Regolamento (UE) 2026/1832
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1832 della Commissione, del 28 luglio 2026, relativo al rinnovo dell’autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe, specie suine minori da ingrasso e scrofe e verri di specie suine minori (titolare dell’autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z.o.o.), e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/900, (UE) 2018/983, (UE) 2018/1550 e (UE) 2020/1031
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione dell’acido benzoico come additivo zootecnico per varie categorie di suini, fissando condizioni d’uso, livelli di impiego e prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori. Sostituisce e abroga quattro precedenti regolamenti di esecuzione che avevano progressivamente autorizzato o rinnovato l’additivo per differenti destinazioni d’uso. Prevede inoltre un regime transitorio per consentire lo smaltimento delle scorte prodotte ed etichettate secondo le norme previgenti. L’allegato disciplina in dettaglio composizione, metodi di analisi, dosaggi e avvertenze obbligatorie in etichetta e nelle istruzioni per l’uso.
Rinnovo dell’autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a specifiche categorie di suini, con abrogazione delle precedenti autorizzazioni settoriali e previsione di misure transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e, in concreto, ai mangimi, premiscele e materie prime per mangimi contenenti acido benzoico destinati a suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe, specie suine minori da ingrasso, scrofe e verri di specie suine minori. L’autorizzazione è rinnovata nell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il regolamento è altresì rilevante ai fini del SEE. Sono previste deroghe/periodi transitori per i prodotti immessi sul mercato prima di determinate date.
Rinnovo dell’autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi per suini
Il regolamento rinnova, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, l’autorizzazione dell’acido benzoico per specifiche categorie di suini. La Commissione motiva il rinnovo richiamando il parere EFSA del 27 gennaio 2026, secondo cui la sostanza continua a essere sicura per specie bersaglio, consumatori e ambiente, mentre per gli utilizzatori sono necessarie adeguate misure di protezione. Il testo abroga contestualmente le precedenti autorizzazioni settoriali e introduce un regime transitorio per le scorte già prodotte ed etichettate.
Ambito di applicazione e base giuridica
Il provvedimento si fonda sull’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e riguarda l’acido benzoico come additivo zootecnico nel gruppo funzionale degli "altri additivi zootecnici". L’autorizzazione rinnovata concerne i mangimi destinati a suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe, specie suine minori da ingrasso, scrofe e verri di specie suine minori. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e reca la qualificazione di testo rilevante ai fini del SEE.
Valutazione scientifica e presupposti del rinnovo
Nei considerando la Commissione ricostruisce la precedente catena autorizzativa: l’acido benzoico era già autorizzato da diversi regolamenti di esecuzione, ciascuno riferito a categorie diverse di suini. La domanda di rinnovo è stata presentata conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2. L’EFSA ha ritenuto dimostrata la permanenza delle condizioni di sicurezza e ha precisato che, non essendo proposta alcuna modifica delle condizioni originarie suscettibile di incidere sull’efficacia, nel contesto del rinnovo non occorre rivalutare l’efficacia dell’additivo. L’Autorità non ha ritenuto necessari programmi specifici di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Metodo di analisi e controlli
Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha considerato valide anche per la nuova domanda le conclusioni della precedente valutazione sul metodo analitico dell’acido benzoico. Per questo, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è richiesta una nuova relazione di valutazione del laboratorio di riferimento. Nell’allegato è confermato come metodo di determinazione l’HPLC-UV secondo EN 17298 per l’additivo, le premiscele e i mangimi composti.
Condizioni tecniche dell’autorizzazione
L’allegato identifica l’additivo con il numero 4d210 e indica DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o., quale titolare dell’autorizzazione. La sostanza deve avere composizione pari ad acido benzoico in forma solida con purezza almeno del 99,9 %, formula chimica C7H6O2, numero CAS 65-85-0, con limiti di impurità per acido ftalico e bifenile non superiori a 100 mg/kg ciascuno. Il termine di autorizzazione indicato nell’allegato è il 18 agosto 2036.
Dosaggi e destinazioni d’uso
Per i suinetti svezzati l’allegato prevede un impiego nel mangime completo con umidità al 12 % pari a 5 000 mg/kg come tenore minimo e massimo, nell’ambito della funzione di miglioramento dei parametri di rendimento. Per suini da ingrasso e scrofe, in relazione alla funzione di riduzione del pH urinario, il tenore è compreso tra 5 000 e 10 000 mg/kg. Per i suini da ingrasso, nella funzione di miglioramento dei parametri di rendimento, il tenore è compreso tra 3 000 e 10 000 mg/kg. Per le specie suine minori da ingrasso e per scrofe e verri di specie suine minori sono previste specifiche voci autorizzative nell’allegato, sempre con termine al 18 agosto 2036.
