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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30791/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato già condannato in primo grado e poi in appello, con riduzione della pena, per plurime condotte di bancarotta connessa al fallimento di una società. La Corte d'appello di Roma aveva confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, nonché per bancarotta impropria da operazioni dolose collegata al sistematico inadempimento di debiti fiscali e previdenziali; aveva inoltre rideterminato la pena in anni tre di reclusione e riconosciuto la recidiva. In Cassazione la difesa ha proposto undici motivi e un motivo aggiunto: nullità per omessa notifica del rinvio della prima udienza per Covid; nullità e inutilizzabilità dell'acquisizione ex art. 507 c.p.p. del PVC dell'Agenzia delle Entrate; insussistenza dell'elemento materiale e soggettivo della bancarotta documentale per mancata consegna delle scritture e mancanza di conoscenza del fallimento; mancato proscioglimento da alcune distrazioni patrimoniali; mancata prova delle distrazioni ulteriori e dei capi relativi al fatturato; inutilizzabilità degli atti fiscali anche sul capo relativo alla bancarotta fiscale; insussistenza della debitoria tributaria e del nesso causale tra essa e il fallimento; erroneo riconoscimento della recidiva; omessa motivazione sul bilanciamento e sulla dosimetria della pena. Con il motivo aggiunto si è dedotto che la precedente sentenza ex art. 444 c.p.p. era ormai priva di effetti penali ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., sicché non poteva fondare la recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi salvo quello sulla recidiva e, per conseguenza, quello sul trattamento sanzionatorio. Ha escluso la recidiva perché il solo precedente penale dell'imputato era una sentenza di patteggiamento del 2002, mentre i fatti oggetto del giudizio erano del 2015; decorso il quinquennio previsto dall'art. 445, comma 2, c.p.p., erano estinti il reato e ogni effetto penale della precedente condanna, inclusa la sua rilevanza ai fini della recidiva. Di riflesso, ha annullato anche la decisione sulla pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per una nuova valutazione del bilanciamento tra circostanze e della misura della sanzione, tenendo conto anche del ridimensionamento di alcune condotte distrattive già operato nei gradi di merito. Nel resto il ricorso è stato rigettato, con conferma della responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e per bancarotta impropria da operazioni dolose.

Norme richiamate

  • art. 507 c.p.p.

    Il potere di integrazione probatoria del giudice non richiede una motivazione particolarmente articolata; l'eventuale insufficienza della motivazione sull'acquisizione non determina di per sé inutilizzabilità o invalidità dell'atto.

  • artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p.

    Le nullità a regime intermedio devono essere eccepite nei termini di legge, altrimenti restano sanate.

  • art. 49 legge fall.

    È richiamato per ribadire l'obbligo del fallito/amministratore di comunicare i cambiamenti di residenza o domicilio e la non giustificabilità dell'irreperibilità.

  • art. 86 legge fall.

    L'imprenditore fallito ha l'obbligo di consegnare al curatore tutte le scritture contabili e la documentazione richiesta; l'obbligo deriva direttamente dalla legge.

  • art. 15 legge fall.

    È richiamato per distinguere la documentazione da presentare in sede di convocazione da quella oggetto della successiva consegna al curatore.

  • art. 16 legge fall.

    È richiamato per distinguere l'ulteriore documentazione da presentare con la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 216 legge fall.

    Norma base della bancarotta fraudolenta, richiamata per la bancarotta documentale e patrimoniale.

  • art. 219 legge fall.

    Rileva come aggravante dei più fatti di bancarotta, residuata dopo l'esclusione della recidiva.

  • art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.

    La bancarotta impropria da operazioni dolose può consistere anche nel sistematico omesso pagamento di debiti fiscali e previdenziali, quando tale scelta abbia contribuito a determinare il dissesto.

  • art. 2639 c.c.

    Gli obblighi di consegna delle scritture si applicano anche all'amministratore di fatto.

  • art. 444 c.p.p.

    La precedente sentenza di patteggiamento rileva solo se non è decorso il quinquennio senza commissione di delitti della stessa indole.

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    Decorso il quinquennio dalla sentenza ex art. 444 c.p.p. senza nuovi delitti della stessa indole, il reato si estingue e cessano tutti gli effetti penali, compresa la rilevanza ai fini della recidiva.

Massime di principio

  • La nullità derivante dall'omessa notificazione di un rinvio d'udienza disposto prima dell'instaurazione del dibattimento ha natura di nullità a regime intermedio e deve essere dedotta tempestivamente nel grado in cui si verifica; in difetto, si sana.
  • L'acquisizione di documenti ai sensi dell'art. 507 c.p.p. non richiede una motivazione particolarmente analitica e non comporta, di per sé, inutilizzabilità o invalidità del materiale acquisito, se le parti hanno avuto possibilità di interloquire.
  • Nel fallimento, l'obbligo di consegna al curatore delle scritture contabili e della documentazione necessaria discende direttamente dalla legge e non dipende da una specifica convocazione del curatore; la mancata consegna può integrare bancarotta fraudolenta documentale specifica se rende impossibile o ostacola concretamente la ricostruzione del patrimonio e degli affari.
  • Il dolo della bancarotta fraudolenta documentale specifica può essere desunto da indici fattuali convergenti, tra cui irreperibilità dell'amministratore, omessa consegna della contabilità, assenza di scritture per un lungo periodo e obiettiva compromissione della ricostruzione fallimentare.
  • La bancarotta fraudolenta patrimoniale può essere integrata da una pluralità di condotte omogenee e temporalmente contigue che formano un unico episodio criminoso; se una singola voce distrattiva viene meno, ciò non impone automaticamente l'assoluzione parziale, ma impone il ridimensionamento complessivo del fatto e del trattamento sanzionatorio.
  • Per la bancarotta impropria da operazioni dolose, il riferimento causale è al dissesto economico sostanziale della società, non al soggetto che ha chiesto il fallimento; è sufficiente che la condotta dolosa abbia determinato o aggravato il dissesto poi sfociato nella declaratoria.
  • Il sistematico omesso pagamento di imposte e contributi può costituire operazione dolosa ai fini della bancarotta impropria quando sia espressione di una scelta gestionale consapevole e abbia prodotto un aggravamento prevedibile dell'esposizione debitoria fino al dissesto.
  • La precedente sentenza di patteggiamento perde ogni effetto penale, anche ai fini della recidiva, se decorre il termine quinquennale senza nuovi delitti della stessa indole; tale effetto opera ipso iure, senza necessità di declaratoria del giudice dell'esecuzione.
  • Quando viene meno un'aggravante come la recidiva, il giudice di rinvio deve riconsiderare il giudizio di bilanciamento tra circostanze e la determinazione della pena, tenendo conto dell'eventuale ridimensionamento delle condotte accertate.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta semplice
RamiReati fallimentari
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiNullità processualeInutilizzabilità della provaPrescrizione del reato

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