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Ordinanza

Ordinanza n. 1768/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza resa in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) n. 01192/2026, resa tra le parti, pubblicata in data 20 gennaio 2026, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso di primo grado iscritto al R.G. 15614/2025, proposto dall’odierno appellante per l’annullamento «dell’esito della prova scritta svoltasi il 20 ottobre 2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli uffici notificazioni esecuzioni e protesti (UNEP) per come pubblicato il 22 ottobre 2025 nella parti ritenute lesive»;

Giustizia amministrativa202602972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta del concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale presso il Ministero della giustizia, nonché la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza semplificata del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'esito della prova scritta svoltasi il 20 ottobre 2025 nell'ambito del concorso per il reclutamento di 2970 unità di personale non dirigenziale, comprese 370 unità nell'Area funzionari a supporto degli uffici UNEP. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di gravame, limitandosi a rilevare che i rilievi articolati contro la sentenza necessitano di approfondimento nella fase di merito. L'appellante ha inoltre dichiarato di avere proposto un distinto ricorso contro la graduatoria dei vincitori, pubblicata il 27 gennaio 2026. In ragione dell'elevato numero di vincitori e idonei, ha chiesto l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare nei limiti della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza anticipare una valutazione definitiva sulla fondatezza dell'appello. Ha ritenuto che le censure richiedessero l'approfondimento proprio della fase di merito e che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha fissato la discussione del merito al 3 dicembre 2026 e ha onerato le amministrazioni appellate di adottare misure idonee a evitare che l'eventuale accoglimento del ricorso divenga inutile nelle more. Ha disposto, inoltre, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori e idonei del concorso mediante pubblici proclami sul sito dell'amministrazione, secondo le modalità indicate in motivazione. L'adempimento deve essere eseguito entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della documentazione nel successivo termine di quindici giorni; l'inosservanza comporta l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 95, comma 4, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza di esigenze cautelari, la sollecita fissazione dell'udienza di merito; il Collegio ha ritenuto tale misura sufficiente a tutelare l'appellante senza decidere anticipatamente il merito.

  • art. 95, comma 4, c.p.a.

    Prevede, secondo quanto indicato nell'ordinanza, l'improcedibilità dell'appello in caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato.

Massime di principio

  • Quando le censure proposte in appello cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza pronunciarsi anticipatamente sulla fondatezza dell'impugnazione.
  • La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. può essere accompagnata dall'onere per l'amministrazione di adottare misure idonee a preservare l'utilità concreta dell'eventuale futura decisione favorevole al ricorrente.
  • Quando il numero dei controinteressati rende eccessivamente gravosa la notificazione individuale, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione di un avviso contenente gli elementi identificativi del giudizio, un sunto dei motivi e l'indicazione dei controinteressati.
  • L'integrazione del contraddittorio disposta dal giudice deve essere eseguita entro il termine perentorio assegnato; la mancata osservanza del termine comporta l'improcedibilità dell'impugnazione quando ciò sia previsto dall'art. 95, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoEffetto conformativo e riedizione del potere

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