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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1899

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante iscrizione dell'indicazione geografica Jabłka krajeńskie (IGP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R1899

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Jabłka krajeńskie» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Polonia e avviene in assenza di dichiarazioni di opposizione. Il provvedimento è di natura attuativa e si limita a formalizzare l’iscrizione, con entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Jabłka krajeńskie» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica polacca «Jabłka krajeńskie» e riguarda la sua registrazione come IGP nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti nell’ordinamento dell’Unione e, in quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Non disciplina, invece, in via generale altri prodotti o altre indicazioni geografiche.

Iscrizione dell’IGP «Jabłka krajeńskie» nel registro dell’Unione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione dà attuazione alla procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143 in materia di indicazioni geografiche. Con questo atto viene formalizzata l’iscrizione della denominazione polacca «Jabłka krajeńskie» come indicazione geografica protetta nel registro dell’Unione.

Contesto e base normativa

La Commissione richiama il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2024/1143, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, quale fondamento giuridico per l’adozione dell’atto di esecuzione. La domanda di registrazione era stata presentata dalla Polonia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

Esito della procedura di opposizione

Il considerando rileva che, dopo la pubblicazione della domanda, non è stata presentata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143. In assenza di contestazioni, la Commissione ritiene opportuno procedere all’iscrizione dell’indicazione geografica nel registro.

Effetti giuridici della registrazione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione di «Jabłka krajeńskie» (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’effetto principale del regolamento è quindi la registrazione formale della denominazione a livello unionale, con conseguente riconoscimento del relativo status di IGP.

Entrata in vigore e caratteri dell’atto

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica degli atti regolamentari dell’Unione.

Disposizioni principali

Base giuridica e procedimento di registrazione

La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Jabłka krajeńskie», presentata dalla Polonia, era stata precedentemente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

Assenza di opposizioni

Dopo la pubblicazione della domanda non è stata presentata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, consentendo quindi la registrazione.

Iscrizione nel registro dell’Unione

L’articolo 1 stabilisce che l’indicazione geografica «Jabłka krajeńskie» (IGP) è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliprotezione delle denominazioniregistro dell’unione

Testo integrale

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