Obblighi di etichettatura, istruzioni d’uso e compatibilità
Il regolamento impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È inoltre stabilito che l’additivo non debba essere utilizzato con altre fonti di acido benzoico o benzoati. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi deve comparire un’avvertenza testuale specifica che vieta la somministrazione tal quale dei mangimi complementari contenenti acido benzoico alle categorie interessate e richiede la loro accurata miscelazione con altre materie prime della razione giornaliera.
Sicurezza degli utilizzatori
La Commissione richiama la necessità di misure di protezione per evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo. L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per contenere i rischi; qualora ciò non basti, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per occhi e pelle. Il quadro è coerente con le conclusioni EFSA, secondo cui l’acido benzoico è irritante per pelle, occhi e vie respiratorie.
Abrogazione e disciplina transitoria
Con l’articolo 2 sono abrogati i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/900, (UE) 2018/983, (UE) 2018/1550 e (UE) 2020/1031. Tuttavia, per evitare interruzioni commerciali e consentire l’adeguamento degli operatori, l’articolo 3 consente la commercializzazione e l’uso, fino a esaurimento delle scorte, dell’additivo e delle premiscele prodotti ed etichettati prima del 18 febbraio 2027 secondo le norme anteriori, nonché dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 18 agosto 2027 secondo le norme anteriori. Il regime transitorio risulta giustificato dall’assenza di motivi di sicurezza che richiedano un’applicazione immediata delle nuove condizioni.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dell’acido benzoico, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", alle condizioni stabilite nell’allegato. Il rinnovo riguarda i prodotti destinati alle categorie suinicole indicate nell’allegato e si fonda sull’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Abrogazione delle precedenti autorizzazioni
L’articolo 2 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/900, (UE) 2018/983, (UE) 2018/1550 e (UE) 2020/1031, che avevano autorizzato o rinnovato l’acido benzoico per specifiche destinazioni d’uso nei mangimi per suini.
Misure transitorie per scorte e prodotti già etichettati
L’articolo 3 consente, fino a esaurimento delle scorte, la commercializzazione e l’uso dell’acido benzoico e delle premiscele prodotte ed etichettate prima del 18 febbraio 2027 secondo le norme previgenti, nonché dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 18 agosto 2027 secondo le norme previgenti. Le date di riferimento sono ancorate all’applicazione delle nuove norme dal 18 agosto 2026.
Entrata in vigore
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Condizioni tecniche di autorizzazione
L’allegato fissa l’identificazione dell’additivo (numero 4d210), il titolare dell’autorizzazione (DSM Nutritional Products Ltd rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.), la composizione (acido benzoico ≥ 99,9 %, forma solida), la formula chimica C7H6O2 e le impurità ammesse (acido ftalico e bifenile ≤ 100 mg/kg ciascuno). Il metodo di analisi per additivo, premiscele e mangimi composti è l’HPLC-UV secondo EN 17298.
Limiti di impiego per le diverse categorie di suini
Per i suinetti svezzati è previsto un tenore minimo di 5 000 mg/kg e massimo di 5 000 mg/kg di mangime completo al 12 % di umidità, con autorizzazione fino al 18 agosto 2036. Per suini da ingrasso, scrofe, specie suine minori da ingrasso, scrofe e verri di specie suine minori sono previste due diverse voci: una per la riduzione del pH urinario con tenore minimo 5 000 mg/kg e massimo 10 000 mg/kg per suini da ingrasso e scrofe, e una per il miglioramento dei parametri di rendimento con tenore minimo 3 000 mg/kg e massimo 10 000 mg/kg per suini da ingrasso; anche in questi casi il termine di autorizzazione è il 18 agosto 2036.
Obblighi di etichettatura e modalità d’uso
L’allegato impone di indicare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È vietato usare l’additivo con altre fonti di acido benzoico o benzoati. Devono inoltre essere riportate specifiche avvertenze secondo cui i mangimi complementari contenenti acido benzoico non possono essere somministrati tal quali alle categorie interessate e devono essere accuratamente mescolati con altre materie prime della razione giornaliera.
Misure di tutela per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se i rischi non possono essere eliminati in tal modo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per occhi e pelle. Nei considerando l’EFSA qualifica l’acido benzoico come irritante per pelle, occhi e vie respiratorie e non come sensibilizzante cutaneo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 28 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1899
- Regolamento · 28 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1901
- Regolamento · 28 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1824
- Regolamento · 28 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1826
- Regolamento · 28 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1828
- Regolamento · 28 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1880
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →