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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1826

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1826 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive aclonifen, amisulbrom, Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, beflubutamid, clomazone, cyantraniliprole, ciprodinil, daminozide, diclorprop-P, dimetaclor, fludioxonil, formetanato, fosetil, isofetamid, metalaxil, metazachlor, penconazolo, phenmedipham, pirimicarb, pyraclostrobin e acido S-Abscissico

Normativa europea32026R1826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga, in modo differenziato e per singole sostanze attive, la durata delle approvazioni già esistenti in attesa della conclusione delle relative procedure di rinnovo. La misura si fonda sull’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed è giustificata dai ritardi, in gran parte indipendenti dai richiedenti, nelle valutazioni degli Stati membri relatori e dell’EFSA. L’allegato modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 aggiornando le date di scadenza per 21 sostanze attive. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Proroga dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive fitosanitarie e modifica dell’elenco delle sostanze approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato, approvate ai fini dell’uso nei prodotti fitosanitari nell’Unione europea, sia quelle già inserite nella parte A sia quelle inserite nella parte B del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda, in particolare, le procedure di rinnovo ancora pendenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, per i casi più recenti, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. Non disciplina nuove autorizzazioni all’immissione in commercio, ma solo la proroga temporanea delle approvazioni in attesa delle decisioni di rinnovo.

Proroga dei periodi di approvazione di talune sostanze attive fitosanitarie

Il regolamento interviene nel quadro del sistema UE di approvazione delle sostanze attive per prodotti fitosanitari, disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione constata che per numerose sostanze le procedure di rinnovo sono ancora in corso e che, senza una proroga, le approvazioni rischierebbero di scadere prima delle decisioni finali. La misura ha natura temporanea ed eccezionale e serve a garantire continuità regolatoria fino alla conclusione delle valutazioni scientifiche e delle successive decisioni di gestione del rischio.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda 21 sostanze attive già approvate e inserite nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, in parte A e in parte B. Le proroghe si applicano alle sostanze per le quali è pendente una domanda di rinnovo o una procedura di rinnovo avviata sotto il regime del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 o, per i procedimenti più recenti, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. Non introduce nuove approvazioni, ma estende la durata di quelle esistenti; non risultano deroghe territoriali, trattandosi di atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Base giuridica e logica dell’intervento

L’intervento si fonda sull’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che consente la proroga della durata dell’approvazione quando il rinnovo non può essere concluso prima della scadenza. La Commissione evidenzia di aver richiesto informazioni agli Stati membri relatori e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sui motivi dei ritardi e sui tempi stimati per il completamento dei progetti di rapporto o delle conclusioni. Dalle informazioni disponibili risulta che i ritardi non dipendono dai richiedenti, e che la proroga deve quindi coprire il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure.

Profili procedurali comuni

Per la maggior parte delle sostanze, la sequenza procedurale è la seguente:

  • presentazione della domanda di rinnovo da parte dell’operatore interessato;
  • verifica di ammissibilità da parte dello Stato membro relatore;
  • pubblicazione della domanda da parte dell’EFSA;
  • redazione del progetto di rapporto di valutazione;
  • consultazione pubblica;
  • eventuale richiesta di informazioni supplementari dall’EFSA ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e, per varie sostanze, ai sensi del paragrafo 3 bis per i criteri relativi agli interferenti endocrini;
  • adozione delle conclusioni EFSA;
  • discussione in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;
  • adozione della decisione finale della Commissione.

Questioni scientifiche e interferenza endocrina

Il regolamento richiama più volte il tema dei criteri di approvazione relativi alle proprietà di interferente endocrino, introdotti dal regolamento (UE) 2018/605. In diversi casi la Commissione o l’EFSA hanno ritenuto necessario un riesame o richiesto dati supplementari su esposizione, profilo tossicologico, misure di mitigazione del rischio o specifiche tecniche della sostanza attiva. Questo è particolarmente rilevante per aclonifen, beflubutamid, clomazone, ciprodinil, daminozide, diclorprop-P, dimetaclor, fludioxonil, formetanato, fosetil, metalaxil, metazachlor, penconazolo, phenmedipham, pirimicarb e pyraclostrobin.

