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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2228

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2228 del Consiglio del 14 novembre 2022 che attua il regolamento (UE) 2018/1542 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

Normativa europea32022R2228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2228 aggiorna l'elenco dei destinatari di misure restrittive previsto dal regolamento (UE) 2018/1542 in materia di armi chimiche. Alla luce degli sviluppi richiamati nei considerando, il Consiglio inserisce nell'allegato I dieci persone fisiche e un'entità ritenute coinvolte nell'uso, nei preparativi o nel sostegno materiale e tecnico all'uso di armi chimiche. L'atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 aggiungendo dieci persone fisiche e un'entità all'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive per la proliferazione e l'uso di armi chimiche.

Ambito di applicazione

Si applica nell'ambito del regime sanzionatorio dell'Unione contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche istituito dal regolamento (UE) 2018/1542. Incide sui soggetti elencati nell'allegato I di tale regolamento, ossia persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi collegati a preparativi, impiego o sostegno materiale/tecnico all'uso di armi chimiche. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, senza ulteriori atti di recepimento. Non introduce esclusioni generali ulteriori rispetto al perimetro già previsto dal regolamento base.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2228 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

Il regolamento interviene nel quadro del regime sanzionatorio dell'Unione istituito dal regolamento (UE) 2018/1542. I considerando richiamano, da un lato, il caso Navalny e, dall'altro, il persistente uso di armi chimiche da parte della Siria e le preoccupazioni dell'Unione per la mancata osservanza della Convenzione sulle armi chimiche.

Finalità e contesto

L'atto ha natura meramente modificativa e mira ad adeguare l'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive alla luce di condotte ritenute connesse all'uso o al sostegno all'uso di armi chimiche. Il Consiglio ritiene opportuno inserire nell'allegato I del regolamento base dieci persone fisiche e un'entità, in ragione della loro presunta partecipazione a preparativi, esecuzione, copertura, supporto tecnico o supporto materiale relativi ad attività collegate ad armi chimiche.

Base giuridica e struttura dell'intervento

Il regolamento è adottato in esecuzione del regolamento (UE) 2018/1542, con richiamo espresso all'articolo 12 di quest'ultimo. La disciplina sostanziale non viene riscritta: l'intervento si limita a modificare l'allegato I del regolamento base, che contiene l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive.

Ambito delle nuove designazioni

Le nuove iscrizioni riguardano due gruppi di soggetti:

  • soggetti collegati all'avvelenamento di Alexei Navalny con un agente nervino di tipo Novichok a Tomsk il 20 agosto 2020, con ruoli descritti come coinvolgimento nei preparativi, nell'esecuzione, nella sorveglianza o nella copertura dell'operazione, nonché nella fornitura di sostegno tecnico e materiale;
  • soggetti collegati al settore chimico/metallurgico siriano, in particolare a MHD Nazier Houranieh & Sons Co e al Syrian Studies and Research Centre (SSRC), per il supporto materiale alla fabbricazione di materiali destinati a vettori di armi chimiche.

Tra le persone fisiche inserite figurano, tra gli altri, agenti o funzionari del Servizio federale di sicurezza (FSB) russo e soggetti indicati come esperti di armi chimiche o responsabili di strutture operative e tecniche. Per MHD Nazier Houranieh & Sons Co è precisato che opera nel settore metallurgico e fornisce al SSRC materiali impiegati nella fabbricazione di vettori di armi chimiche.

Effetti giuridici

L'effetto pratico del regolamento consiste nell'estensione delle misure restrittive già previste dal regolamento (UE) 2018/1542 ai nuovi nominativi elencati nell'allegato. Il testo non contiene una disciplina autonoma di sanzioni, deroghe o procedure applicative ulteriori, ma opera per rinvio all'impianto del regolamento base.

Entrata in vigore

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1542

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. L'intervento consiste nell'inserimento di nuovi nominativi nella rubrica relativa all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2 del regolamento base.

Nuove designazioni: persone fisiche

L'allegato inserisce dieci persone fisiche nell'elenco sanzionatorio: Alexey Alexandrovich Alexandrov, Vladimir Alexandrovich Panyaev, Ivan Vladimirovich Osipov, Artur Aleksandrovich Zhirov, Kirill Yurievich Vasiliev, Konstantin Borisovich Kudryavtsev, Stanislav Valentinovich Makshakov, Vladimir Mikhaylovich Bogdanov, Chadi Houranieh e Mohammad Nazier Houranieh. Per ciascuno sono indicati identificativi essenziali, alias, cittadinanza, data di nascita e motivi della designazione.

Nuova designazione: persona giuridica

L'allegato inserisce MHD Nazier Houranieh & Sons Co tra le persone giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive. L'entità è qualificata come impresa del settore metallurgico che fornisce al Syrian Studies and Research Centre (SSRC) materiali impiegati nella fabbricazione di vettori di armi chimiche.

Motivi della designazione

Le designazioni si fondano su due nuclei fattuali: da un lato, il coinvolgimento di diversi soggetti nei preparativi, nell'esecuzione, nella sorveglianza o nella copertura dell'avvelenamento di Alexei Navalny con un agente nervino di tipo Novichok a Tomsk il 20 agosto 2020; dall'altro, il sostegno materiale e tecnico alla fabbricazione di mezzi collegati alle armi chimiche in relazione alla Siria e al Syrian Studies and Research Centre (SSRC). I considerando richiamano l'uso di armi chimiche, la grave violazione del diritto internazionale e la persistente minaccia della proliferazione.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunenon proliferazionearmi chimichediritto internazionale

Testo integrale

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