Cassazione Civile, Sentenza n. 29145/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 14345/2021 con cui era stato rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia. La controversia fiscale riguardava il recupero a tassazione, ai fini IRPEF per il 2008, di maggiori redditi attribuiti a Gambino come socio della Autotrasporti Gambino s.a.s., sulla base dell'utilizzo di fatture per operazioni ritenute inesistenti (acquisto di carburante). L'Agenzia deduce che la decisione impugnata avrebbe omesso di rilevare l'esistenza di un litisconsorzio necessario fra il socio e la società/persona partecipata e gli altri soci, configurando un errore revocatorio in fatto ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che il vizio prospettato dall'Agenzia (omesso rilievo del litisconsorzio necessario) attiene a una questione di diritto/interpretazione normativa e non a un errore di fatto sanabile con la revocazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. è riservata ad errori di fatto (svista o errore di percezione) desumibili in modo incontestabile dagli atti, escludendo invece gli errori di diritto o di giudizio. Spese di giudizio a carico dell'Agenzia: liquidate in Euro 7.800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi.
Norme richiamate
art. 391-bis cod. proc. civ.
Disciplina il ricorso per revocazione; la Corte lo richiama come quadro normativo della procedura di revocazione
art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
La causa di revocazione invocata è l'errore di fatto; la Corte interpreta tale norma in senso restrittivo: riguarda solo errori di percezione o svista su fatti desumibili in modo incontestabile dagli atti, non errori di diritto o di valutazione
art. 360 cod. proc. civ.
Norma richiamata in relazione al ricorso per cassazione originario (motivo con cui l'Agenzia aveva impugnato la sentenza di merito); qui è citata nel quadro fattuale della controversia
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
art. 5, d.P.R. 22/12/1986, n. 917
Norma fiscale che disciplina l'imputazione del reddito delle società di persone ai soci; nel caso ha giustificato l'imputazione di maggiori redditi al socio per operazioni contestate
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. L. 18/12/2020, n. 176
Norma processuale richiamata in ordine al rito e alla pubblica udienza in cui è stata discussa la causa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30/05/2002, n. 115
Norma sul contributo unificato: la Corte rileva che, pur essendo l'Amministrazione pubblica parte soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato, la specifica norma non si applica nel caso concreto
Massime di principio
- La revocazione ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. è ammessa solo per errori di fatto chiari e incontestabili desumibili dagli atti (svista o errore di percezione) e non per questioni di diritto o errori di valutazione giuridica.
- La contestazione della sussistenza di un litisconsorzio necessario rientra nella materia dell'interpretazione normativa e processuale: pertanto non costituisce di per sé un valido motivo di revocazione basato su errore di fatto.
- Questioni inerenti alla qualificazione giuridica dei fatti (errori di diritto) e alla valutazione probatoria rientrano nell'ambito dell'impugnazione ordinaria e non nel rimedio revocatorio straordinario.
- In tema di fatture per operazioni inesistenti, il principio applicato in Cassazione è che incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare la fittizietà; decisioni intervenute conformemente a tale principio non sono rimesse in discussione mediante revocazione per presunte omissioni di diritto.
- Le spese seguono la soccombenza; particolari regole sul contributo unificato per le amministrazioni pubbliche vanno valutate caso per caso e possono non trovare applicazione automatica.
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