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Messaggio

Messaggio numero 3635 del 08-10-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento definisce il nuovo assetto contributivo CUAF per i lavoratori iscritti al Fondo ex IPOST: revoca del C.A. 1C, attribuzione del C.A. 7F, aliquota ordinaria del 4,40% e istruzioni per il versamento degli arretrati dal 09/2014 al 09/2019, con scadenza al terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio.

revoca del codice di autorizzazione 1C e nuova aliquota CUAF per lavoratori ex IPOST

Revoca del codice 1C e nuova disciplina CUAF per il personale ex IPOST

Il documento interviene sull’assetto delle coperture assicurative relative agli assegni per il nucleo familiare per i lavoratori iscritti al Fondo speciale ex IPOST. In base agli orientamenti richiamati, viene prevista la revoca del codice di autorizzazione "1C" per le posizioni interessate e l’attribuzione del nuovo codice "7F", con conseguente definizione della misura contributiva CUAF applicabile.

Premessa e finalità dell’intervento

A seguito di un’attività di due diligence sugli obblighi contributivi di enti e aziende coinvolti in processi di privatizzazione e alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali, è stata effettuata un’analisi sulla copertura assicurativa in materia di assegni familiari per i lavoratori iscritti al Fondo speciale ex IPOST. L’obiettivo dichiarato è favorire comportamenti uniformi sul territorio nazionale, adeguando le posizioni aziendali alla disciplina contributiva ritenuta applicabile.

Per le posizioni interessate viene quindi disposta la revoca del codice di autorizzazione "1C", il cui significato è quello di esonero dal versamento del contributo CUAF, ove ancora presente. Per la società capogruppo Poste Italiane S.p.A. restano invece in corso ulteriori approfondimenti, tenuto conto delle peculiarità del regime previdenziale dei suoi dipendenti, spesso assimilato dalle norme a quello del pubblico impiego.

Determinazione dell’aliquota CUAF

Per la generalità dei datori di lavoro, l’articolo 25 della legge n. 845/1978 stabilisce un’aliquota CUAF pari al 6,20%. Il decreto ministeriale 21 febbraio 1996, in attuazione della legge n. 335/1995, ha però elevato al 32% l’aliquota contributiva di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, riducendo le aliquote delle prestazioni temporanee a carico della Gestione di cui all’articolo 24 della legge n. 88/1989.

Per i datori di lavoro con dipendenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il contributo ex CUAF è stato quindi ridotto al 2,48%. Per i soggetti iscritti ai Fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria tale riduzione non ha inciso sulla misura del contributo ex CUAF.

Per il personale iscritto al Fondo ex IPOST non risultano invece adottate analoghe disposizioni di incremento dell’aliquota IVS e di adeguamento dell’aliquota CUAF, come avvenuto per altre forme previdenziali sostitutive o esclusive. Ai fini del calcolo rilevano inoltre:

  • l’articolo 120 della legge n. 388/2000, che dal 1° febbraio 2001 prevede un esonero dall’aliquota per assegni per il nucleo familiare pari a 0,80 punti percentuali;
  • l’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, che dal 1° gennaio 2006 prevede un ulteriore esonero pari all’1%.

Ne consegue che per i lavoratori iscritti al Fondo ex IPOST il contributo di finanziamento dell’assicurazione per gli assegni per il nucleo familiare è fissato nella misura del 4,40% (6,20% - 1,80%).

Adeguamento delle posizioni aziendali

Per le posizioni aziendali con codice statistico contributivo diverso da 2.xx.xx e 3.xx.xx e contraddistinte dal codice autorizzazione "1V", le Sedi competenti dovranno provvedere, limitatamente alle matricole che saranno comunicate con successiva PEI, a:

  • revocare il C.A. "1C", ove presente;
  • attribuire a tutte le matricole interessate il C.A. "7F".

Il nuovo codice "7F" assume il significato di "aziende con personale iscritto alla gestione ex Ipost con aliquota CUAF pari al 4,40%". A partire dalle denunce di competenza ottobre 2019, tale codice determinerà l’applicazione dell’aliquota CUAF al 4,40%.

Versamento dei contributi arretrati

Poiché l’obbligo di versamento si estende anche ai periodi pregressi non prescritti, le aziende interessate devono versare la contribuzione dovuta per le mensilità da 09/2014 a 09/2019, assumendo come riferimento l’aliquota del 4,40%.

Il versamento va effettuato valorizzando l’elemento previsto nelle denunce contributive e indicando il codice di nuova istituzione "M222", con significato di "Arretrati Contributo CUAF aziende con personale iscritto alla gestione ex Ipost". Devono essere indicati:

  • l’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti;
  • il contributo, pari al 5,80% dell’imponibile (6,20% - 0,40%), poiché le aziende hanno fruito delle riduzioni contributive previste dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005.

Il documento precisa che le aziende hanno beneficiato di riduzioni degli oneri sociali nella misura dell’1,40% anziché dell’1,80% prevista per i datori di lavoro soggetti alla disciplina CUAF, e che tale riduzione ha inciso anche su altre contribuzioni minori.

Per le aziende che abbiano comunque già versato il contributo CUAF, ossia le matricole prive del C.A. "1C", deve essere corrisposta soltanto la differenza contributiva, con le medesime modalità. In tal caso la quota ancora dovuta è pari al 3,72% dell’imponibile, poiché una parte del contributo è stata già versata nella misura ridotta dello 0,68%.

Termini di versamento e conseguenze del mancato adempimento

Il versamento deve essere effettuato senza aggravio di oneri accessori entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio. Il termine è richiamato in coerenza con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 e attualizzata alla luce dell’articolo 116, comma 13, della legge n. 388/2000.

Se le aziende interessate non provvedono nei termini, le Strutture territoriali procederanno all’addebito tramite flusso di regolarizzazione interno, applicando gli oneri accessori.

Esclusione di alcune posizioni

L’intervento non riguarda le posizioni aziendali contrassegnate dal C.A. "4L", relativo al versamento della contribuzione aggiuntiva ex articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564. Tali posizioni sono infatti soggette per legge alla sola contribuzione IVS.

Precisazioni contenute nelle note

Le note finali chiariscono che il decreto ministeriale 21 febbraio 1996 ha ridefinito le aliquote del Fondo pensioni lavoratori dipendenti trasferendo 4,43 punti percentuali all’aliquota IVS e riducendo del 3,72% la contribuzione per il finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare, che si è così attestata al 2,48%.

È inoltre specificato che, per i lavoratori dipendenti di società del Gruppo Poste Italiane iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,68% (2,48% - 1,80%).

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