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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34796/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi: (1) omissione da parte della Corte d'appello di dare avviso alle parti circa la possibilità di sostituire la pena detentiva con pene sostitutive ex art. 20bis c.p. e disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. 10/10/2022, n.150), con la conseguente lesione del diritto dell'imputato di valutare la richiesta di pena sostitutiva; (2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (modificato dal d.lgs. 150/2022), che consente di valutare anche la condotta successiva al reato e che, per la difesa, avrebbe reso applicabile l'esimente alla fattispecie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: il ricorso è inammissibile perché, secondo la consolidata giurisprudenza, il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi sulle pene sostitutive solo se l'imputato ne faccia richiesta, che può essere formulata fino all'udienza di discussione in appello; non è dunque obbligo del giudice sollevare la questione d'ufficio. Sul secondo motivo: manifestamente infondato poiché, pur essendo la modifica di art. 131-bis c.p. retroattiva e applicabile, la difesa non aveva richiesto in appello l'applicazione dell'istituto; tale questione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità (art. 609 co. 2 c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata nell'imputazione per il concorso di persone nel reato; la Corte non discute specifiche interpretazioni della norma nella decisione di cassazione.

  • art. 55, comma 9, d.lgs. 21/11/2007, n.231 (oggi art. 493 ter cod. pen.)

    Norma sostanziale richiamata nella descrizione del reato contestato (uso indebito di carta bancomat); la qualificazione sostanziale del fatto è stata confermata dal giudice di merito.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dalla difesa come base per l'obbligo, a loro avviso, del giudice d'appello di avvisare sulle pene sostitutive; la Cassazione richiama la giurisprudenza che richiede una richiesta dell'imputato per far pronunciare il giudice sull'applicabilità delle pene sostitutive.

  • art. 95 d.lgs. 10/10/2022, n.150 (disciplina transitoria della riforma)

    Disposizione transitoria che rende possibile l'applicazione delle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma (c.d. riforma Cartabia); la Corte ricorda che l'applicabilità richiede istanza dell'imputato in appello.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma che prevede nuove pene sostitutive per pene detentive brevi; la Corte segnala che l'applicabilità in appello dipende da richiesta dell'imputato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, modificata dal d.lgs.150/2022 per includere la condotta successiva al reato; la Corte conferma che la modifica è retroattiva e rilevante ma la sua applicazione deve essere chiesta nel giudizio di appello e non può essere proposta per la prima volta in Cassazione.

  • art. 2 cod. pen.

    Principio di successione delle leggi penali nel tempo invocato dalla difesa per ottenere l'applicazione della modifica retroattiva; la Corte ne riconosce il principio ma sottolinea l'obbligo procedurale di sollevare la questione in appello.

  • art. 133, comma 1, cod. proc. pen.

    Criteri per la determinazione della pena, richiamati nella valutazione dell'esiguità del danno e della condotta successiva ai fini dell'art.131-bis; la Corte osserva che la valutazione va fatta anche considerando la condotta successiva, ma solo se dedotta in sede d'appello.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che limita la possibilità di introdurre per la prima volta in Cassazione questioni proponibili in appello; la Corte la applica per escludere la fattibilità del secondo motivo proposto per la prima volta in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Se si intende ottenere l'applicazione delle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma (d.lgs. 150/2022), l'imputato deve formulare esplicita richiesta almeno entro l'udienza di discussione in appello; il giudice d'appello non è obbligato a sollevare la questione d'ufficio.
  • Le modifiche di natura sostanziale favorevoli (es. art. 131-bis c.p. ampliato) sono applicabili retroattivamente, ma la loro operatività processuale va chiesta tempestivamente nel grado di merito competente (appello) e non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione.
  • In sede di impugnazione, è essenziale presentare tutte le istanze e le eccezioni rilevabili di merito (comprese quelle inerenti cause di non punibilità o sostituzioni di pena), perché la Cassazione non è il luogo per sollevare questioni che potevano e dovevano essere affrontate in appello.
  • La valutazione dell'eventuale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) comprende anche la condotta successiva al reato e l'entità del danno, ma tale valutazione richiede che la difesa abbia formulato la relativa istanza nel giudizio di appello.

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