Ordinanza n. 2893/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento a) della Graduatoria Unica Nazionale per l’ammissione ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, emanata dal Ministero dell’Università e della Ricerca e pubblicata sul portale https://www.universitaly.it in data 08.01.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria unica nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria unica nazionale e ha chiesto, in via cautelare, l’ammissione con riserva in soprannumero. Ha contestato i criteri di formazione della graduatoria e le modalità di accesso, censurando in particolare il D.M. n. 1115/2025; ha dedotto l’illegittimità della disciplina sopravvenuta, la violazione del principio di anonimato delle prove e la violazione della normativa a tutela degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, lamentando la mancata concessione di ulteriori strumenti compensativi, quali dizionario digitale o vocabolario. Dagli atti risultava che aveva conseguito valutazioni insufficienti in Biologia, Fisica e Chimica, senza raggiungere in alcuna prova la soglia di 18/30. La ricorrente aveva ottenuto il tempo aggiuntivo del 30% e la calcolatrice non scientifica, ma non aveva previamente richiesto all’Amministrazione il dizionario digitale o il vocabolario.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora. In primo luogo, ha rilevato che la ricorrente non avrebbe potuto essere inserita in graduatoria né secondo la disciplina originaria dei DD.MM. nn. 418/2025 e 454/2025, che richiedeva il superamento di tutte e tre le prove con almeno 18/30, né secondo la disciplina sopravvenuta del D.M. n. 1115/2025, che aveva ampliato l’accesso consentendo l’inserimento di chi avesse almeno una sufficienza. Le censure sulla graduatoria difettavano quindi della prova di resistenza, non essendo dimostrato che, anche in caso di accoglimento, la candidata avrebbe raggiunto una sufficienza o una posizione utile. L’interesse risultava inoltre strumentale alla caducazione dell’intera procedura, mentre la richiesta di ammissione in soprannumero era incoerente con una domanda demolitoria. Quanto al D.M. n. 1115/2025, il giudice ha ritenuto il sistema delle nove sezioni non manifestamente irragionevole né sproporzionato: esso mantiene la priorità dei candidati con tre sufficienze secondo le regole originarie e ordina per fasce gli altri candidati, bilanciando copertura dei posti e affidamento dei candidati maggiormente conformi al modello originario. La disciplina sopravvenuta aveva inciso soltanto sulla formazione della graduatoria, non sui programmi, sulle modalità delle prove o sulla loro valutazione, sicché la prospettazione di una diversa preparazione era ipotetica e non provata. La censura sull’anonimato è stata ritenuta fondata su mere ipotesi, in assenza di elementi concreti circa la possibilità di collegare gli elaborati ai candidati durante la correzione; le modalità di separazione dei dati anagrafici, codici identificativi e abbinamento informatizzato successivo non evidenziavano violazioni rilevanti. La censura DSA non era utilmente proponibile quanto agli strumenti mai richiesti e, comunque, l’esclusione di dizionari e vocabolari nelle prove scientifiche a risposta multipla e a completamento non appariva manifestamente irragionevole o sproporzionata. Il periculum è stato escluso anche perché la ricorrente non aveva dimostrato la possibilità di conseguire una posizione utile e la misura richiesta avrebbe inciso sulla stabilità della procedura e sul regolare svolgimento delle attività didattiche. Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria, prescrivendo la pubblicazione sul sito ministeriale del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati entro venti giorni, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e la valutazione sommaria di fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025
Demanda al decreto ministeriale la definizione dei criteri di formazione della graduatoria nazionale.
D.M. n. 418/2025
Disciplina le prove del semestre aperto e le garanzie per gli studenti con DSA, prevedendo il tempo aggiuntivo e la valutazione degli ulteriori strumenti compensativi.
D.M. n. 454/2025
Insieme al D.M. n. 418/2025, costituisce la disciplina originaria della procedura, che subordinava l’accesso alla graduatoria al conseguimento di almeno 18/30 in ciascuna prova.
D.M. n. 1115/2025
Introduce un meccanismo ampliativo di accesso alla graduatoria, articolato in nove sezioni e fondato sul numero e sulle modalità di conseguimento delle sufficienze; il sistema non è stato ritenuto manifestamente irragionevole o sproporzionato.
nota ministeriale n. 23333 del 14 novembre 2025
Individua gli strumenti compensativi autorizzati per gli studenti con DSA ed esclude, per tutti gli studenti, dizionari, vocabolari, formulari, tavole periodiche, mappe concettuali e dispositivi elettronici.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, in presenza di difficoltà oggettiva nella notifica ordinaria a un numero elevato di controinteressati, l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
art. 49 c.p.a.
Disciplina l’integrazione del contraddittorio e richiede che la notificazione per pubblici proclami indichi specificamente i destinatari, non potendo ridursi a mera pubblicità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto dal giudice.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In una procedura selettiva, il candidato non può utilmente impugnare i criteri di formazione della graduatoria se, anche nell’ipotesi di accoglimento delle censure, non dimostra di poter raggiungere i requisiti minimi di accesso e una posizione utile: manca la prova di resistenza e l’interesse resta meramente strumentale.
- La disciplina sopravvenuta che amplia la platea degli ammessi a una graduatoria non è lesiva, per il candidato che non possiede neppure i requisiti minimi introdotti dalla disciplina ampliativa, se l’annullamento della disciplina non gli consentirebbe comunque di conseguire l’utilità finale perseguita.
- Un sistema di graduazione per fasce che mantenga la priorità dei candidati pienamente conformi ai requisiti originari e ordini gli altri in base al numero e alle modalità delle sufficienze non è manifestamente irragionevole o sproporzionato quando bilanci l’esigenza di coprire i posti disponibili con la tutela dell’affidamento dei candidati conformi alle regole originarie.
- La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive non può essere affermata sulla base di mere irregolarità o ipotesi astratte: occorre la dimostrazione concreta di una compromissione della segretezza degli elaborati o della possibilità di collegarli all’identità dei candidati durante la correzione.
- Gli strumenti compensativi per studenti con DSA devono essere rapportati sia alla disabilità sia alla natura della prova e non possono tradursi in un vantaggio competitivo; inoltre, il candidato non può lamentare in giudizio il mancato riconoscimento di uno strumento compensativo mai richiesto all’Amministrazione.
- La notifica per pubblici proclami è ammissibile quando il numero dei controinteressati rende oggettivamente sommamente difficile la notifica ordinaria, ma deve indicare nominativamente i destinatari e assicurare la conoscibilità effettiva degli atti, non potendo ridursi a una mera pubblicità generica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 126/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 943/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1113/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1114/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1117/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 2892/2026 - Roma, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →