Regolamento (UE) 2026/1880
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1880 del Consiglio, del 28 luglio 2026, che attua l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005, inserendo due persone e un’entità nell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive connesse alla situazione nella Repubblica democratica del Congo. L’intervento recepisce l’aggiornamento adottato dal comitato UNSC istituito dalla risoluzione 1533 (2004) il 14 luglio 2026. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell’elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo, mediante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi inclusi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005, con effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Il regolamento interviene sull’elenco delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dagli articoli 2 e 2 bis del regolamento base, in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo. L’atto produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e non prevede esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Aggiornamento delle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1880 del Consiglio attua l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005 e aggiorna l’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive connesse alla situazione nella Repubblica democratica del Congo. Il provvedimento recepisce l’inserimento, deciso il 14 luglio 2026 dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1533 (2004), di nuovi soggetti da sottoporre a restrizioni.
Base giuridica e finalità
L’atto modifica il regolamento base del 2005 per mantenere allineato l’elenco dell’Unione alle designazioni ONU rilevanti. Il considerando evidenzia che, a seguito dell’aggiornamento dell’elenco ONU, è opportuno aggiungere due persone e un’entità all’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005.
Ambito della modifica
La modifica riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005, cioè gli elenchi nominativi delle persone ed entità di cui agli articoli 2 e 2 bis. Non vengono introdotte nel testo fornito nuove categorie di obblighi, ma viene ampliato il novero dei soggetti colpiti dalle misure restrittive già previste dalla disciplina di base.
Persone aggiunte all’elenco
Nella sezione delle persone sono inseriti:
- Sebastien Uwimbabazi, anche indicato come Gilbert Kimenyi o Nyembo Kimenyi, qualificato come brigadier generale e leader delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR), nato nel 1968, cittadino ruandese, con indirizzo a Rutshuru, North Kivu, Repubblica democratica del Congo.
- Muhammed Lumisa, anche indicato come Muhamad Lumisa, L. Kato, Luminsa, Lumwinsa, Mukade o Mukake, qualificato come comandante, medico e capo della logistica esterna delle Forze Democratiche Alleate (ADF), nato tra il 1959 e il 1965 in Uganda, cittadino ugandese, con indirizzo nella Repubblica democratica del Congo.
Per entrambi è indicata la data di designazione ONU del 14 luglio 2026. Nel testo si precisa, in sintesi, che Uwimbabazi ha intrapreso o sostenuto atti che compromettono la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC, mentre Lumisa è descritto come coinvolto nella pianificazione, promozione e sostegno delle attività della milizia e nella logistica esterna del gruppo.
Entità aggiunta all’elenco
È inserita anche l’entità TWIRWANEHO, localizzata negli Hauts Plateaux, South Kivu, Repubblica democratica del Congo, con data di designazione ONU del 14 luglio 2026. Il testo la qualifica come gruppo armato congolese costituito tra il 2008 e l’inizio del 2010 e le attribuisce coinvolgimento in atrocità nella provincia del Kivu meridionale, incluse uccisioni di civili, reclutamento di bambini e attività che minacciano la pace e la sicurezza della popolazione.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come formula finale standard, si ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato per aggiungere due persone nella rubrica relativa alle persone di cui agli articoli 2 e 2 bis e un’entità nella sezione relativa alle entità di cui agli stessi articoli.
Nuove persone inserite nell’elenco
Sono aggiunti Sebastien Uwimbabazi, alias Gilbert Kimenyi / Nyembo Kimenyi, indicato come brigadier generale e leader delle FDLR, con data di designazione ONU 14 luglio 2026; e Muhammed Lumisa, alias Muhamad Lumisa, L. Kato, Luminsa, Lumwinsa, Mukade, Mukake, indicato come comandante, medico e capo della logistica esterna delle ADF, anch’egli designato l’14 luglio 2026.
Nuova entità inserita nell’elenco
È aggiunto TWIRWANEHO, gruppo armato congolese con sede negli Hauts Plateaux, South Kivu, Repubblica democratica del Congo, designato dall’ONU il 14 luglio 2026 e descritto come responsabile di atrocità, incluse uccisioni di civili e reclutamento di bambini.
Base normativa e recepimento della designazione ONU
L’atto è adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005, in attuazione dell’aggiornamento dell’elenco deciso dal comitato UNSC istituito dalla risoluzione 1533 (2004).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 28 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1899
- Regolamento · 28 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1901
- Regolamento · 28 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1824
- Regolamento · 28 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1826
- Regolamento · 28 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1828
- Regolamento · 28 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1832
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →