a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e per favorire una soluzione pacifica della crisi. Esso attua la decisione 2014/512/PESC e si coordina con il regolamento (UE) n. 269/2014. Le misure sono concepite come ulteriori restrizioni, soggette a riesame periodico e suscettibili di sospensione, revoca o integrazione.

Ambito di applicazione e definizioni

Il regolamento si applica:

  • nel territorio dell’Unione;
  • a bordo di aeromobili e natanti sottoposti alla giurisdizione di uno Stato membro;
  • ai cittadini di uno Stato membro, anche quando si trovano fuori dal territorio dell’Unione;
  • alle persone giuridiche, entità e organismi costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, anche se situati fuori dall’Unione;
  • alle attività economiche esercitate interamente o parzialmente nell’Unione.

Tra le definizioni rilevanti figurano quelle di beni e tecnologie a duplice uso, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, intermediazione finanziaria, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed ente creditizio. I beni a duplice uso sono quelli elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Beni e tecnologie a duplice uso

L’articolo 2 vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione, diretta o indiretta, di beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell’Unione, verso qualsiasi persona, entità o organismo in Russia oppure per un uso in Russia, quando tali prodotti sono o possono essere destinati, anche solo in parte, a un uso militare o a un utilizzatore finale militare. Qualora l’utente finale sia costituito dalle forze militari russe, tutti i beni e le tecnologie a duplice uso forniti sono considerati destinati a uso militare.

Nel quadro del regolamento (CE) n. 428/2009, le autorità competenti devono evitare di concedere autorizzazioni quando vi siano fondati motivi per ritenere che l’utente finale possa essere militare o che i beni possano essere destinati a un uso militare. L’autorizzazione può tuttavia essere concessa quando l’esportazione è necessaria per adempiere un obbligo derivante da un contratto o accordo concluso prima del 1° agosto 2014. L’esportatore deve fornire tutte le informazioni pertinenti necessarie alla domanda.

Tecnologie per il settore petrolifero

L’articolo 3 assoggetta ad autorizzazione preventiva la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretta o indiretta, delle tecnologie elencate nell’allegato II, anche se non originarie dell’Unione, quando sono destinate a un uso in Russia. L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore, secondo le modalità previste dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009, ed è valida in tutto il territorio dell’Unione.

L’allegato II comprende, tra gli altri, tubi e aste per oleodotti, gasdotti e attività estrattive, utensili e macchinari di perforazione, pompe, parti di macchine, derrick, piattaforme di perforazione e determinati natanti. Le tecnologie sono rilevanti in particolare per:

  • prospezione e produzione di petrolio in acque profonde;
  • prospezione e produzione di petrolio nell’Artico;
  • progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia.

Le autorità competenti non concedono l’autorizzazione quando hanno fondati motivi per stabilire che le tecnologie siano destinate a uno di tali progetti. È prevista un’eccezione per l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 1° agosto 2014. L’autorità può annullare, sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione già concessa.

In caso di diniego, annullamento, sospensione, limitazione sostanziale o revoca, lo Stato membro deve informare gli altri Stati membri e la Commissione, nel rispetto delle regole di riservatezza previste dal regolamento (CE) n. 515/97. Prima di autorizzare una transazione sostanzialmente identica a una transazione oggetto di un diniego ancora valido da parte di un altro Stato membro, deve essere effettuata una consultazione; qualora l’autorizzazione venga comunque concessa, gli altri Stati membri e la Commissione devono essere informati delle ragioni della decisione.

Assistenza tecnica, servizi di intermediazione e sostegno finanziario

L’articolo 4 vieta di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, o alla loro fornitura, fabbricazione, manutenzione e utilizzazione, quando il destinatario si trova in Russia o l’uso è previsto in Russia.

È inoltre vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a tali beni e tecnologie, comprese sovvenzioni, prestiti, assicurazioni e garanzie dei crediti all’esportazione.

Per i beni e le tecnologie a duplice uso, sono vietati, quando sussiste un possibile uso militare o un utilizzatore finale militare:

  • l’assistenza tecnica;
  • i servizi di intermediazione;
  • i finanziamenti;
  • l’assistenza finanziaria, incluse sovvenzioni, prestiti e assicurazioni dei crediti all’esportazione.

