Messaggio numero 3634 del 08-10-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento aggiorna le istruzioni sullo sgravio contributivo per i premi corrisposti nel 2013, elevando il tetto della retribuzione agevolabile dal 2,25% al 2,47% e indicando come recuperare l’ulteriore quota spettante per datori di lavoro non agricoli, ex Enpals, agricoli e Gestione Pubblica. Sono richiamati limiti, condizioni di accesso, modalità operative e termini per il conguaglio.
Sgravio contributivo aggiuntivo sui premi di produttività 2013
Sgravio contributivo aggiuntivo sui premi corrisposti nel 2013
Il documento disciplina il recupero di una quota integrativa dello sgravio contributivo relativo ai premi corrisposti nel 2013 nell’ambito dei contratti collettivi di secondo livello. In seguito alla rideterminazione del tetto di accesso al beneficio, i datori di lavoro già autorizzati possono recuperare l’ulteriore percentuale spettante secondo le modalità operative previste per ciascuna gestione.
Quadro normativo e rideterminazione del tetto
In attuazione del decreto interministeriale 14 febbraio 2014, l’incentivo era stato inizialmente riconosciuto entro il limite del 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati. Il documento richiama la possibilità, prevista dall’articolo 2, comma 2, del decreto, di rideterminare il tetto in sede di Conferenza dei Servizi ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241/1990.
A conclusione dell’iter, le Amministrazioni interessate hanno concordato che le somme residue riferite all’anno 2013 consentano di elevare il tetto della retribuzione dei lavoratori interessati fino al 2,47%. Ne deriva che i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio possono recuperare l’ulteriore quota spettante, fino a un massimo di 0,22%, in sede di conguaglio contributivo.
Condizioni di fruizione e limiti applicabili
La percentuale aggiuntiva può essere fruita integralmente solo quando i premi complessivamente erogati si collocano nei limiti del tetto rideterminato del 2,47% oppure lo superano. Se invece l’erogazione oggetto di sgravio è inferiore a tale soglia, il datore di lavoro deve limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante.
Il documento precisa inoltre che lo sgravio contributivo è articolato come segue:
- entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
- totale sulla quota del lavoratore.
La concreta fruizione del beneficio resta subordinata anche al rispetto dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, quindi alla regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
In caso di indebita fruizione, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi dovuti e al pagamento delle sanzioni civili, ferma restando l’eventuale responsabilità penale se il fatto costituisce reato.
Esempio applicativo
Viene riportato un esempio numerico:
- retribuzione annua del lavoratore: € 40.000,00, comprensivi del premio;
- premio corrisposto: € 944,00, pari al 2,36% della retribuzione;
- tetto già richiesto e autorizzato al 2,25%: € 900,00;
- tetto al 2,47%: € 988,00;
- percentuale di incremento praticabile: 0,11%, al netto delle eventuali misure compensative previste dalla legislazione vigente.
Istruzioni operative per i datori di lavoro non agricoli
Alle posizioni contributive delle aziende non agricole già autorizzate allo sgravio è assegnato automaticamente il codice di autorizzazione “9D”. Per il conguaglio dell’ulteriore quota di incentivo spettante, i datori di lavoro possono utilizzare i codici causale già indicati nel messaggio n. 7978/2014, distinti in base alla tipologia contrattuale aziendale o territoriale.
In sede di conguaglio, il datore di lavoro deve restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Il recupero deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio, in applicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 5/1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Datori di lavoro iscritti alla gestione ex Enpals
Per i datori di lavoro iscritti alla gestione ex Enpals già ammessi allo sgravio, il recupero segue le indicazioni già previste per i datori di lavoro non agricoli. Il conguaglio va effettuato sui flussi UniEmens riferiti alle matricole con cui sono assolti gli obblighi contributivi, secondo quanto previsto dalla circolare n. 154/2014.
