Messaggio numero 3604 del 04-10-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce come deve essere valutata, ai fini della maggiorazione dell'assegno per il nucleo familiare, la condizione dei minori con difficoltà persistenti. Esclude una semplice equiparazione automatica con l'indennità di frequenza e richiede una valutazione medico-legale di gravità medio-grave/grave, potendo però considerare anche i soggetti che percepiscono tale indennità. Se il minore è già stato valutato e registrato presso l'INPS, non è più necessaria la domanda di autorizzazione ANF.
Chiarimenti sull'accertamento dell'inabilità dei minori per la maggiorazione ANF
Chiarimenti sull'accertamento dell'inabilità ai fini della maggiorazione ANF
Il documento fornisce precisazioni operative sull'accertamento dell'inabilità dei soggetti minorenni componenti il nucleo familiare, ai fini della maggiorazione dell'assegno per il nucleo familiare (ANF). L'intervento mira a chiarire i criteri medico-legali da applicare e gli adempimenti istruttori richiesti alle strutture INPS.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina richiamata riguarda:
- l'articolo 3 del D.L. 13 gennaio 1988, n. 5;
- l'articolo 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
L'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 69/1988 stabilisce che l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo specifiche tabelle, con aumento dei livelli di reddito per i nuclei che comprendono soggetti:
- in assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, per infermità o difetto fisico o mentale;
- se minorenni, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Interpretazione della condizione del minore
La circolare richiama l'orientamento già espresso con la circolare n. 203/1988, secondo cui la formula relativa ai minori con difficoltà persistenti va intesa come riferita a un minore con un alto grado di disfunzione, assimilabile alla condizione utile per l'assegno di accompagnamento dei non deambulanti.
Viene poi evidenziato che, nel diverso ambito dell'invalidità civile, la legge 11 ottobre 1990, n. 289 ha introdotto l'indennità mensile di frequenza per il minore con difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni della propria età. Tuttavia, tale riconoscimento copre un ventaglio molto ampio di situazioni e non consente una trasposizione automatica della definizione da un istituto all'altro.
Criterio medico-legale per la maggiorazione ANF
Ai fini della maggiorazione dell'importo ANF, non è ammessa una mera traslazione della definizione utilizzata per l'indennità di frequenza. Il requisito medico-legale deve restare ancorato a una condizione disfunzionale di certa e severa gravità.
Possono quindi essere presi in considerazione anche i minori titolari dell'indennità di frequenza, ma solo previa verifica della reale gravità del quadro clinico.
Procedura istruttoria e accertamenti interni
Poiché il complesso menomativo dei minori titolari dell'indennità di frequenza può riferirsi a situazioni molto differenti, il documento dispone che sia richiesto un parere endoprocedimentale all'Ufficio medico legale di Sede per la disamina del caso.
Inoltre, viene precisato che l'attività è oggi semplificata dalla competenza dell'INPS nell'accertamento definitivo dell'invalidità civile, ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 20, comma 1, e dalla possibilità di utilizzare database integrati dell'invalidità civile con accesso ai dettagli sanitari utili alla valutazione.
La UOC/UOST deve esprimersi sulla presenza o meno di un'invalidità medio-grave/grave; solo in caso di esito positivo è possibile proseguire con gli ulteriori adempimenti.
Semplificazione degli adempimenti per l'istanza ANF
Il documento precisa infine che non è più necessario subordinare la procedibilità dell'istanza ANF all'autorizzazione, qualora il minore sia già stato valutato e storicizzato presso l'Istituto.
In tale ipotesi viene meno anche la necessità di presentare la domanda di Autorizzazione ANF.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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