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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9525/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La banca (Banca del Fucino S.p.a., poi rappresentata da Cribis) aveva chiesto la dichiarazione di simulazione assoluta, ovvero la revocatoria, dei trasferimenti immobiliari compiuti dal Massaro in favore della moglie Zaffarano (atti notarili del 18.5.2011 e del 21.5.2013) e la condanna di Massaro al pagamento di €114.842,88 per debiti derivanti da scoperto di conto corrente. In primo grado il Tribunale accolse la domanda e dichiarò la simulazione assoluta dei due atti, condannando Massaro al pagamento. In appello la Corte di Appello di Bari confermò la decisione, ritenendo che mancasse prova del pagamento del corrispettivo, che la moglie fosse priva di redditi propri e che il Massaro avesse sostanzialmente conservato il possesso/uso degli immobili; inoltre la sequenza degli atti e l'assenza di corrispettivo reale indicavano l'intento simulato. Massaro e Zaffarano proposero ricorso per cassazione deducendo violazioni di norme processuali (mediazione obbligatoria, valutazione delle scritture contabili, onere della prova, richieste istruttorie non accolte) e vizi nella valutazione della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto infondate le censure: la mancata partecipazione alla mediazione non rendeva improcedibile la domanda (la partecipazione chiamata non è obbligatoria e l'art. 8 co. 4-bis consente solo di desumere argomenti di prova); le scritture contabili della banca godono di presunzione di veridicità e il correntista doveva contestare in modo specifico le singole voci, cosa che Massaro non ha fatto; la Corte di merito ha correttamente valutato la pluralità di elementi (mancata prova di pagamento, assenza di reddito della moglie, conservazione del possesso, anteriorità e posteriorità dei trasferimenti rispetto al sorgere del credito, sequenza temporale degli atti) per concludere per la simulazione assoluta dei trasferimenti; non è stato neppure necessario disporre le prove richieste (esibizione dell'assegno) perché la prova documentale era ritenuta sufficiente e il pagamento tramite assegno poteva comunque risultare fittizio. La Cassazione ha quindi confermato la statuizione di merito e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in €7.200 oltre oneri).

Norme richiamate

  • D. Lgs. n. 28 del 2010, art. 8, comma 4-bis

    Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile

    La partecipazione alla mediazione non è condizione di procedibilità assoluta; la mancata partecipazione senza giustificato motivo può solo avere effetti probatori a favore del ricorrente, non determinare l'improcedibilità.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiama l'obbligo di motivazione del giudice; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata e coerente, anche se non ha esplicitato ogni singola deduzione degli appellanti.

  • Codice di procedura civile, art. 116

    Usata per collegare l'effetto probatorio della mancata partecipazione alla mediazione, in conformità all'art. 8 co.4-bis del d.lgs. 28/2010.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (primo comma, nn. 3, 4, 5)

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi dedotti non configurassero vizi di diritto tali da giustificare cassazione.

  • Codice di procedura civile, artt. 702-bis e 702-quater

    Richiamati in relazione al rito sommario utilizzato; la Corte ha ritenuto che le regole del rito non fossero violate nella gestione delle istanze istruttorie.

  • Codice di procedura civile, art. 210

    Riferito all'ordine di esibizione; la Corte di merito ha ritenuto l'esibizione superflua alla luce degli elementi documentali complessivi e della possibilità che anche un assegno potesse essere fittizio.

  • Codice civile, art. 1552

    Richiamato in tema di simulazione (nozione e presunzioni): la Corte ha ritenuto che dall'insieme degli elementi emergesse la simulazione assoluta.

  • Codice civile, art. 2697

    Regola l'onere della prova; la Corte ha ritenuto correttamente attribuito l'onere e che i ricorrenti non avessero fornito la prova richiesta per dimostrare la realtà dei trasferimenti.

  • Codice civile, art. 2729

    Norma sulla presunzione di fede dei documenti pubblici; la Corte territoriale ha valutato la pluralità di elementi probatori in modo congruo, non essendovi carenza della prova presunta.

  • Codice di procedura civile, art. 361

    Richiamato nel ricorso senza attinenza concreta alla fattispecie (art. 361 non pertinenti perché non si trattava di riserva su sentenza non definitiva).

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Menzi ono della possibilità di versamento integrativo del contributo unificato in relazione alla pronuncia; la Corte ha preso atto della sussistenza dei presupposti.

Massime di principio

  • La mancata partecipazione a una procedura di mediazione non determina automaticamente l'improcedibilità della domanda: può solo avere rilevanza probatoria ai sensi dell'art. 8 co. 4-bis del D.lgs. n.28/2010.
  • Le scritture contabili bancarie (estratti conto) godono di una presunzione di veridicità; il correntista che le contesta deve formulare contestazioni specifiche e circostanziate per singole voci, non semplici affermazioni generiche di nullità.
  • In caso di presunta simulazione di trasferimenti patrimoniali la valutazione deve considerare l'insieme degli elementi (mancata prova del corrispettivo, assenza di redditi del presunto acquirente, conservazione del possesso, tempistica degli atti rispetto al sorgere del credito): la sequenza e la coerenza fattuale possono far emergere l'intento simulato.
  • La produzione di un titolo di pagamento (es. assegno) non esclude che il pagamento possa essere fittizio; pertanto la mera esibizione del titolo non è sempre decisiva se non supportata da prova della effettiva corresponsione e della provenienza della provvista.
  • L'onere della prova resta a chi afferma fatti costitutivi o estintivi: il debitore che contesta l'estratto conto deve indicare e provare circostanze specifiche che ne infirmano la veridicità.
  • Gli accordi patrimoniali contenuti in una separazione consensuale, pur essendo autonomi rispetto allo status, possono essere attaccati con l'azione di simulazione da creditori terzi se risultano fittizi rispetto alla realtà patrimoniale.
  • In un giudizio di merito il riesame in Cassazione è limitato: la Corte di legittimità non sostituisce il proprio apprezzamento del fatto a quello del giudice di merito salvo vizi di diritto o di motivazione formale.

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