Sentenza del 14/09/2015 n. 3876 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ICI - ABITAZIONE PRINCIPALE - DETRAZIONE - Dimora abituale dei familiari - Insussistenza - Non operatività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente è stata respinta. L'immobile non poteva essere qualificato come abitazione principale ai fini ICI, poiché la dimora abituale non era comune al ricorrente e ai suoi familiari. Ne è conseguita la decadenza dal diritto alla detrazione e all'applicazione dell'aliquota ridotta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di avere diritto alla detrazione ICI e all'aliquota agevolata previste per l'abitazione principale, ritenendo sufficiente che l'immobile costituisse la propria dimora abituale. Tuttavia, la normativa richiede che l'unità immobiliare sia la dimora abituale non solo del contribuente, ma anche dei suoi familiari. Nel caso concreto, i coniugi avevano stabilito la residenza in due abitazioni situate in località diverse; pertanto, il requisito della dimora abituale comune risultava insussistente.
Norme richiamate
Art. 8 del d.lgs. n. 504/1992
La detrazione e l'aliquota ridotta spettano soltanto quando l'unità immobiliare costituisce la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari. La dimora abituale del solo contribuente non è sufficiente.
Massime di principio
- Per beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, occorre verificare non solo la residenza o la dimora abituale del contribuente, ma anche quella dei familiari richiesti dalla normativa applicabile.
- La residenza anagrafica separata dei coniugi o dei familiari in immobili situati in comuni o località diverse può impedire il riconoscimento dell'agevolazione, se dimostra l'assenza di una dimora abituale comune.
- La mera abitazione effettiva del proprietario nell'immobile non basta, quando la legge subordina il beneficio alla dimora abituale dell'intero nucleo familiare.
- In situazioni analoghe è necessario provare concretamente la presenza del requisito familiare previsto dalla norma; in mancanza, il Comune può recuperare l'imposta non versata e disconoscere detrazione e aliquota agevolata.
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