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Sentenza

Sentenza del 16/06/2016 n. 1119 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

va - Rimborsi - Cessazione di attività - Credito Iva esposto e richiesto con la dichiarazione annuale, ma senza la presentazione del modello VR - Termine per l'istanza di rimborso - E' l'ordinario termine di prescrizione decennale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva indicato il credito IVA nella dichiarazione annuale relativa al 2004, nel quadro previsto per la richiesta di rimborso, ma non aveva presentato il modello VR né richiesto il rimborso entro due anni. Dopo la cessazione dell'attività, aveva successivamente richiesto il pagamento del credito. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso sostenendo che il diritto fosse decaduto per mancata presentazione, entro il termine biennale, di una domanda valida accompagnata dal modello VR. Il contribuente aveva impugnato il diniego, sostenendo che la compilazione del quadro della dichiarazione annuale costituisse già formale richiesta di rimborso e che si applicasse il termine ordinario di prescrizione decennale.

La decisione

La Commissione tributaria ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato il diritto del contribuente al rimborso. Ha ritenuto che la compilazione del quadro RX4 della dichiarazione annuale costituisca formale esercizio del diritto al rimborso, mentre il modello VR rappresenti soltanto un adempimento prodromico all'esecuzione del rimborso e non il presupposto per evitare la decadenza. Poiché il credito derivava dalla cessazione dell'attività, esso era disciplinato dall'art. 30, comma 2, del DPR 633/1972 ed era soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non al termine decadenziale biennale dell'art. 21 del D.lgs. 546/1992. L'Agenzia è stata inoltre condannata alle spese del grado, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • DPR 633/1972, art. 30, comma 2

    La disposizione disciplina il rimborso dell'eccedenza IVA risultante alla cessazione dell'attività.

    Quando l'attività è cessata e l'eccedenza IVA non può essere portata in detrazione nell'anno successivo, il diritto al rimborso è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.

  • DPR 633/1972, art. 38-bis

    La presentazione del modello VR costituisce un presupposto per l'esigibilità del credito e un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso.

    Il modello VR serve a consentire l'erogazione del rimborso, ma non è necessario per considerare già esercitato il diritto quando il credito è stato indicato nella dichiarazione annuale.

  • D.lgs. 546/1992, art. 21

    Il termine biennale si applica in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizioni specifiche.

    Il termine decadenziale biennale non si applica quando una disciplina specifica, come quella dell'art. 30 del DPR 633/1972 per la cessazione dell'attività, prevede il regime applicabile.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione, tra cui Cass. n. 9941/2015 e n. 5177/2016

    La domanda di rimborso deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale, mentre il modello VR è un adempimento prodromico all'esecuzione del rimborso.

    La dichiarazione annuale contenente l'indicazione del credito e la volontà di ottenerne il rimborso è sufficiente a manifestare formalmente il diritto.

  • Principio di neutralità dell'IVA nel diritto dell'Unione europea

    Il diritto al ristoro dell'IVA versata a monte è basilare nel sistema comunitario in forza del principio di neutralità.

    Gli adempimenti nazionali possono prevenire frodi e garantire il corretto funzionamento dell'imposta, ma non possono eccedere quanto necessario fino a comprimere ingiustificatamente il diritto al rimborso dell'IVA.

Massime di principio

  • L'indicazione del credito IVA nella dichiarazione annuale, accompagnata dalla manifestazione della volontà di chiederne il rimborso, può valere come formale esercizio del diritto anche se il modello amministrativo successivo non è stato presentato.
  • Il modello VR, quando previsto per l'erogazione del rimborso, deve essere distinto dalla domanda sostanziale: la sua mancata presentazione può incidere sull'esigibilità o sulle modalità di pagamento, ma non necessariamente estingue il diritto al credito.
  • In caso di cessazione dell'attività, il credito IVA non può essere riportato in detrazione nell'anno successivo e la relativa richiesta è normalmente soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, anziché al termine biennale residuale.
  • Prima di applicare un termine decadenziale breve, occorre verificare se la normativa speciale preveda già una disciplina specifica per quel tipo di rimborso.
  • Gli adempimenti formali tributari devono essere interpretati in modo proporzionato e non possono trasformarsi, in assenza di una chiara previsione normativa, in ostacoli sproporzionati al recupero dell'IVA.

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