Messaggio numero 3606 del 04-10-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra la modifica normativa introdotta dal decreto-legge n. 101/2019 al requisito contributivo per la DIS-COLL: per gli eventi di disoccupazione dal 5 settembre 2019 basta un mese di contribuzione nel periodo dal 1° gennaio dell’anno precedente alla cessazione. Conferma inoltre gli altri requisiti di accesso e segnala l’adeguamento dell’istruttoria delle domande su DsWeb.
Aggiornamento dei requisiti DIS-COLL
Modifica della disciplina DIS-COLL
Il documento riepiloga l’evoluzione normativa della DIS-COLL, prestazione di disoccupazione mensile destinata ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto, e successivamente anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. L’oggetto principale è l’aggiornamento del requisito contributivo di accesso, reso più favorevole dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.
Quadro normativo di riferimento
La DIS-COLL è stata istituita dall’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in via sperimentale per l’anno 2015, per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1° gennaio 2015. La prestazione è stata poi prorogata per il 2016 e per le cessazioni involontarie intervenute fino al 30 giugno 2017.
Successivamente, l’articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha stabilizzato la prestazione e ne ha esteso l’ambito soggettivo anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, per le cessazioni involontarie a partire dal 1° luglio 2017.
Novità introdotta dal decreto-legge n. 101/2019
L’articolo 2 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, rubricato "Modifiche al decreto legislativo n. 22 del 2015", ha modificato l’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015 con riferimento al requisito contributivo necessario per accedere alla DIS-COLL.
La modifica ha sostituito il precedente requisito dei tre mesi di contribuzione con un requisito più ridotto: occorre ora poter far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del lavoro e il medesimo evento.
Requisiti per gli eventi di disoccupazione dal 5 settembre 2019
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019, la DIS-COLL è riconosciuta a chi possiede congiuntamente i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione al momento della domanda, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- almeno un mese di contribuzione nel periodo dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro fino al predetto evento.
Aspetti procedurali e istruttoria delle domande
Il documento precisa che, per gli ulteriori aspetti della disciplina DIS-COLL non interessati dalla novità sul requisito contributivo, restano validi i rinvii alle circolari dell’Istituto già pubblicate in materia, con richiamo espresso alla circolare n. 115 del 2017.
Viene inoltre comunicato che l’istruttoria delle domande DIS-COLL, attivabile tramite l’applicazione DsWeb, è stata adeguata alle nuove disposizioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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