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Messaggio

Messaggio numero 3568 del 02-10-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina l’integrazione obbligatoria delle dichiarazioni rese nelle domande di Reddito/Pensione di cittadinanza presentate prima della legge di conversione del D.L. n. 4/2019, al fine di garantire la continuità del beneficio. Stabilisce le modalità operative per l’aggiornamento online tramite link INPS, i termini entro cui farlo per evitare la sospensione della prestazione e le possibilità di assistenza presso sedi INPS, CAF e Patronati.

Aggiornamento delle dichiarazioni per il Reddito e la Pensione di cittadinanza

Aggiornamento delle dichiarazioni per Reddito e Pensione di cittadinanza

Il documento illustra le modalità con cui i nuclei familiari che hanno presentato domanda di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza prima della legge di conversione del D.L. n. 4/2019 devono integrare le dichiarazioni di responsabilità già rese. L’obiettivo è consentire la prosecuzione del beneficio economico senza interruzioni, adeguando le dichiarazioni al modello vigente dopo la conversione in legge.

Quadro normativo e regime transitorio

La disciplina originaria del Reddito e della Pensione di cittadinanza è stata modificata dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Le novità introdotte in sede di conversione hanno avuto un impatto soprattutto sulle prime domande di Reddito di cittadinanza presentate dal 6 marzo 2019, cioè prima dell’entrata in vigore della legge di conversione.

Per tali domande, il comma 1-bis dell’articolo 13 del D.L. n. 4/2019 ha previsto un regime transitorio di salvaguardia. In base a tale disposizione, il beneficio può essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi anche in assenza dell’eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione richiesta dalle nuove disposizioni introdotte in sede di conversione.

Effetti sulle domande presentate a marzo 2019

Le domande presentate nel mese di marzo 2019 e accolte, con decorrenza del beneficio da aprile 2019, vengono poste in pagamento fino alla mensilità di settembre 2019. A decorrere da ottobre 2019 occorre invece allineare le dichiarazioni già rese al contenuto previsto a regime dai nuovi modelli di domanda.

Tra le dichiarazioni da aggiornare, il documento richiama espressamente quella di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c-bis), relativa:

  • alla mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo;
  • all’assenza di condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019.

Finalità dell’integrazione delle dichiarazioni

Per evitare che i beneficiari con decorrenza aprile debbano presentare una nuova domanda, con aggravio di tempi, costi e carico sui sistemi informativi, il documento prevede che i nuclei interessati possano integrare le dichiarazioni di responsabilità già rese. Tale integrazione serve anche a garantire la continuità del processo di presa in carico presso i Centri per l’impiego e i Comuni.

Se tutte le condizioni di legge risultano soddisfatte, l’aggiornamento consente la prosecuzione del beneficio economico senza soluzione di continuità.

Comunicazione al cittadino e accesso alla procedura web

A partire dal 4 ottobre 2019, l’INPS invia ai recapiti sms/e-mail indicati nella domanda una comunicazione con il link:

https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione

Il collegamento avviene in ambiente Internet senza necessità di PIN. Per accedere alla procedura, il richiedente deve inserire:

  • il protocollo della pratica Rdc/Pdc, ad esempio INPS-RDC-2019-xxxxx;
  • il codice fiscale del richiedente;
  • il codice alfanumerico ricevuto via e-mail o sms.

L’autenticazione avviene previa visualizzazione di un’informativa che indica che le dichiarazioni da aggiornare sono quelle contenute nei quadri F, "Condizioni necessarie per godere del beneficio", e G, "Sottoscrizione dichiarazione", del nuovo modello di domanda di Reddito e Pensione di cittadinanza vigente dopo la conversione in legge del D.L. n. 4/2019.

Se il riscontro non va a buon fine, il sistema restituisce il messaggio: "Non è possibile procedere con la sottoscrizione delle dichiarazioni aggiornate in quanto i dati inseriti non sono corretti". È comunque possibile effettuare nuovi tentativi di autenticazione.

Sottoscrizione delle dichiarazioni aggiornate

Dopo il corretto riscontro, l’utente può proseguire con il pulsante "CONTINUA" e accedere alla pagina per la sottoscrizione. Il documento precisa che tutte le dichiarazioni devono essere verificate contestualmente e che, se i requisiti non sussistono alla data di presentazione originaria della domanda oppure al momento della sottoscrizione del modello RdC/PdC – Com Esteso, non si deve procedere alla sottoscrizione, per evitare responsabilità per dichiarazioni non veritiere.

L’ultimo passaggio consiste nel:

  • apporre la spunta sul riquadro relativo alla presa visione dell’informativa privacy del modello "SR 180";
  • completare l’operazione con la sottoscrizione della pagina.

L’aggiornamento si considera effettuato solo in caso di esito positivo dell’operazione, comunicato dalla procedura con apposito messaggio.

Termine operativo e conseguenze del mancato aggiornamento

Il collegamento alla pagina rimane sempre attivo, ma per consentire l’elaborazione tempestiva della rata di ottobre 2019 le dichiarazioni devono essere aggiornate non oltre il 21 ottobre 2019.

Per i soggetti che non provvedono entro tale data, la prestazione resta sospesa fino all’acquisizione della dichiarazione e alla ripresa dell’elaborazione secondo il consueto calendario.

Assistenza presso sedi INPS, CAF e Patronati

Il documento evidenzia che la procedura è stata strutturata in forma semplificata, ma non tutti gli interessati potrebbero essere in grado di completarla autonomamente. È quindi possibile un afflusso agli sportelli delle sedi INPS per richiedere assistenza.

Analogamente, anche CAF ed enti di Patronato possono ricevere utenti che necessitano di supporto; tali intermediari sono stati informati dell’indispensabilità di procedere all’integrazione delle domande.

Inoltre, a partire dal 14 ottobre 2019, alle sedi INPS sarà disponibile una funzionalità per l’acquisizione dell’autocertificazione tramite applicazione intranet.

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