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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1824

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1824 della Commissione, del 28 luglio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione

Normativa europea32026R1824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione doganale delle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un’inchiesta antiassorbimento collegata a misure antidumping già esistenti. La misura serve a preservare la possibilità di riscuotere retroattivamente eventuali dazi antidumping, se al termine dell’inchiesta saranno soddisfatte le condizioni previste dal regolamento di base. La Commissione precisa che, in questa fase, non è possibile anticipare l’importo di eventuali dazi futuri. Il trattamento dei dati personali raccolti nel contesto della registrazione è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725.

Registrazione per sette mesi delle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese al fine di consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di lisina e suoi esteri, sali di tali prodotti e specifici additivi per mangimi a base di solfato di L-lisina, originari della Repubblica popolare cinese, classificati ai codici NC ex 2309 90 31, ex 2309 90 96 e 2922 41 00 e ai corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento. L’obbligo riguarda le autorità doganali degli Stati membri, chiamate a registrare le importazioni per consentire, se ne ricorrono i presupposti, la futura riscossione di dazi antidumping a titolo retroattivo. La registrazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento e cessa dopo sette mesi. Non disciplina direttamente l’aliquota del dazio definitivo, che dipenderà dall’esito dell’inchiesta antiassorbimento.

Registrazione delle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1824 della Commissione dispone la registrazione doganale delle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese. La misura si inserisce in un procedimento antidumping riaperto a seguito di una domanda presentata da un produttore dell’Unione e mira a preservare la possibilità di una riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping, se ne saranno soddisfatte le condizioni legali.

Contesto procedurale e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/1036, in particolare l’articolo 14, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 5. Il considerando evidenzia che il 30 aprile 2026 è stata annunciata la riapertura del procedimento antidumping sulle importazioni di lisina dalla Repubblica popolare cinese, su richiesta presentata il 20 marzo 2026 da un produttore dell’Unione che rappresenta oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione.

L’inchiesta antiassorbimento è finalizzata a verificare se le misure antidumping già istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1330 abbiano inciso sui prezzi all’esportazione, sui prezzi di rivendita o sui successivi prezzi di vendita nell’Unione. La Commissione afferma di aver deciso la registrazione di propria iniziativa.

Prodotto interessato

Il prodotto soggetto a registrazione comprende:

  • lisina e suoi esteri;
  • sali di tali prodotti;
  • additivi per mangimi costituiti, in base al peso a secco, da almeno il 68 % e non più del 80 % di solfato di L-lisina, con non più del 32 % di altri componenti quali carboidrati e altri aminoacidi.

Sono indicati i numeri CAS 657-27-2, 56-87-1, 60343-69-3 e 94195-18-3. I prodotti sono classificati ai codici NC ex 2309 90 31, ex 2309 90 96 e 2922 41 00 e ai corrispondenti codici TARIC specificamente elencati nel regolamento.

Effetti della registrazione

L’istruzione impartita alle autorità doganali consiste nel registrare le importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese. La finalità della registrazione è consentire, se le condizioni di legge saranno rispettate e saranno confermate nel regolamento conclusivo dell’inchiesta antiassorbimento, la riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping sulle importazioni registrate.

La Commissione precisa che:

  • le condizioni per la riscossione retroattiva saranno valutate solo nel regolamento che conclude l’inchiesta antiassorbimento;
  • i futuri dazi dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta;
  • gli importi menzionati nella domanda hanno valore meramente informativo e non creano aspettative sull’aliquota effettiva;
  • ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base, il dazio antidumping risultante dall’inchiesta antiassorbimento non può superare il doppio del dazio inizialmente istituito.

Durata della misura

La registrazione ha durata limitata: cessa dopo sette mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Protezione dei dati personali

I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, richiamato espressamente nel testo.

Portata pratica per gli operatori

Per gli operatori economici che importano lisina dalla Repubblica popolare cinese, il regolamento implica un monitoraggio doganale delle spedizioni interessate per il periodo di sette mesi. In termini pratici, la registrazione non istituisce di per sé un dazio definitivo, ma conserva la possibilità che, all’esito del procedimento, i dazi eventualmente dovuti siano riscossi con effetto retroattivo se ne ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina antidumping dell’Unione.

Disposizioni principali

Contesto dell’inchiesta antiassorbimento

La Commissione ha riaperto, con avviso del 30 aprile 2026, un procedimento antidumping sulle importazioni nell’Unione di lisina originaria della Repubblica popolare cinese, a seguito di una domanda presentata il 20 marzo 2026 da un produttore dell’Unione che rappresenta oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione. L’inchiesta mira a verificare se le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1330 abbiano inciso sui prezzi all’esportazione, sui prezzi di rivendita o sui successivi prezzi di vendita nell’Unione.

Prodotto soggetto a registrazione

Il prodotto in esame comprende lisina e suoi esteri, sali di tali prodotti e additivi per mangimi costituiti, in base al peso a secco, da almeno il 68 % e non più del 80 % di solfato di L-lisina, con non più del 32 % di altri componenti quali carboidrati e altri aminoacidi. Sono richiamati i numeri CAS 657-27-2 per la L-lisina cloridrato, 56-87-1 per la soluzione acquosa di lisina, 60343-69-3 e 94195-18-3 per il solfato di lisina.

Obbligo di registrazione doganale

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 5, le autorità doganali sono istruite a registrare le importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese e classificate ai codici NC ex 2309 90 31, ex 2309 90 96 e 2922 41 00, nonché ai codici TARIC 2309 90 31 51, 2309 90 31 59, 2309 90 31 61, 2309 90 31 69, 2309 90 96 51, 2309 90 96 59, 2309 90 96 61 e 2309 90 96 69.

Finalità della registrazione e possibile riscossione retroattiva

La registrazione è disposta per garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni giuridiche applicabili. La Commissione chiarisce che le condizioni per la riscossione retroattiva saranno valutate nel regolamento che conclude l’inchiesta antiassorbimento.

Durata della registrazione

La registrazione termina decorso un periodo di sette mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Rapporto con l’esito dell’inchiesta e limiti ai futuri dazi

L’eventuale dazio da pagare dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta antiassorbimento. La Commissione non è in grado, in questa fase, di stimare l’importo di eventuali futuri dazi; i valori indicati nella domanda hanno solo carattere informativo. Si richiama inoltre l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo cui il dazio antidumping istituito a seguito dell’inchiesta antiassorbimento non può superare il doppio del dazio inizialmente istituito.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganalecommercio internazionaletutela dei dati personali

Testo integrale

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