La fornitura di assistenza tecnica o servizi di intermediazione relativi alle tecnologie dell’allegato II è soggetta ad autorizzazione, così come i finanziamenti e l’assistenza finanziaria connessi a tali tecnologie. L’autorizzazione può riguardare destinatari in Russia oppure destinatari situati in qualsiasi altro Paese quando l’assistenza riguarda tecnologie destinate a un uso in Russia.

I divieti non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 1° agosto 2014 né la prestazione dell’assistenza necessaria alla manutenzione e alla sicurezza delle capacità esistenti all’interno dell’Unione.

Restrizioni sul mercato dei capitali

L’articolo 5 vieta l’acquisto, la vendita, l’intermediazione, l’assistenza all’emissione e qualsiasi altra negoziazione, diretta o indiretta, avente a oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni emessi dopo il 1° agosto 2014.

Il divieto riguarda:

  • gli enti creditizi principali e gli altri enti principali stabiliti in Russia, a proprietà o controllo pubblico superiore al 50% al 1° agosto 2014, incaricati di promuovere la competitività, la diversificazione dell’economia russa e gli investimenti e indicati nell’allegato III;
  • le persone giuridiche, entità o organismi stabiliti fuori dall’Unione i cui diritti di proprietà siano detenuti per almeno il 50% da un ente incluso nell’allegato III;
  • le persone giuridiche, entità o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione dei soggetti precedenti.

L’allegato III elenca Sberbank, VTB Bank, Gazprombank, Vnesheconombank (VEB) e Rosselkhozbank. Il testo dei considerando precisa che altri servizi finanziari, quali attività di deposito, servizi di pagamento e prestiti, diversi da quelli contemplati dall’articolo 5, non rientrano nel relativo divieto.

Cooperazione amministrativa e autorità competenti

Gli Stati membri e la Commissione devono informarsi reciprocamente sulle misure adottate e condividere le informazioni pertinenti, in particolare riguardo a:

  • autorizzazioni concesse ai sensi dell’articolo 3;
  • problemi di violazione e applicazione delle norme;
  • sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente ogni altra informazione idonea a pregiudicare l’effettiva attuazione del regolamento.

Gli Stati membri designano le autorità competenti, ne comunicano gli estremi alla Commissione e indicano i relativi siti web nell’allegato I. L’allegato I contiene anche l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea: Servizio degli strumenti di politica estera, EEAS 02/309, B-1049 Bruxelles, Belgio, e-mail relex-sanctions@ec.europa.eu. La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Sanzioni e responsabilità

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni e adottano tutte le misure necessarie per garantire l’attuazione del regolamento. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Le relative norme devono essere notificate alla Commissione subito dopo l’entrata in vigore del regolamento, insieme a ogni modifica successiva.

L’articolo 10 esclude la responsabilità della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo che non sapeva e non aveva ragionevoli motivi per sospettare che la propria condotta avrebbe violato le misure previste dal regolamento.

Divieto di riconoscimento di determinati diritti contrattuali

L’articolo 11 esclude la possibilità di esercitare diritti derivanti da contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o parzialmente, le misure del regolamento. Il divieto comprende richieste di indennizzo, compensazione, escussione o pagamento di garanzie e controgaranzie, incluse quelle finanziarie.

Il divieto opera quando la richiesta è presentata da:

  • entità soggette all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) o c), o elencate nell’allegato III;
  • qualsiasi altra persona, entità o organismo russo;
  • persone, entità o organismi che agiscono per conto o tramite uno dei soggetti precedenti.

In una procedura finalizzata all’esercizio del diritto, spetta a chi intende esercitarlo dimostrare che esso non è vietato. Resta salvo il diritto al controllo giurisdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali derivante dall’applicazione del regolamento.

Divieto di elusione

È vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad azioni aventi come finalità o conseguenza l’elusione dei divieti relativi a beni a duplice uso, assistenza e finanziamento o mercato dei capitali. Il divieto comprende anche l’utilizzo di soggetti sostituti o interposti per operare con le entità interessate dall’articolo 5.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale. Le misure devono quindi essere considerate nelle operazioni di esportazione, nei contratti di fornitura e assistenza, nei servizi finanziari e nelle operazioni con controparti russe o con soggetti collegati agli enti dell’allegato III.

