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Circolare

Circolare numero 133 del 18-5-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per i lavoratori tenuti contrattualmente a prestare attivita' in luoghi variabili e sempre diversi, le indennita' fino al 1 giugno 1991 restano integralmente assoggettate a contribuzione previdenziale, mentre per i periodi successivi al 1 giugno 1991 si applica l'art. 9-ter della legge n. 166/1991, con trattamento analogo alla trasferta e parziale esenzione contributiva. Vengono inoltre richiamati i criteri per distinguere la quota retributiva da quella risarcitoria e si precisa che, quando il contratto pone a carico del datore di lavoro ulteriori spese oltre l'alloggio, l'indennita' perde ogni funzione risarcitoria e diventa imponibile per intero. La circolare estende tali criteri anche agli autotrasportatori e ribadisce che i rimborsi per il tragitto casa-lavoro o le spese del servizio di trasporto aziendale hanno natura retributiva ai fini contributivi.

Natura contributiva delle indennita' dei lavoratori trasfertisti e trasferta

Trattamento contributivo delle indennita' ai trasfertisti

La circolare interviene per chiarire il regime contributivo delle indennita' corrisposte ai lavoratori che, per contratto, svolgono la prestazione in luoghi variabili e sempre diversi dalla sede aziendale. Il documento ricostruisce l'evoluzione normativa e giurisprudenziale, distingue il trattamento per i periodi anteriori e successivi al 2 giugno 1991 e precisa quando l'indennita' conserva anche una funzione risarcitoria e quando, invece, diventa integralmente imponibile.

Quadro giurisprudenziale e intervento normativo

Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, anche della Corte di Cassazione a sezioni unite, le indennita' corrisposte ai lavoratori "trasfertisti" erano state tradizionalmente considerate di natura integralmente retributiva, in quanto connesse alla particolare modalita' di svolgimento della prestazione e finalizzate a compensare disagi e spese sostenuti nell'adempimento dell'obbligo contrattuale. Il legislatore e' intervenuto con l'art. 9-ter della legge n. 166 del 1 giugno 1991, assimilando tali indennita' all'indennita' di trasferta.

La circolare richiama anche la questione, posta sin dall'inizio, della natura innovativa o interpretativa della norma e della sua eventuale retroattivita'. In un primo momento l'Istituto aveva ritenuto opportuno riservarsi istruzioni per i periodi antecedenti giugno 1991 e invitare le Sedi a interrompere i termini di prescrizione, in considerazione dell'impatto finanziario che una qualificazione interpretativa avrebbe potuto determinare.

Chiarimento della Corte di Cassazione e decorrenza

La posizione dell'Istituto e' stata successivamente confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2740/92, resa nel caso Enel c/ Inps. La Suprema Corte, anche sulla base dei lavori parlamentari, ha qualificato l'art. 9-ter come norma innovativa, destinata a operare per il futuro e non retroattivamente. La decorrenza e' ricondotta al 2 giugno 1991, in applicazione dell'art. 15 della legge n. 400/1988.

Da cio' deriva che, per le indennita' spettanti ai lavoratori tenuti contrattualmente a operare in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, riferite a periodi sino al 1 giugno 1991, restano dovuti i contributi sull'intero ammontare dell'emolumento.

Periodi anteriori al 1 giugno 1991

Per i periodi precedenti l'entrata in vigore dell'art. 9-ter, la circolare precisa che l'obbligo contributivo permane integralmente. Le Sedi sono chiamate a comunicare alle aziende, soprattutto a quelle che avevano impugnato gli addebiti effettuati prima della novella, che fino al 1 giugno 1991 l'indennita' e' interamente assoggettata a contribuzione previdenziale. I ricorsi ancora pendenti devono essere restituiti alle Sedi per i conseguenti adempimenti.

Periodi successivi al 1 giugno 1991

Per le indennita' corrisposte ai trasfertisti relative a periodi successivi al 1 giugno 1991, la circolare stabilisce l'equiparazione alla diaria o all'indennita' di trasferta. In tale ipotesi operano le ordinarie esclusioni contributive previste dalla normativa richiamata:

  • esonero da contribuzione previdenziale e Gescal per il 50% dell'importo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/1969;
  • esenzione, ai fini dei contributi di malattia e maternita', per lire 60.000 giornaliere, ridotte a lire 40.000 se vi e' rimborso documentato delle spese di alloggio o alloggio fornito gratuitamente, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 41/1986.

Funzione retributiva e funzione risarcitoria dell'indennita'

La circolare richiama un principio gia' chiarito dalla giurisprudenza: l'indennita' di trasferta, e ora anche quella dei trasfertisti dopo l'art. 9-ter, svolge una duplice funzione. Una parte ha natura retributiva, perche' compensa il maggior disagio derivante dal lavoro fuori dal luogo abituale; un'altra parte ha funzione risarcitoria, individuata forfettariamente dal legislatore nella quota del 50% di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969 e nella quota esente prevista dall'art. 31 della legge n. 41/1986, destinata a ristorare le spese vive del lavoratore.

