Regolamento (UE) 2022/2229
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2229 del Consiglio del 14 novembre 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco sanzionatorio del regolamento (UE) n. 269/2014. Alla luce del sostegno militare iraniano alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, il Consiglio inserisce nell’allegato I due persone fisiche e due entità legate al programma iraniano di UAV e alla loro fornitura alla Federazione russa. L’atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 inserendo quattro nuovi soggetti irach? no: iraniani, tra persone fisiche ed entità, collegati al programma UAV e al sostegno militare alla Russia.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Riguarda le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014 nei confronti di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Con il presente atto vengono aggiunti all’elenco di cui all’allegato I due persone fisiche e due entità coinvolte nell’elaborazione e nella fornitura di velivoli senza pilota (UAV) alla Russia.
Modifica dell’elenco sanzionatorio relativo all’Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2229 interviene sul quadro sanzionatorio dell’Unione istituito dal regolamento (UE) n. 269/2014, relativo a misure restrittive contro azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il Consiglio motiva l’adozione del provvedimento con la gravità della situazione e con il sostegno militare fornito dal regime iraniano alla guerra di aggressione della Russia, in particolare attraverso il programma di velivoli senza pilota (UAV).
Ambito e natura dell’intervento
L’atto non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, che contiene l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive. L’aggiornamento consiste nell’inserimento di due persone fisiche e due entità legate allo sviluppo, alla supervisione e alla fornitura di UAV alla Federazione russa.
Soggetti aggiunti all’allegato I
Persone fisiche
- Hossein Salami (n. 1266), maggiore generale e comandante del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche.
- Amir Ali Hajizadeh (n. 1267), brigadier generale e comandante della Forza aerospaziale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche.
Per entrambi, il Consiglio rileva che, in ragione delle rispettive funzioni, sono responsabili della cooperazione nel settore della difesa relativa agli UAV e della fornitura di UAV alla Federazione russa per il loro impiego nella guerra di aggressione contro l’Ucraina. La loro iscrizione è quindi fondata sulla responsabilità di sostenere azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Entità
- Forza aerospaziale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC ASF) (n. 120): è indicata come responsabile dello sviluppo del programma iraniano di UAV, inclusi Shahed-136 e Mohajer-6, utilizzati dalla Russia nel conflitto contro l’Ucraina.
- Qods Aviation Industries (n. 121): società iraniana attiva nella progettazione e fabbricazione di UAV; risulta controllata dall’Iran Aviation Industries Organisation, a sua volta collegata al ministero della Difesa iraniano, e associata alla produzione di droni Mohajer-6 forniti alla Russia.
Per entrambe le entità, la motivazione dell’iscrizione è il sostegno materiale ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Effetti giuridici e decorrenza
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore immediata, ossia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con conseguente efficacia automatica dell’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio a livello unionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, con inserimento di quattro nuovi soggetti nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive.
Nuove iscrizioni: persone fisiche
Sono inseriti nell’elenco Hossein Salami (n. 1266) e Amir Ali Hajizadeh (n. 1267), entrambi con cariche apicali nel Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Le motivazioni indicano il loro ruolo nel controllo e nella supervisione del programma iraniano di UAV e nella cooperazione relativa alla fornitura di droni alla Federazione russa per l’uso nella guerra contro l’Ucraina.
Nuove iscrizioni: entità
Sono inserite nell’elenco la Forza aerospaziale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC ASF, n. 120) e Qods Aviation Industries (n. 121). Le motivazioni richiamano il loro coinvolgimento nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura di UAV, inclusi Shahed-136 e Mohajer-6, utilizzati dalla Russia nel conflitto contro l’Ucraina.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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