Cassazione Penale, Sentenza n. 10857/2026 del 23/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente è indagata per associazione finalizzata alla illecita detenzione e cessione di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). In data 24/01/2025, a seguito di perquisizione, erano stati sequestrati 69.940 euro in contanti e tre orologi Rolex rinvenuti su autovetture a lei in disponibilità. Dopo l'annullamento del sequestro probatorio da parte del Tribunale del riesame per difetto di motivazione, il Gip, il 19/05/2025, ha disposto il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 su richiesta del P.M.; il Tribunale di Roma ha poi confermato tale sequestro il 04/08/2025. Papaleo ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) vizio di motivazione per presunta incoerenza/illogicità dell'ordinanza confermativa; (2) violazione dell'art. 321, comma 3-bis, c.p.p., sostenendo che la richiesta di sequestro preventivo era tardiva rispetto al sequestro probatorio e costituiva una convalida illegittima dell'attività di polizia giudiziaria oltre i termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse dettagliata, coerente e avesse esaminato compiutamente gli elementi difensivi (tra cui informativa dei carabinieri sul tenore di vita incongruente della Papaleo, suggerimenti per intestazioni fittizie e l'assenza di riscontri documentali alla presunta natura lecita delle somme). Sul secondo motivo ha chiarito che i diversi istituti di sequestro (sequestro probatorio, sequestro ai sensi dell'art. 85-bis, sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis c.p.) hanno finalità e presupposti autonomi e possono coesistere anche se disposti in momenti diversi; pertanto la richiesta successiva del P.M. non costituisce di per sé violazione di termini o illegittima convalida. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che disciplina le condotte relative agli stupefacenti (rilevanza penale della detenzione e cessione di sostanze stupefacenti); è il riferimento per la fattispecie contestata all'indagata e per il fumus commissi delicti necessario al sequestro probatorio.
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Prevede il sequestro preventivo finalizzato a una confisca "allargata" (misura anticipatoria sulla base della sproporzione tra patrimonio e redditi/attività). La Corte ha confermato che il suo automatismo non dipende dalla contestualità temporale con il sequestro probatorio e richiede la sussistenza dei presupposti specifici (qualità di condannato per taluni reati o presupposti equivalenti e sproporzione patrimoniale).
art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Norma invocata dalla ricorrente in relazione ai termini per la convalida dell'attività della polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto che non sia applicabile per invalidare la richiesta successiva di sequestro preventivo, atteso che i diversi istituti di vincolo hanno presupposti e finalità autonomi.
art. 325 cod. proc. pen.
Indica i limiti della cognizione in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali (possibilità di ricorso per violazione di legge). La Corte ricorda che il vizio di motivazione è scrutinabile se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato a proposito dei reati che giustificano, ai fini dell'art. 85-bis, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca "allargata"; la sussistenza dei presupposti sostanziali relativi a quelle ipotesi è condizione per l'applicazione dell'art. 85-bis.
art. 240-bis cod. pen.
Norma sulla confisca per sproporzione (o connessa alla criminalità economica); la Corte osserva che anche i sequestri finalizzati alla confisca ex art. 240-bis possono essere disposti su beni già sottoposti a sequestro probatorio per finalità diverse.
Massime di principio
- Sequestro probatorio e sequestro preventivo ai fini di confisca (art. 85-bis d.P.R. 309/1990 o art. 240-bis c.p.) hanno presupposti e finalità differenti e possono coesistere sullo stesso bene; la richiesta successiva di una misura reale non è di per sé illegittima.
- In Cassazione il sindacato sui provvedimenti cautelari reali è limitato a questioni di violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; tuttavia la motivazione del provvedimento impugnato deve essere totalmente assente o meramente apparente per consentire l'annullamento per carenza motivazionale.
- Per contrastare un sequestro motivato sulla base di sproporzione patrimoniale è necessario produrre elementi documentali e riscontri probatori convincenti che giustifichino l'origine lecita dei beni e la compatibilità con i redditi dichiarati.
- La tempestività formale delle richieste non è sempre decisiva: rileva la congruità e l'autonomia dei presupposti giuridici della misura richiesta, non la contemporaneità temporale rispetto a misure diverse già adottate.
- Quando il giudice del riesame fornisce una valutazione articolata e motivata degli elementi probatori e difensivi (anche valorizzando informative investigative e discrepanze oggettive), la possibilità di successo in sede di legittimità per vizio di motivazione è limitata.
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