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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25041/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto pluriaggravato. I motivi dedotti riguardavano: 1) erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità, con critica alla valutazione del quadro probatorio e richiesta sostanziale di una nuova lettura delle prove; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) mancata esclusione della recidiva contestata; 4) mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, comma 1, n. 4, c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, e gli altri manifestamente infondati per le ragioni già espresse nei giudizi di merito.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non è concedibile quando le modalità della condotta e il grado di colpevolezza desumibile dai fatti lo escludono.

  • art. 62, comma 1, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, valutando anche gli ulteriori effetti dannosi sulla persona offesa; non rileva la sola capacità economica del soggetto passivo di sopportare il danno.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle risultanze di fatto.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la concreta modalità della condotta e il grado di colpevolezza rendano non tenue l'offesa.
  • La recidiva può essere ritenuta sussistente quando dai precedenti comportamenti criminali dell'imputato emerga una stabile inclinazione alla reiterazione criminosa, purché la motivazione del giudice di merito sia congrua.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio patrimoniale sia minimo in senso oggettivo, dovendosi considerare il valore del bene e gli ulteriori effetti pregiudizievoli prodotti dal reato.
  • Nel giudizio di cassazione, la mera critica al convincimento del giudice di merito, priva della specifica indicazione di travisamenti decisivi della prova, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàFurtoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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