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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/383

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/383 della Commissione del 6 marzo 2020 recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 9 marzo 2020

Normativa europea32020R0383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa a 42,50 EUR/t il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20, escluso il riso Basmati, sulla base del meccanismo convenuto tra l’Unione europea e gli Stati Uniti per il calcolo dei dazi sul riso semigreggio. La Commissione motiva l’aggiornamento richiamando i quantitativi di titoli d’importazione rilasciati nel periodo 1° settembre 2019 - 29 febbraio 2020. Il regolamento abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2019/371 ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Fissazione del dazio all’importazione per il riso semigreggio del codice NC 1006 20, diverso dal riso Basmati, a decorrere dal 9 marzo 2020.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di riso semigreggio classificato al codice NC 1006 20, con esclusione del riso Basmati. Riguarda in particolare gli operatori che importano tale prodotto e le autorità doganali degli Stati membri, ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione immediata dal 9 marzo 2020. Sostituisce il regime tariffario fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/371, che viene abrogato.

Fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/383 della Commissione interviene nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli per aggiornare il dazio all’importazione sul riso semigreggio. La misura attua il metodo di calcolo dei dazi derivante dall’accordo UE-USA richiamato nel preambolo e si fonda sulle informazioni relative ai titoli d’importazione rilasciati nel periodo di riferimento.

Contesto normativo e presupposti della misura

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 183, primo comma, lettera a), quale base giuridica per la fissazione del dazio. Viene inoltre richiamato l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, approvato con decisione 2005/476/CE, che disciplina il metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio.

Ambito oggettivo della disciplina

La misura riguarda il riso semigreggio classificato al codice NC 1006 20, ma non si applica al riso Basmati, espressamente escluso. Il regolamento opera sul versante doganale e incide direttamente sugli importatori e sulle autorità competenti degli Stati membri per la determinazione del dazio dovuto all’importazione.

Dazio fissato dalla Commissione

A seguito delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che per il periodo dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2020 sono stati rilasciati titoli d’importazione per 235 233 tonnellate di riso semigreggio (esclusi i titoli relativi al riso Basmati). Sulla base di tale dato, il dazio all’importazione viene fissato in 42,50 EUR/t per il prodotto interessato.

Abrogazione del regolamento precedente

Il nuovo regolamento sostituisce il regime fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/371, che viene espressamente abrogato. Ne deriva un aggiornamento del livello tariffario applicabile a decorrere dalla data prevista dal nuovo atto.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il preambolo sottolinea la necessità di una entrata in vigore immediata, in quanto il dazio deve essere fissato entro dieci giorni dalla chiusura del periodo di riferimento considerato.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto tariffario

Il provvedimento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 183, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Richiama l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, approvato con decisione 2005/476/CE, che stabilisce il metodo di calcolo dei dazi sul riso semigreggio.

Dazio applicabile al riso semigreggio

Per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, diverso dal riso Basmati, il dazio all’importazione è fissato in 42,50 EUR per tonnellata (EUR/t).

Abrogazione del precedente regime

È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/371 della Commissione, che aveva fissato il dazio precedente per la medesima categoria di prodotto.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando indica che il dazio deve essere fissato entro dieci giorni dal termine del periodo di riferimento 1° settembre 2019 - 29 febbraio 2020 e che, per tale ragione, il regolamento deve entrare immediatamente in vigore.

Come è indicizzato

Materieagricolturaunione doganalecommercio internazionaleorganizzazione comune dei mercati agricoli

Testo integrale

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