Sentenza del 09/11/2018 n. 3259 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Motivazione - Interessi - Mancata indicazione del criterio di calcolo seguito- Illegittimità- Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973, relativa all'IRAP 2012, contestando l'omessa preventiva notifica dell'avviso bonario, il difetto di motivazione, l'illegittimità del calcolo di imposte, sanzioni, interessi e aggio, nonché l'omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento. In appello ha inoltre contestato la decisione di primo grado che aveva respinto integralmente il ricorso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha accolto parzialmente l'appello. Ha ritenuto legittima la cartella quanto all'imposta, alle sanzioni e agli altri elementi, escludendo che fossero necessari una specifica motivazione ulteriore, l'avviso bonario o la sottoscrizione del responsabile del procedimento. Ha tuttavia dichiarato illegittima la pretesa relativa agli interessi, perché la cartella indicava soltanto le norme applicate, senza illustrare il criterio e il calcolo concreto utilizzati per determinarne l'importo. La cartella è stata quindi annullata limitatamente agli interessi, mentre è stata confermata per il resto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 36-bis del DPR n. 600/1973
Controllo automatizzato delle dichiarazioni
La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può essere notificata anche senza preventiva comunicazione dell'esito della liquidazione, non essendo prevista una sanzione di nullità per l'omissione dell'avviso bonario.
Art. 3 della legge n. 241/1990
Secondo la giurisprudenza richiamata, non impone una motivazione specifica quando la cartella richiede il pagamento di imposte dichiarate dal contribuente e non versate.
Art. 25 del DPR n. 602/1973
Prevede il contenuto minimo della cartella, ma non richiede, in questo tipo di fattispecie, una motivazione ulteriore rispetto all'indicazione del debito risultante dalla dichiarazione.
Art. 54-bis del DPR n. 633/1972
Comunicazione dell'esito della liquidazione IVA
La mancata comunicazione preventiva dell'esito della liquidazione non determina la nullità della cartella, poiché la comunicazione ha funzione orientativa e non costituisce necessariamente un atto essenziale per l'esercizio della difesa.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Cass. n. 27140/2011 e n. 22402/2014
La cartella relativa a imposte dichiarate e non versate non necessita di una motivazione specifica; spetta eventualmente al contribuente provare di aver effettuato i versamenti richiesti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Cass. n. 20431/2014 e n. 11292/2016
L'omessa comunicazione dell'esito della liquidazione non comporta, di regola, la nullità della cartella.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Cass. n. 4757/2009 e n. 13461/2012
L'assenza della sottoscrizione del responsabile del procedimento non invalida la cartella quando essa sia comunque inequivocabilmente riferibile all'agente della riscossione che l'ha emessa.
Massime di principio
- Una cartella derivante da controllo automatizzato può essere valida anche senza avviso bonario, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge o diverse irregolarità sostanziali.
- Quando il debito deriva direttamente da somme dichiarate dal contribuente e non versate, non è normalmente necessaria una motivazione dettagliata sull'origine dell'imposta.
- Per gli interessi, invece, la mera indicazione delle norme applicate può non essere sufficiente: la cartella deve consentire al contribuente di comprendere almeno il criterio di calcolo, il periodo di riferimento e gli elementi essenziali utilizzati per determinare l'importo.
- L'omessa indicazione del calcolo degli interessi può comportare l'annullamento parziale della cartella limitatamente a tale voce, senza travolgere necessariamente l'imposta, le sanzioni o gli altri importi legittimamente richiesti.
- La mancanza della firma del responsabile non determina automaticamente l'invalidità dell'atto se la sua provenienza dall'agente della riscossione è certa e riconoscibile.
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