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Circolare

Circolare numero 134 del 19-5-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 1992, che ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui escludeva la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti agli studi per il diploma di educazione fisica rilasciato dagli Istituti superiori competenti. Ne consegue l’aggiornamento della circolare n. 468 C. e V./181 del 1978, con superamento dell’esclusione precedentemente prevista. Le nuove istruzioni vanno applicate alle pratiche ancora in trattazione, ai giudizi pendenti e, su richiesta degli interessati, ai provvedimenti non ancora definitivi secondo i criteri indicati.

Riscatto dei periodi di studio per il diploma di educazione fisica

Riscatto dei periodi di studio per il diploma di educazione fisica

La circolare interviene per adeguare l’azione amministrativa alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 22 gennaio/3 febbraio 1992. La pronuncia ha rimosso l’esclusione del riscatto dei periodi di studio relativi al diploma di educazione fisica conseguito presso gli Istituti superiori competenti.

Effetti della pronuncia costituzionale

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-novies, primo comma, del decreto legge 3 marzo 1974, n. 30, convertito con legge 16 aprile 1974, n. 114, limitatamente alla parte in cui non riconosceva la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di educazione fisica rilasciato ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88 da un Istituto Superiore di educazione fisica.

Modifica della circolare del 1978

Alla luce di tale decisione, la circolare n. 468 C. e V./181 del 7 settembre 1978 deve ritenersi modificata nella parte in cui, al punto 2, collocava i corsi che avevano dato luogo al diploma di educazione fisica tra quelli esclusi dal riconoscimento in questione. L’esclusione viene quindi superata per effetto della pronuncia costituzionale.

Ambito applicativo e definizione delle pratiche

Le istruzioni devono essere utilizzate per definire:

  • le domande ancora in trattazione;
  • i ricorsi ancora pendenti;
  • i giudizi pendenti.

È inoltre ammesso il riesame, su richiesta degli interessati, dei provvedimenti ancora non definitivi.

Nozione di provvedimento non definitivo

Il provvedimento si considera non definitivo quando:

  • non sia decorso il termine decennale previsto per l’esercizio dell’azione giudiziaria, sempre che non vi siano stati atti negoziali con effetti integralmente esauriti, come transazione o rinuncia;
  • oppure sia stato oggetto di azione giudiziaria non conclusa con sentenza passata in giudicato.

La circolare si limita quindi a recepire la decisione della Corte e a indicare le modalità di applicazione operativa per i procedimenti ancora aperti o non consolidati.

Punti principali

Effetti della sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27 del 22 gennaio/3 febbraio 1992, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-novies, primo comma, del decreto legge 3 marzo 1974, n. 30, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevedeva la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di educazione fisica rilasciato dagli Istituti superiori competenti.

Aggiornamento della circolare n. 468 C. e V./181 del 7.9.1978

In conseguenza della pronuncia, deve intendersi modificata la circolare n. 468 C. e V./181 del 7 settembre 1978 nella parte in cui, al punto 2, includeva i corsi che hanno dato luogo al diploma di educazione fisica tra quelli esclusi dal riconoscimento del riscatto.

Ambito di applicazione delle nuove istruzioni

Le istruzioni contenute nella circolare devono essere applicate per la definizione sia delle domande e dei ricorsi ancora in trattazione, sia dei giudizi pendenti. È inoltre previsto il riesame, su richiesta degli interessati, dei provvedimenti ancora non definitivi.

Criteri per i provvedimenti non definitivi

Un provvedimento è considerato non definitivo quando non sia decorso il termine decennale previsto per l’esperibilità dell’azione giudiziaria, purché non siano intervenuti atti negoziali con effetti interamente esauriti, quali transazione o rinuncia, oppure quando il provvedimento sia stato oggetto di azione giudiziaria non conclusa con sentenza passata in giudicato.

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