Regolamento (UE) 2022/2259
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2259 della Commissione del 14 novembre 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione NC di una specifica merce: un anello di plastica con componente aromatica destinato a profumare l’aria aspirata durante l’uso di una borraccia. La Commissione lo inquadra nel codice NC 3307 90 00, escludendo la voce 3302 perché il prodotto non aromatizza il liquido ma l’aria inspirata. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo inquadramento. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione nella nomenclatura combinata di un anello di plastica con striscia aromatica destinato a profumare l’aria aspirata da specifiche borracce.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione doganale, nella nomenclatura combinata (NC), delle merci descritte nell’allegato del regolamento. Rileva per gli operatori economici, importatori, esportatori e autorità doganali degli Stati membri ai fini dell’applicazione uniforme delle misure tariffarie nell’Unione europea. Riguarda in particolare il prodotto descritto come anello di plastica con tessuto non tessuto impregnato di sostanze odorifere, venduto al dettaglio come capsula aromatica. Non disciplina altri prodotti oltre a quelli espressamente indicati in allegato.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2259 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione, ai sensi del codice doganale dell’Unione e delle regole generali di interpretazione della NC. Il caso concreto riguarda un prodotto venduto come capsula aromatica da usare con specifiche borracce, finalizzato a profumare l’aria aspirata durante l’assunzione dell’acqua, producendo una percezione retronasale di bevanda aromatizzata.
Ambito di applicazione
Il provvedimento ha portata tipicamente doganale e riguarda la classificazione tariffaria di una merce specificamente descritta nell’allegato. Esso è destinato a incidere sull’operato delle autorità doganali e degli operatori economici che importano o commercializzano il prodotto nell’Unione, poiché la classificazione NC determina il trattamento tariffario e, più in generale, l’inquadramento doganale uniforme negli Stati membri.
Fondamento normativo e criteri di classificazione
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87, che fissa le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. In base a tali regole, le merci descritte nell’allegato devono essere classificate nel codice NC corrispondente indicato nella tabella.
Classificazione del prodotto e ragioni dell’esclusione di altre voci
L’allegato descrive un anello di plastica con diametro esterno di circa 4 cm e interno di circa 2 cm, dotato di aperture interne ed esterne e contenente una striscia di tessuto non tessuto impregnata con sostanze odorifere. Il prodotto è confezionato in sacchetti di foglio di alluminio composito e venduto al dettaglio come capsula aromatica destinata alla produzione di fragranza.
La Commissione lo classifica nel codice NC 3307 90 00, qualificandolo come "altri prodotti per profumeria preparati non nominati né compresi altrove". Viene espressamente esclusa la voce 3302, poiché il prodotto:
- non è del tipo usato come materia prima nell’industria;
- non è una preparazione del tipo usato nella fabbricazione delle bevande;
- non aggiunge aroma al liquido;
- non conferisce fragranza alla bevanda stessa.
La funzione del prodotto è invece quella di aromatizzare l’aria aspirata con l’acqua dalla borraccia, mediante un prodotto per profumeria preparato ai sensi della nota 4 del capitolo 33.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Per evitare effetti pregiudizievoli immediati sui titolari di informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate, l’articolo 2 consente che le ITV non conformi al nuovo regolamento continuino a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore. La disposizione si coordina con l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, assicurando un’uniforme classificazione doganale del prodotto in tutta l’Unione.
Disposizioni principali
Classificazione del prodotto nell’NC
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, cioè 3307 90 00 per il prodotto in questione.
Motivazione tecnica della classificazione
Dall’allegato emerge che la classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata, sulla nota 4 del capitolo 33 e sul testo dei codici NC 3307 e 3307 90 00. La Commissione precisa che il prodotto non è una materia prima industriale né una preparazione per bevande, non aggiunge aroma al liquido e quindi non può rientrare nella voce 3302; è invece un prodotto di profumeria preparato ai sensi della nota 4 del capitolo 33.
Periodo transitorio per le ITV non conformi
L’articolo 2 stabilisce che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2228
- Regolamento · 14 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2229
- Regolamento · 14 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2230
- Regolamento · 14 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2231
- Regolamento · 14 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2237
- Regolamento · 14 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2253
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →