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Circolare

Circolare numero 136 del 19-5-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le domande integrative per elevare da 104 a 156 giornate annue il riscatto dei contributi CD/CM relativi agli anni 1957/61 possono essere accolte anche se presentate dopo il 31 dicembre 1991. La deroga è giustificata dal fatto che la domanda originaria, proposta nei termini, esprimeva già la volontà di riscattare fino al massimo consentito e che la nuova istanza integra e specifica quella precedente. Il beneficio opera dalla data della domanda originaria, purché la domanda integrativa sia pervenuta prima della notifica dell’onere di riscatto calcolato sulla base della sola domanda iniziale. I casi già definiti in senso diverso possono essere riesaminati d’ufficio o su istanza di parte.

Domande integrative di riscatto contributi CD/CM oltre il 31 dicembre 1991

Domande integrative di riscatto dei contributi CD/CM oltre il termine del 31 dicembre 1991

La circolare interviene a modificare l’orientamento già espresso in materia di riscatto dei contributi CD/CM relativi agli anni 1957/61, chiarendo le conseguenze della presentazione tardiva delle domande integrative volte ad elevare il limite da 104 a 156 giornate annue. Il documento riconosce la validità di tali istanze anche se presentate oltre il termine originariamente indicato, in presenza di specifiche condizioni.

Quadro normativo

Il riferimento principale è costituito dall’art. 13, comma 3-bis, della legge 1 giugno 1991, n. 166, che ha innalzato a 156 giornate annue il limite per il riscatto dei contributi CD/CM relativi al periodo 1957/61. Tale disposizione si pone in rapporto con l’art. 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che aveva invece fissato il limite in 104 giornate annue. La precedente circolare n. 155 del 13 giugno 1991 aveva portato tali novità a conoscenza delle Sedi.

Termine originariamente indicato

Nella circolare precedente era stato precisato che gli assicurati che avessero già presentato domanda ai sensi della legge n. 233 e intendessero avvalersi del nuovo limite avrebbero dovuto depositare una domanda integrativa entro il 31 dicembre 1991, termine coincidente con quello previsto per la presentazione delle richieste di riscatto dall’art. 11 della legge n. 233.

Problema delle domande presentate tardivamente

È stato successivamente segnalato che molti lavoratori, direttamente o tramite gli Enti di Patronato, hanno presentato la domanda integrativa oltre il termine del 31 dicembre 1991. In relazione a ciò è stato chiesto se tali domande dovessero considerarsi invalide, tenuto conto delle diverse giustificazioni addotte dagli interessati:

  • ritardo nella conoscenza della legge n. 166;
  • non piena conoscenza della propria posizione contributiva, emersa solo con l’invio generalizzato dell’estratto contributivo nella fase finale del 1991;
  • convinzione che la richiesta originaria di riscatto fino al massimo consentito producesse automaticamente l’innalzamento del limite a 156 giornate.

Valutazione delle giustificazioni e nuovo indirizzo

L’Istituto ritiene che le motivazioni addotte non siano prive di fondamento e meritino considerazione. In particolare, viene osservato che gli assicurati, avendo già chiesto con la domanda iniziale il riscatto fino a 104 giornate annue, avevano comunque manifestato la volontà di esercitare la facoltà di riscatto fino al limite massimo allora consentito. Le nuove domande integrative vengono quindi interpretate come un’integrazione o meglio specificazione di una volontà già espressa tempestivamente.

Criteri di accoglimento delle domande integrative

In modifica di quanto disposto nella circolare n. 155 del 16 giugno 1991, le domande integrative possono essere accolte anche se presentate dopo il 31 dicembre 1991. Il riscatto deve essere riconosciuto fino al limite indicato nella domanda integrativa con effetto dalla data di presentazione della domanda originaria, sempre che la domanda integrativa sia pervenuta prima della notifica agli assicurati dell’onere di riscatto calcolato sulla base della domanda iniziale.

Riesame delle pratiche già definite

La circolare prevede infine che eventuali casi già conclusi in difformità dai criteri ora indicati possano essere riesaminati d’ufficio oppure su iniziativa dell’interessato.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

Viene richiamata la circolare n. 155 del 13 giugno 1991, che aveva illustrato l’art. 13, comma 3-bis, della legge n. 166 del 1 giugno 1991, il quale ha elevato a 156 giornate annue il limite per il riscatto dei contributi CD/CM degli anni 1957/61, rispetto al precedente limite di 104 giornate previsto dall’art. 11 della legge n. 233 del 2 agosto 1990.

Termine per le domande integrative e problema emerso

Nella circolare precedente era stato indicato che gli assicurati già richiedenti il riscatto ai sensi della legge n. 233 dovevano presentare domanda integrativa entro il 31 dicembre 1991 per beneficiare del nuovo limite. È stato però segnalato che numerosi lavoratori, anche tramite Patronati, hanno presentato le domande oltre tale termine, sollevando dubbi sulla loro validità.

Motivazioni addotte per la tardività

Le ragioni della presentazione tardiva comprendono: la tardiva conoscenza della legge n. 166, la non completa consapevolezza della posizione contributiva emersa solo con l’invio generalizzato dell’estratto contributivo nel finale del 1991, e la convinzione che la domanda originaria, avendo chiesto il massimo consentito, si fosse automaticamente adeguata al nuovo limite di 156 giornate.

Nuovo orientamento dell’Istituto

Le motivazioni addotte vengono ritenute fondate e meritevoli di considerazione. Si afferma che la domanda originaria, presentata nei termini e riferita al massimo allora consentito, esprimeva già la volontà di esercitare la facoltà di riscatto nella sua estensione massima; la domanda integrativa è quindi considerata come una specificazione di quanto già implicitamente contenuto nell’istanza iniziale.

Effetti pratici e condizioni di accoglimento

In modifica della circolare n. 155 del 16 giugno 1991, le domande integrative possono essere accolte anche se presentate dopo il 31 dicembre 1991. Il riscatto va concesso fino al limite richiesto nella domanda integrativa con effetto dalla data della domanda originaria, a condizione che la domanda integrativa sia pervenuta prima della notifica agli assicurati dell’onere di riscatto calcolato sulla base della domanda iniziale.

Riesame dei casi già definiti

Eventuali pratiche già definite in modo difforme dai criteri indicati possono essere riesaminate d’ufficio oppure su istanza di parte.

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