Il documento richiama inoltre che, per la generalità dei lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals, la retribuzione da considerare ai fini del beneficio aggiuntivo è quella già indicata nel messaggio n. 7978/2014 e che il contributo di solidarietà previsto per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e per il Fondo pensioni sportivi professionisti non è oggetto di sgravio, né per la quota datoriale né per quella del lavoratore.
Datori di lavoro agricoli
I datori di lavoro agricoli già ammessi allo sgravio per l’anno 2013 possono recuperare l’ulteriore percentuale spettante tramite compensazione sui contributi dovuti. Per gli adempimenti delle aziende e delle strutture territoriali si richiamano la circolare n. 111 del 14/10/2009 e il messaggio n. 21389 del 17/08/2010.
Per le operazioni contabili deve essere utilizzata la procedura “Movimenti contabili” di cui al messaggio n. 1243 del 27/03/2019. La richiesta dell’ulteriore quota di incentivo per l’anno 2013 deve essere presentata mediante il modulo “SC94”, disponibile sul sito dell’Istituto.
Datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica
Per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica già ammessi allo sgravio, il conguaglio dell’ulteriore quota deve essere esposto nel flusso UniEmens-ListaPosPA:
- utilizzando l’elemento per i dipendenti in servizio oppure l’elemento Causale 1 per i dipendenti cessati;
- indicando il contributo da recuperare nell’elemento di Recupero Sgravi;
- valorizzando l’anno di corresponsione degli importi oggetto dello sgravio e il Codice Recupero con il valore 2 (legge n. 247/2007).
Per questa categoria, lo sgravio contributivo è articolato nei seguenti limiti:
- fino a 23,80 punti percentuali per gli iscritti alle gestioni pensionistiche CPDEL, CPI e CPS;
- fino a 24,20 punti percentuali per gli iscritti alla gestione pensionistica CTPS;
- solo in caso di capienza residua, sulle “contribuzioni minori” da versare alla competente Gestione INPS, nel limite complessivo del 25%.
La quota a carico del lavoratore è pari all’8,85% per CPDEL, CPS e CPI e all’8,80% per CTPS. Non rientra nello sgravio il contributo dell’1% previsto dall’articolo 3-ter della legge n. 438/1992, né i contributi dovuti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e all’Assicurazione Sociale Vita.
Anche in questo caso, il datore di lavoro deve restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza e le operazioni di recupero devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio.
Note di dettaglio sui limiti di sgravio
Le note chiariscono alcuni profili specifici:
- per i lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals, la determinazione della retribuzione utile al beneficio aggiuntivo segue quanto già previsto nel messaggio n. 7978/2014;
- il contributo di solidarietà per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e per il Fondo pensioni sportivi professionisti è escluso dallo sgravio;
- la riduzione di 25 punti percentuali dell’aliquota datoriale costituisce la quota massima complessiva applicabile anche per aziende che versano la contribuzione pensionistica presso enti diversi dall’INPS;
- resta escluso lo sgravio per il contributo dello 0,30% di cui all’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978 e per la quota dello 0,30% di cui all’articolo 1, comma 62, della legge n. 247/2007;
- il contributo addizionale ASpI dell’1,40% può essere incluso solo per la quota non già oggetto di recupero ai sensi dell’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012;
- per i lavoratori del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo lo sgravio si applica prima sull’aliquota datoriale IVS e, solo in caso di capienza, sulle contribuzioni assistenziali;
- per tersicorei e ballerini iscritti all’ex Enpals successivamente al 31.12.1995, lo sgravio dell’aliquota datoriale è pari al 25% e non al 25,81%.
Per la quota a carico del lavoratore, la nota precisa che lo sgravio è pari al 9,19% per la generalità delle aziende, al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla CIGS, all’8,84% per gli operai assunti in agricoltura e al 5,84% per gli apprendisti. Non è oggetto di sgravio il contributo dell’1% dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia pensionabile; per l’anno 2013 tale limite è indicato in € 45.530,00 annui, pari a € 3.794,00 mensili. Per i tersicorei e ballerini iscritti all’ex Enpals successivamente al 31.12.1995, lo sgravio della quota lavoratore è pari al 9,89%.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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