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Circolare

Circolare numero 135 del 19-5-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come devono essere trattate le segnalazioni relative a soggetti iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni per il periodo 1957/1961 che risultino in servizio militare o impiegati in altra attività lavorativa al 31 dicembre degli anni interessati. Per il servizio militare, la cancellazione dagli elenchi è ordinariamente ammissibile; per l’altra attività lavorativa, invece, non basta la sola esistenza di un rapporto di lavoro, ma occorrono ulteriori elementi concreti che dimostrino l’insussistenza dell’attività agricola abituale. Le Sedi devono quindi limitarsi a segnalare allo SCAU i soli casi in cui sia provato che l’attività extragricola abbia impedito la presenza dell’interessato come unità attiva nel nucleo familiare al 31 dicembre.

Accertamento coltivatori diretti nel quinquennio 1957/1961 e criteri per la cancellazione dagli elenchi

Accertamento coltivatori diretti nel quinquennio 1957/1961

La circolare definisce i criteri da seguire per le segnalazioni e le eventuali cancellazioni dagli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni relativi al quinquennio 1957/1961. Il chiarimento riguarda in particolare le ipotesi in cui l’assicurato risulti al 31 dicembre in servizio militare oppure occupato in altra attività lavorativa, alla luce dell’art. 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Quadro normativo di riferimento

L’accreditamento annuale dei contributi I.V.S. per il periodo 1957/1961 deve essere effettuato sulla base della composizione del nucleo familiare risultante alla data del 31 dicembre. La circolare richiama inoltre l’art. 5, comma 6, della legge n. 1047/1957, che ancora il riferimento temporale al 31 dicembre per la verifica delle posizioni assicurative.

Indicazioni dell’INPS e intervento dello SCAU

Con messaggio n. 40889 del 5 febbraio 1992, l’INPS aveva richiesto alle proprie Sedi di comunicare allo S.C.A.U. i casi di iscritti negli elenchi CD/CM che, in uno degli anni del periodo 1957/1961, risultassero in servizio militare o impegnati in altra attività lavorativa al 31 dicembre, per l’eventuale cancellazione dagli elenchi. In risposta, la Direzione Generale dello S.C.A.U. ha chiarito, con circolare n. 33 del 1 aprile 1992, che la sola presenza di un’altra attività lavorativa non è sufficiente, di per sé, a giustificare la cancellazione.

Servizio militare

Per i soggetti che risultino aver prestato servizio militare alla data del 31 dicembre, la cancellazione dagli elenchi non presenta particolari criticità, poiché la norma collega l’accreditamento contributivo a tale data e considera quindi rilevante la mancata presenza nell’attività agricola al momento richiesto dalla legge.

Altra attività lavorativa e abitualità dell’attività agricola

La circolare sottolinea che lo svolgimento di un’attività lavorativa diversa da quella agricola non esclude automaticamente la qualifica di coltivatore diretto, mezzadro o colono. La legge n. 1047/1957, per gli anni 1957-1962, richiedeva infatti il solo requisito della continuità, cioè dell’abitualità della prestazione agricola, senza applicare il criterio della prevalenza, introdotto soltanto dalla legge n. 9/1963 a decorrere dal 1963.

Criteri per la cancellazione dagli elenchi

Alla luce di tali principi, le Sedi devono procedere alla cancellazione solo quando vi sia prova concreta dell’insussistenza dell’attività di coltivatore diretto. La semplice esistenza di un altro rapporto di lavoro non basta. È necessario che emergano elementi ulteriori, ad esempio una seconda occupazione svolta in una località molto distante dall’azienda agricola, tale da rendere inverosimile una contemporaneità delle due attività.

Regola operativa per le Sedi

In modifica della precedente direttiva, le Sedi devono quindi limitarsi a segnalare agli uffici competenti solo i casi in cui sia fondatamente dimostrato che l’attività extragricola abbia impedito all’interessato di essere presente, come unità attiva, nel nucleo familiare alla data del 31 dicembre. In assenza di tale prova, non deve essere disposto il provvedimento di cancellazione.

Punti principali

Contesto normativo e oggetto della circolare

La circolare interviene in applicazione dell’art. 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che disciplina l’accreditamento annuale dei contributi I.V.S. per coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel periodo 1957/1961, in base alla composizione del nucleo familiare risultante al 31 dicembre. L’oggetto è l’accertamento delle posizioni e le eventuali cancellazioni dagli elenchi nominativi CD/CM.

Indicazioni iniziali dell’INPS e segnalazioni allo SCAU

Con messaggio n. 40889 del 5 febbraio 1992, l’INPS aveva disposto che le Sedi segnalassero agli Uffici provinciali SCAU i casi di soggetti iscritti negli elenchi che risultassero in servizio militare o occupati in altra attività lavorativa al 31 dicembre di uno degli anni del quinquennio 1957/1961, per l’adozione dei provvedimenti di cancellazione.

Servizio militare al 31 dicembre

Per i soggetti che dagli atti risultano aver prestato servizio militare alla data del 31 dicembre non sussistono particolari problemi ai fini della cancellazione, poiché l’accreditamento dei contributi va riferito a tale data ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 1047/1957.

Altra attività lavorativa: insufficienza della sola esistenza del rapporto

Per chi risulti occupato in altra attività lavorativa al 31 dicembre, la circolare chiarisce che la semplice indicazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro non è sufficiente per disporre la cancellazione. Lo svolgimento di un’altra attività non è di per sé incompatibile con la qualifica di coltivatore diretto, mezzadro o colono, essendo richiesta dalla legge solo l’abitualità della prestazione agricola.

Necessità di ulteriori elementi di fatto

La cancellazione può essere disposta solo se la segnalazione è accompagnata da ulteriori circostanze che provino l’insussistenza dell’attività diretto-coltivatrice. A titolo esemplificativo, viene richiamato il caso in cui la seconda occupazione sia svolta in una località così distante dall’azienda agricola da rendere inverosimile la contemporaneità delle attività.

Criterio da applicare alle segnalazioni future

Le Sedi devono adeguarsi alle istruzioni dello SCAU e, rispetto alla direttiva precedente, limitarsi a segnalare ai competenti uffici solo i casi in cui risulti fondatamente dimostrato, sulla base di ulteriori circostanze di fatto, che l’altra attività lavorativa abbia impedito all’interessato di essere presente come unità attiva nel nucleo familiare al 31 dicembre. Gli elenchi 1957/1961 sono considerati tendenzialmente definitivi e non sono ammesse regolarizzazioni o cancellazioni automatiche se non nei casi di effettiva prova dell’assenza dell’attività agricola.

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