Regolamento (UE) 2022/2237
Regolamento (UE) 2022/2237 del Consiglio del 14 novembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1183/2005 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE relativo alla RDC per allinearlo alla risoluzione 2641 (2022) del Consiglio di sicurezza ONU e alla corrispondente decisione PESC 2022/2241. Le modifiche riguardano, da un lato, l’obbligo di notifica preventiva al comitato sanzioni per talune forniture di assistenza collegate ad attività militari e, dall’altro, l’estensione dei criteri di designazione alle condotte connesse agli ordigni esplosivi improvvisati. Il testo conferma inoltre l’eccezione per alcuni destinatari e usi umanitari o protettivi. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica delle misure restrittive UE nei confronti della Repubblica democratica del Congo, con aggiornamento dei criteri di designazione e delle regole su assistenza tecnica/finanziaria e notifiche per attività militari.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, agli operatori economici e, più in generale, a tutte le persone fisiche e giuridiche soggette al diritto dell’Unione, in relazione alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 1183/2005 sulla Repubblica democratica del Congo (RDC). Riguarda in particolare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria e servizi di intermediazione collegati ad attività militari nella RDC, nonché i criteri di inserimento in elenco di persone ed entità coinvolte in ordigni esplosivi improvvisati. Restano ferme le eccezioni già previste per MONUSCO, per la task force regionale dell’Unione africana e per equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo. Il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica delle misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1183/2005, che costituisce la base delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC). Il provvedimento recepisce l’evoluzione del quadro ONU, in particolare la risoluzione 2641 (2022) del Consiglio di sicurezza, e si coordina con la decisione (PESC) 2022/2241 del Consiglio, adottata lo stesso giorno.
Contesto normativo e finalità
Dai considerando emerge che il regime UE è finalizzato a contrastare le violazioni dell’embargo sulle armi relativo alla RDC e a garantire un’applicazione uniforme delle misure in tutti gli Stati membri. La modifica legislativa è resa necessaria per allineare il diritto dell’Unione ai nuovi criteri di designazione e alle nuove regole di notifica previste in sede ONU.
Notifica preventiva di assistenza collegata ad attività militari
L’articolo 1 bis, paragrafo 2, viene riscritto per confermare che la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione collegati ad attività militari, quando diretti a soggetti nell’RDC o destinati a un uso nell’RDC, deve essere preventivamente notificata al comitato delle sanzioni istituito dalla risoluzione ONU 1533 (2004).
La notifica deve includere tutte le informazioni pertinenti e, se del caso:
- l’indicazione dell’utilizzatore finale;
- la data proposta per la fornitura;
- l’itinerario delle spedizioni.
Restano escluse dall’obbligo di notifica le ipotesi già previste dal regime vigente, ossia la fornitura alla MONUSCO, alla task force regionale dell’Unione africana e i casi relativi a equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo, nei limiti dell’articolo 1 ter, paragrafo 1.
Eccezioni per equipaggiamenti non letali a uso umanitario o protettivo
L’articolo 1 ter, paragrafo 1, lettera b), viene modificato per precisare che l’eccezione riguarda l’assistenza tecnica, i finanziamenti, l’assistenza finanziaria e i servizi di intermediazione riferiti a equipaggiamenti militari non letali, purché destinati esclusivamente a un uso umanitario o protettivo.
Nuovo criterio di designazione: ordigni esplosivi improvvisati
L’articolo 2 bis, paragrafo 1, è integrato con una nuova lettera k), che amplia i presupposti per l’inserimento in elenco di persone, entità o organismi soggetti a misure restrittive. In particolare, possono essere designati i soggetti implicati:
- nella produzione, fabbricazione o uso di ordigni esplosivi improvvisati nella RDC;
- nella commissione, pianificazione, ordine, favoreggiamento, concorso o assistenza di altro tipo finalizzati all’esecuzione di attacchi con ordigni esplosivi improvvisati nella RDC.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e vincola integralmente gli operatori interessati, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento del regime sanzionatorio per la RDC
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1183/2005, che attua la decisione 2010/788/PESC e disciplina misure restrittive nei confronti di persone che violano l’embargo sulle armi relativo alla RDC, inclusi il congelamento dei beni.
Notifica preventiva per assistenza collegata ad attività militari
L’articolo 1 bis, paragrafo 2, è sostituito: la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione collegati ad attività militari a qualsiasi persona, entità o organismo non governativo o di altra natura nell’RDC, o per un uso nell’RDC, deve essere notificata preventivamente al comitato delle sanzioni istituito dal punto 8 della risoluzione ONU 1533 (2004). La notifica deve contenere tutte le informazioni pertinenti, incluso, se del caso, l’utilizzatore finale, la data proposta per la fornitura e l’itinerario delle spedizioni.
Eccezione per MONUSCO, task force regionale e equipaggiamenti non letali
L’articolo 1 ter, paragrafo 1, lettera b), è sostituito per chiarire che l’eccezione riguarda l’assistenza tecnica, i finanziamenti, l’assistenza finanziaria o i servizi di intermediazione in relazione a equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo.
Nuovo criterio di designazione per ordigni esplosivi improvvisati
All’articolo 2 bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera k), che consente la designazione di soggetti implicati nella produzione, fabbricazione o uso di ordigni esplosivi improvvisati nella RDC, nonché di chi commetta, pianifichi, ordini, favorisca, concorra o presti assistenza di altro tipo finalizzata all’esecuzione di attacchi con tali ordigni nella RDC.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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