Cassazione Civile, Ordinanza n. 03908/2026 del 21/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il personale docente assunto a termine presso scuole regionali e la domanda di riconoscimento di differenze retributive, anzianità di servizio e retribuzione professionale docenti, oltre al risarcimento per asserito abuso nella reiterazione dei contratti a termine. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittima la reiterazione delle supplenze su organico di fatto, non idonea a escludere l'abuso la successiva immissione in ruolo ottenuta tramite concorso, e aveva riconosciuto sia la progressione stipendiale sia la retribuzione professionale docenti. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi: i primi, il quarto, il quinto, l'ottavo e il nono denunciavano omessa pronuncia o motivazione apparente su specifici capi di appello; il terzo contestava la configurabilità dell'abuso nella reiterazione delle supplenze su organico di fatto e lamentava che il giudice di merito non avesse verificato la temporaneità concreta delle esigenze né la prova della vacanza del posto; il sesto censurava il risarcimento nonostante la proposta di assunzione in ruolo; il settimo contestava il riconoscimento della progressione economica in presenza di assenza del titolo abilitante; il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo contestavano l'estensione della retribuzione professionale docenti ai supplenti a termine, in particolare quelli con supplenze brevi. La Corte di cassazione ha respinto le censure processuali di omessa pronuncia, ha ritenuto infondati i motivi sulla progressione retributiva e sulla retribuzione professionale docenti, ma ha accolto il terzo motivo nella parte in cui censurava l'impostazione del giudice di merito sull'abuso dei contratti a termine senza considerare che, per i contratti stipulati dopo la legge n. 107/2015, occorre verificare anche l'indizione e l'idoneità delle procedure concorsuali triennali previste dalla normativa speciale e le eventuali circostanze concrete allegate dall'amministrazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale motivo con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso, ritenendo infondate le doglianze processuali di omessa pronuncia/motivazione apparente e infondati i motivi sulla progressione stipendiale e sulla retribuzione professionale docenti. Ha invece accolto il terzo motivo, nei limiti indicati in motivazione, affermando che l'accertamento dell'abuso nei contratti a termine del comparto scuola stipulati dopo la legge n. 107/2015 non può arrestarsi alla sola reiterazione delle supplenze su organico di fatto o alla presenza di esigenze sostitutive, ma deve considerare anche se l'amministrazione abbia bandito concorsi con cadenza triennale e se tali procedure fossero effettivamente idonee a consentire l'immissione in ruolo. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
omesso esame / omessa pronuncia
L'omessa pronuncia non ricorre quando il rigetto del motivo o della domanda comporta implicitamente il rigetto di tutte le sottocensure sviluppate dalla parte.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
assenza assoluta di motivazione
La motivazione è sufficiente se il giudice espone in modo conciso gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione, potendo ritenersi implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
È il vizio rilevante quando l'accertamento di merito sia stato compiuto sulla base di presupposti giuridici errati.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Le doglianze sulla mancata pronuncia o sulla motivazione apparente sono state esaminate alla luce della reale portata decisoria della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
Può rilevare solo se la pronuncia implicita di rigetto abbia comportato il mancato apprezzamento di un fatto decisivo.
art. 4 L. n. 124/1999
Richiamato come base normativa dei contratti di supplenza nel comparto scuola e del quadro contestato sulla reiterazione dei rapporti a termine.
art. 1 L. n. 107/2015
La legge ha inciso sul sistema di reclutamento scolastico, valorizzando la cadenza triennale dei concorsi come strumento di superamento dell'abuso dei contratti a termine.
art. 400 d.lgs. n. 297/1994
Come modificato dalla L. n. 107/2015, prevede la cadenza triennale dei concorsi per il reclutamento dei docenti; la mancata o inidonea indizione dei concorsi può integrare abuso.
art. 17, comma 3, d.lgs. n. 59/2017
Richiamato in relazione alla procedura concorsuale straordinaria e alla dedotta offerta di immissione in ruolo.
art. 485 d.lgs. n. 297/1994
Richiamato in tema di valutazione del servizio prestato ai fini economici e della comparabilità tra personale a termine e di ruolo.
art. 526 d.lgs. n. 297/1994
Richiamato insieme all'art. 485 per sostenere la disparità di trattamento e la valutazione del servizio.
art. 2697 c.c.
Il datore di lavoro pubblico è gravato dell'onere di provare il legittimo ricorso al contratto a tempo determinato, ove contestato come abusivo.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ha rilevato che il tema decisivo era di corretta qualificazione giuridica dei fatti.
art. 1223 c.c.
Richiamato nella censura relativa al mancato riconoscimento di un preteso danno o alla sua quantificazione.
art. 7, comma 1, CCNL Scuola 15.3.2001
Attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, inclusi gli assunti a tempo determinato.
art. 25 CCNI Scuola 31.8.1999
Il rinvio contenuto nel CCNL 2001 riguarda solo le modalità di quantificazione e corresponsione dell'emolumento, non l'individuazione dei destinatari.
clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
Impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato comparabili; nel settore scuola comporta il riconoscimento della progressione stipendiale e della retribuzione professionale docenti, salvo ragioni oggettive effettive e riferite alla prestazione.
clausola 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
Consente il ricorso al termine per ragioni oggettive e per esigenze temporanee, ma impedisce l'abuso nella reiterazione dei contratti in assenza di corretti meccanismi di reclutamento.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la reiterazione di contratti a termine su posti vacanti o su supplenze non è di per sé abusiva: l'abuso va accertato verificando anche se l'amministrazione abbia bandito concorsi con cadenza triennale e se tali procedure fossero idonee a garantire l'accesso al ruolo.
- Quando il giudice di merito respinge un motivo di appello articolato in più sottocensure, non incorre automaticamente in omessa pronuncia se la motivazione adottata è incompatibile con le singole argomentazioni: il rigetto implicito è sufficiente.
- Per il personale scolastico a termine, la clausola di non discriminazione impone la progressione economica per anzianità secondo il trattamento del personale stabile, salvo che sussistano ragioni oggettive riferite alle caratteristiche della prestazione e non alla sola precarietà del rapporto o all'assenza del titolo abilitante.
- La retribuzione professionale docenti spetta anche ai docenti assunti a tempo determinato; il richiamo al contratto integrativo precedente vale solo per le modalità di calcolo e pagamento dell'emolumento, non per escludere categorie di personale già incluse dal contratto collettivo.
- Nel giudizio di abuso del contratto a termine, l'onere di dimostrare la legittimità del ricorso al tempo determinato grava sull'amministrazione datrice di lavoro, soprattutto quando l'ordinamento speciale prevede un sistema di reclutamento periodico finalizzato alla copertura stabile dei posti.
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