Regolamento (UE) 2026/1901
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1901 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante iscrizione dell'indicazione geografica Pernil Cerretà (IGP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione iscrive «Pernil Cerretà» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come IGP. La Commissione rileva che la domanda, presentata dalla Spagna, era stata pubblicata e che non è pervenuta alcuna opposizione nei termini previsti. L’atto produce effetti generali, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Iscrizione dell’indicazione geografica «Pernil Cerretà» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come IGP.
Ambito di applicazione
Si applica all’indicazione geografica «Pernil Cerretà» (IGP) oggetto di domanda presentata dalla Spagna e già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Riguarda l’iscrizione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, con efficacia in tutti gli Stati membri dell’Unione dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione. Non emergono esclusioni specifiche nel testo, né deroghe territoriali o settoriali ulteriori.
Iscrizione dell’IGP «Pernil Cerretà» nel registro dell’Unione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1901 della Commissione dà attuazione alla disciplina unionale sulle indicazioni geografiche iscrivere «Pernil Cerretà» nel registro dell’Unione come IGP. L’atto si fonda sul regolamento (UE) 2024/1143, che ha ridisegnato il quadro normativo in materia di indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, e richiama la precedente procedura avviata sotto il regolamento (UE) n. 1151/2012.
Contesto procedurale della registrazione
La Commissione evidenzia che la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Pernil Cerretà» è stata presentata dalla Spagna e ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Successivamente, non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, disposizione resa applicabile alla domanda dall’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Effetto giuridico principale
In assenza di opposizioni, la Commissione ritiene opportuno procedere alla registrazione. L’articolo 1 iscrive quindi «Pernil Cerretà» come IGP nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Il risultato pratico è il riconoscimento unionale della denominazione, con gli effetti di tutela connessi al regime delle indicazioni geografiche.
Entrata in vigore e portata del regolamento
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo chiarisce inoltre la formula standard di efficacia: il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’IGP «Pernil Cerretà»
L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Pernil Cerretà» come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dalla Spagna e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era stata pubblicata in GU ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in base all’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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