Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 3646 del 09-10-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento proroga al 15 ottobre 2019 la ripresa dei versamenti e degli adempimenti contributivi sospesi per il sisma 2016-2017, consentendo il pagamento in unica soluzione o in 120 rate mensili senza sanzioni e interessi. Regola modalità, destinatari, termini per la domanda telematica di rateizzazione, importi minimi e conseguenze del mancato pagamento.

ripresa dei versamenti dei contributi sospesi per sisma 2016-2017

Ripresa dei versamenti dei contributi sospesi per sisma 2016-2017

Il documento disciplina la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi sospesi a seguito degli eventi sismici 2016-2017. Viene indicata la proroga del termine finale e vengono fornite le istruzioni operative per il pagamento in unica soluzione o mediante rateizzazione.

Quadro normativo e proroghe dei termini

In origine, l’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, aveva previsto la ripresa dei versamenti sospesi entro il 30 ottobre 2017, senza sanzioni e interessi. Successivamente, l’articolo 1, comma 991, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aveva stabilito il termine del 1° giugno 2019, con possibilità di rateizzazione fino a 120 rate mensili a partire da giugno 2019.

Da ultimo, l’articolo 23, comma 1, lettera e-ter), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha ulteriormente prorogato la ripresa dei versamenti contributivi sospesi, fissando:

  • il pagamento in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019, senza sanzioni e interessi;
  • in alternativa, la rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, sempre senza sanzioni e interessi, con versamento entro il 15 ottobre 2019 dell’importo corrispondente alle prime cinque rate.

Modalità di pagamento e rateizzazione

Il documento precisa che la ripresa dei versamenti può avvenire in due modi:

  • in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019;
  • mediante rateizzazione fino a 120 rate mensili di pari importo.

Per accedere alla rateizzazione è necessaria la comunicazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, da presentare entro il 15 ottobre 2019, unitamente al pagamento dell’importo corrispondente alle prime cinque rate. Se la domanda era già stata presentata entro il 1° giugno 2019, non occorre inviarne una nuova: la proroga comporta infatti lo slittamento delle rate dalla seconda alla quinta, con necessità che entro il 15 ottobre 2019 sia comunque versato un importo complessivo pari alle prime cinque rate, includendo l’eventuale prima rata già corrisposta nel mese di maggio 2019.

Se nella domanda già presentata entro il 1° giugno 2019 non era stata inclusa una delle gestioni interessate dalla sospensione, occorre presentare una nuova domanda entro il 15 ottobre 2019 solo per la gestione mancante. È inoltre chiarito che la comunicazione può riguardare anche i contributi sospesi di una sola gestione previdenziale, anche se il contribuente è tenuto a più gestioni.

Soggetti interessati

Possono utilizzare la procedura i soggetti iscritti alle seguenti gestioni:

  • datori di lavoro con dipendenti;
  • artigiani e commercianti;
  • gestione separata committenti;
  • gestione separata lavoratori autonomi (liberi professionisti);
  • aziende agricole;
  • lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare;
  • datori di lavoro domestico;
  • gestione pubblica, limitatamente alle aziende con natura giuridica privata e con dipendenti.

In caso di stesso codice fiscale con posizioni in più gestioni previdenziali, è possibile presentare un’unica comunicazione, indicando l’esposizione debitoria per ciascuna gestione interessata.

Presentazione della domanda telematica

La volontà di avvalersi della rateazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal titolare, dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati.

Il format della comunicazione è stato riaperto ed è disponibile sul sito dell’Istituto nel percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi: sisma 2016-2017”.

Indicazioni operative per alcune gestioni

Per le modalità di versamento, sia in unica soluzione sia in forma rateale, si rinvia al messaggio n. 3247 del 6 settembre 2019, che ha fornito le istruzioni per la compilazione del modello F24, specifiche per ciascuna gestione.

Per i datori di lavoro con dipendenti, se la domanda è presentata per la prima volta entro il 15 ottobre 2019 e sono già stati eseguiti alcuni versamenti, occorre rideterminare il residuo da rateizzare. Nella sezione “Versamenti eseguiti N964 con esclusione della rata in scadenza all’1/06/2019” devono essere indicati i versamenti antecedenti all’istanza, escludendo la prima rata eventualmente versata entro il 1° giugno 2019, che va considerata come prima delle cinque rate richieste per l’accesso alla rateizzazione. L’importo complessivo corrispondente alle prime cinque rate va invece riportato nella sezione “Dichiarazione del versamento della prima rata”.

Per le aziende agricole, la Struttura territoriale competente ha inserito nel Cassetto previdenziale, nelle sezioni “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” e “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”, una comunicazione nella sezione “News individuali” contenente:

  • il prospetto riepilogativo dei periodi e degli importi non ancora pagati;
  • gli estremi da usare per il pagamento tramite modello F24.

Le aziende agricole che intendano pagare a rate devono versare entro il 15 ottobre 2019 l’importo corrispondente alle prime cinque rate, tenendo conto di eventuali rate già pagate.

Per gli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti si richiamano le istruzioni già fornite nei messaggi precedenti, in particolare il messaggio n. 3247 del 6 settembre 2019. La ripresa dei versamenti entro il 15 ottobre 2019, in unica soluzione o con il pagamento delle prime cinque rate in caso di rateizzazione, deve avvenire tramite modello F24, utilizzando l’apposita codeline presente nelle comunicazioni bidirezionali del Cassetto previdenziale, disponibili dal mese di maggio 2019 nella sezione “Atti emessi – dilazioni” con tipo atto “Indicazioni generiche per ripresa pagamenti su contributi sospesi”.

Importi, scadenze e decadenza dal piano

Il documento stabilisce che:

  • l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro;
  • le rate successive a quelle da versare entro il 15 ottobre 2019 devono essere pagate entro il giorno 16 di ogni mese;
  • il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal piano rateale.

In caso di decadenza, il debito residuo sarà gravato dagli interessi legali, formato in Avviso di Addebito e contestualmente affidato agli Agenti della Riscossione per le successive attività di recupero.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.