Disposizioni principali

Definizioni

L’articolo 1 definisce, tra l’altro, beni e tecnologie a duplice uso, autorità competenti, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, intermediazione finanziaria, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, ente creditizio e territorio dell’Unione.

Beni e tecnologie a duplice uso

L’articolo 2 vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretta o indiretta, verso la Russia o per uso in Russia di beni e tecnologie a duplice uso destinati o potenzialmente destinati, anche parzialmente, a uso militare o a un utilizzatore finale militare. Le autorità evitano di concedere autorizzazioni quando sussistono fondati motivi per ritenere militare l’utente finale o l’uso finale, salvo gli obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 1° agosto 2014.

Tecnologie per il settore petrolifero

L’articolo 3 impone un’autorizzazione preventiva per le tecnologie dell’allegato II destinate a un uso in Russia, anche quando la controparte è stabilita in un altro Paese. Le autorizzazioni sono rilasciate dall’autorità competente dello Stato membro dell’esportatore e valgono in tutta l’Unione. Non sono concesse per progetti di prospezione o produzione di petrolio in acque profonde, nell’Artico o relativi allo scisto bituminoso in Russia, salvo obblighi contrattuali o accordi conclusi prima del 1° agosto 2014.

Assistenza tecnica, servizi di intermediazione e finanziamenti

L’articolo 4 vieta l’assistenza tecnica e finanziaria connessa ai beni dell’elenco comune delle attrezzature militari e, in presenza di uso militare o utilizzatore finale militare, quella relativa ai beni a duplice uso. L’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti e l’assistenza finanziaria relativi alle tecnologie dell’allegato II sono soggetti ad autorizzazione. I divieti non pregiudicano gli obblighi contrattuali anteriori al 1° agosto 2014 e l’assistenza necessaria alla manutenzione e sicurezza delle capacità esistenti nell’Unione.

Accesso al mercato dei capitali

L’articolo 5 vieta l’acquisto, la vendita, l’intermediazione, l’assistenza all’emissione e ogni altra negoziazione relativa a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 1° agosto 2014, se riconducibili agli enti elencati nell’allegato III, a entità extra-UE possedute per almeno il 50% da tali enti o a soggetti che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione. L’allegato III indica Sberbank, VTB Bank, Gazprombank, Vnesheconombank (VEB) e Rosselkhozbank.

Cooperazione amministrativa e allegati

Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente sulle autorizzazioni, sulle violazioni, sull’applicazione delle norme e sulle sentenze nazionali. La Commissione può modificare l’allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri; questi ultimi designano e notificano le autorità competenti.

Sanzioni nazionali

L’articolo 8 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni e di adottare le misure necessarie all’attuazione del regolamento.

Buona fede e responsabilità

L’articolo 10 esclude la responsabilità per chi non sapeva e non aveva ragionevolmente motivo di sospettare che la propria condotta avrebbe violato le misure previste dal regolamento.

Diritti contrattuali e onere della prova

L’articolo 11 nega diritti, inclusi indennizzi, compensazioni, garanzie o controgaranzie, derivanti da contratti o transazioni colpiti dalle misure quando la richiesta proviene dai soggetti indicati dalla disposizione o da chi agisce per loro conto. L’onere della prova che il diritto non è vietato grava su chi lo esercita; resta salvo il controllo giurisdizionale sull’inadempimento.

Divieto di elusione

L’articolo 12 vieta la partecipazione consapevole e deliberata ad azioni aventi per finalità o conseguenza l’elusione dei divieti degli articoli 2, 4 e 5, anche mediante soggetti interposti.

Ambito territoriale e soggettivo

L’articolo 13 estende l’applicazione al territorio dell’Unione, agli aeromobili e natanti soggetti alla giurisdizione degli Stati membri, ai cittadini degli Stati membri ovunque si trovino, alle persone giuridiche costituite secondo il diritto di uno Stato membro e alle attività economiche esercitate interamente o parzialmente nell’Unione.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 14, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittive dell’unionepolitica commercialecontrollo delle esportazioniservizi finanziarisanzioni economiche

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