Durata delle proroghe per singola sostanza

L’allegato fissa nuove date di scadenza differenziate in funzione dello stato di avanzamento della singola procedura:

  • pyraclostrobin: 15 dicembre 2026;
  • phenmedipham: 30 settembre 2027;
  • daminozide: 15 dicembre 2027;
  • pirimicarb: 31 luglio 2027;
  • ciprodinil: 31 luglio 2027;
  • fosetil: 31 gennaio 2028;
  • diclorprop-P: 31 ottobre 2027;
  • formetanato: 30 settembre 2027;
  • beflubutamid: 31 luglio 2028;
  • fludioxonil: 30 settembre 2027;
  • clomazone: 31 dicembre 2027;
  • aclonifen: 31 marzo 2029;
  • metazachlor: 31 maggio 2029;
  • dimetaclor: 31 marzo 2029;
  • penconazolo: 15 febbraio 2029;
  • metalaxil: 30 giugno 2029;
  • acido S-Abscissico: 15 aprile 2029;
  • amisulbrom: 15 marzo 2030;
  • cyantraniliprole: 14 marzo 2030;
  • isofetamid: 15 marzo 2030;
  • Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600: 1o dicembre 2029.

Regime differenziato per le sostanze più recenti

Per amisulbrom, Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, cyantraniliprole, isofetamid e acido S-Abscissico la procedura di rinnovo segue il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, che ha sostituito il previgente regolamento (UE) n. 844/2012. In questi casi le proroghe sono molto più ampie, perché le valutazioni del rischio non sono ancora concluse o, in alcuni casi, non è stata ancora completata nemmeno l’ammissibilità della domanda.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il cuore operativo dell’atto è la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. La modifica è limitata alle date di scadenza della sesta colonna dell’allegato, senza incidere sulle condizioni sostanziali di approvazione già vigenti. Per il professionista, ciò significa che la commercializzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze continua a essere possibile finché la proroga resta efficace e salvo future decisioni di mancato rinnovo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 29 luglio 2026. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per prorogare temporalmente le approvazioni di sostanze attive fitosanitarie in corso di rinnovo. La ratio è evitare la scadenza delle approvazioni prima dell’adozione delle decisioni finali sui rinnovi, tenuto conto del carattere temporaneo ed eccezionale del meccanismo di proroga.

Sostanze attive interessate

La proroga riguarda aclonifen, amisulbrom, Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, beflubutamid, clomazone, cyantraniliprole, ciprodinil, daminozide, diclorprop-P, dimetaclor, fludioxonil, formetanato, fosetil, isofetamid, metalaxil, metazachlor, penconazolo, phenmedipham, pirimicarb, pyraclostrobin e acido S-Abscissico.

Aggiornamento delle date di scadenza

L’allegato sostituisce le date di scadenza di approvazione nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Tra le principali proroghe: pyraclostrobin al 15 dicembre 2026, phenmedipham al 30 settembre 2027, daminozide al 15 dicembre 2027, pirimicarb e ciprodinil al 31 luglio 2027, fosetil al 31 gennaio 2028, diclorprop-P al 31 ottobre 2027, beflubutamid al 31 luglio 2028, aclonifen e dimetaclor al 31 marzo 2029, metazachlor al 31 maggio 2029, penconazolo al 15 febbraio 2029, metalaxil al 30 giugno 2029, acido S-Abscissico al 15 aprile 2029, amisulbrom al 15 marzo 2030, cyantraniliprole e isofetamid al 14/15 marzo 2030, Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600 al 1o dicembre 2029.

Motivazione delle proroghe caso per caso

Per ciascuna sostanza la Commissione richiama lo stato della procedura di rinnovo: presentazione della domanda, ammissibilità valutata dallo Stato membro relatore, eventuale consultazione pubblica dell’EFSA, richieste di informazioni supplementari ex articolo 13, paragrafi 3 e 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 o ex regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, conclusioni EFSA e discussioni preliminari in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Le proroghe sono calibrate sul tempo ritenuto necessario per completare le fasi residue e consentire alla Commissione di adottare le decisioni di gestione del rischio.

Aspetti procedurali e scientifici rilevanti

In vari casi sono emerse questioni scientifiche specifiche, in particolare sul rischio di interferenza endocrina per aclonifen, beflubutamid, metalaxil, metazachlor, dimetaclor, clomazone, ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, phenmedipham, penconazolo, pirimicarb e pyraclostrobin. Per altri casi, come amisulbrom, Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, cyantraniliprole, isofetamid e acido S-Abscissico, le procedure di rinnovo sono svolte secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.

Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011

Il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per aggiornare la scadenza dell’approvazione delle sostanze interessate, distinguendo tra parte A e parte B dell’allegato. La modifica produce l’effetto giuridico di mantenere operative le approvazioni fino alle nuove date indicate.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentareagrochimicaprocedimenti amministrativi ue

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