Ipotesi di integrale imponibilita'

La circolare precisa pero' che, se il contratto collettivo o gli accordi individuali prevedono che ulteriori spese, oltre all'alloggio, siano poste a carico del datore di lavoro, direttamente o indirettamente mediante rimborso documentato, l'indennita' perde la propria componente risarcitoria e assume funzione esclusivamente retributiva. In tal caso essa rientra nell'imponibile contributivo per il 100% del suo ammontare, qualunque sia la denominazione utilizzata dalle parti.

Applicazione ai dipendenti delle imprese di autotrasporto

I medesimi criteri di integrale assoggettamento a contribuzione, quando vi sia ristoro completo delle spese, valgono anche per gli emolumenti corrisposti ai dipendenti delle imprese di autotrasporto, gia' disciplinati autonomamente dall'art. 11 della legge 4 agosto 1984, n. 467.

Spese di trasporto da e per il luogo di lavoro

In chiusura, la circolare richiama un ulteriore orientamento consolidato: al di fuori della trasferta, le spese per il trasporto dei lavoratori da e per il posto di lavoro sono in linea di principio a carico dei dipendenti, poiche' non inerenti alla prestazione lavorativa. Pertanto, il rimborso di tali spese da parte del datore di lavoro, cosi' come le spese sostenute per predisporre un servizio di trasporto aziendale, hanno natura retributiva agli effetti dell'imposizione contributiva previdenziale e assistenziale.

Indicazioni operative

Le Sedi sono invitate ad adeguare la propria attivita' istruttoria e contenziosa a tali principi, fornendo alle aziende interessate una puntuale informazione sul mutato quadro normativo e giurisprudenziale e applicando il diverso regime contributivo in funzione della data di riferimento delle indennita' corrisposte.

Punti principali

Natura originaria dell'indennita' ai trasfertisti

In base all'orientamento giurisprudenziale consolidato, le indennita' corrisposte a lavoratori obbligati a operare all'esterno o in luoghi sempre diversi erano considerate integralmente retributive, perche' collegate alla causa tipica del rapporto e destinate a compensare disagi e spese inerenti alla prestazione.

Intervento del legislatore con l'art. 9-ter della legge n. 166/1991

La legge n. 166 del 1 giugno 1991, con l'art. 9-ter, ha assimilato all'indennita' di trasferta le indennita' dei cosiddetti trasfertisti. La circolare richiama il dibattito sulla natura innovativa o interpretativa della norma e precisa che l'Inps aveva gia' chiesto di interrompere i termini di prescrizione per i periodi anteriori a giugno 1991.

Chiarimento della Cassazione sulla decorrenza

La sentenza della Corte di Cassazione n. 2740/92 ha qualificato l'art. 9-ter come norma innovativa e non interpretativa. Ne consegue che essa non si applica ai rapporti contributivi sorti prima della sua entrata in vigore, fissata al 2 giugno 1991 ai sensi dell'art. 15 della legge n. 400/1988.

Contributi dovuti per i periodi fino al 1 giugno 1991

Per le indennita' spettanti ai lavoratori tenuti per contratto a operare in luoghi variabili e diversi dalla sede aziendale, riferite a periodi sino al 1 giugno 1991, restano dovuti i contributi sull'intero ammontare dell'emolumento.

Trattamento contributivo per i periodi successivi al 1 giugno 1991

Per le indennita' corrisposte ai trasfertisti relative a periodi successivi al 1 giugno 1991, l'indennita' e' equiparata alla diaria o all'indennita' di trasferta: e' esonerata da contribuzione previdenziale e Gescal per il 50% ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/1969 e, ai fini dei contributi di malattia e maternita', per lire 60.000 giornaliere, ridotte a lire 40.000 in caso di rimborso documentato delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 41/1986.

Indennita' con rimborso integrale delle spese

La giurisprudenza richiamata dalla circolare afferma che, se il contratto collettivo o patti individuali pongono a carico del datore di lavoro anche le ulteriori spese, oltre l'alloggio, direttamente o tramite rimborso documentato, l'indennita' assume funzione esclusivamente retributiva e diventa imponibile contributivamente per il 100% del suo importo.

Estensione ai lavoratori delle imprese di autotrasporto

I medesimi criteri di integrale assoggettamento a contribuzione, in presenza del ristoro integrale delle spese, valgono anche per gli emolumenti corrisposti ai dipendenti delle imprese di autotrasporto, gia' disciplinati dall'art. 11 della legge 4 agosto 1984, n. 467.

Spese di trasporto casa-lavoro e natura retributiva

Viene ribadito che, fuori dall'ipotesi della trasferta, le spese per il trasporto dei lavoratori da e per il posto di lavoro sono a carico dei dipendenti. Di conseguenza, il rimborso di tali spese da parte del datore di lavoro, cosi' come le spese sostenute per predisporre un servizio di trasporto, ha natura retributiva ai fini della contribuzione previdenziale e assistenziale.

Indicazioni operative per le Sedi

Le Sedi devono illustrare alle aziende le novita' normative e giurisprudenziali, in particolare a quelle che hanno opposto gravame agli addebiti precedenti all'entrata in vigore dell'art. 9-ter, comunicando che fino al 1 giugno 1991 sussiste l'obbligo contributivo sull'intero emolumento. I ricorsi pendenti devono essere restituiti alle Sedi.

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